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Sez. 2, Sentenza n. 19619 del 13/02/2014 Ud. (dep. 13/05/2014) Rv. 259931 - 01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Difensore di fiducia - Nomina - Nomina tacita - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259931-01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA

È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per "facta concludentia". (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto valida la nomina del difensore di fiducia effettuata dalla convivente dell'imputato, dichiarato latitante, nella persona dello stesso studio legale, che successivamente l'imputato, costituitosi nominava quale proprio difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)