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Sez. 5, Sentenza n. 35696 del 25/06/2014 Ud. (dep. 13/08/2014) Rv. 260300 - 01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Difensore di fiducia - Nomina effettuata senza il rispetto delle formalità previste dall'art. 96 cod. proc. pen. - Validità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260300-01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA

La nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., è valida purché ricorrano elementi inequivoci dai quali desumersi la designazione per "facta concludentia". (Nella specie, la Corte ha ritenuto valida la nomina effettuata dall'imputato nella querela presentata a carico di terzi nell'ambito del medesimo procedimento da cui era scaturito il suo rinvio a giudizio, atteso che il difensore aveva svolto il suo mandato in entrambi i gradi di giudizio, dichiarando ripetutamente la propria qualifica di difensore di fiducia, e che a quattro udienze di primo grado aveva partecipato personalmente anche l'imputato, che nulla aveva obiettato in ordine all'esercizio dell'attività defensionale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)