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Sez. 2, Sentenza n. 31193 del 17/04/2015 Ud. (dep. 17/07/2015) Rv. 264465 - 01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Difensore di fiducia - Nomina effettuata senza il rispetto delle formalità previste dall'art. 96 cod. proc. pen. - Validità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264465-01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA

È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per "facta concludentia". (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto valida la nomina del difensore di fiducia desumibile dalla mancata smentita, da parte dell'imputato, dell'avvocato intervenuto nel processo qualificandosi come suo difensore di fiducia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)