Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione del 5 agosto 2026 che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda per i quali è stata stabilita l’equivalenza alle norme dell’Unione e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale1 (di seguito «accordo»), in particolare l’articolo 4,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)2, in particolare l’articolo 126, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)3, in particolare l’articolo 238, paragrafo 3,
La decisione 97/132/CE del Consiglio approva l’accordo tra la Comunità europea [ora Unione europea] e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («accordo») e prevede, per l’importazione di carne fresca e prodotti a base di carne provenienti dalla Nuova Zelanda, l’adozione di garanzie equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio4. La direttiva 72/462/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio5. Le norme in materia di sanità pubblica e di controlli ufficiali che si applicano alle carni e ai prodotti a base di carne in virtù della direttiva 72/462/CEE sono state sostituite da quelle del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, a sua volta abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le altre norme della direttiva 72/462/CEE sono state sostituite dalla direttiva 2002/99/CE del Consiglio6 e dalla direttiva 2004/68/CE, che sono state successivamente abrogate e sostituite dal regolamento (UE) 2016/429.
L’allegato V dell’accordo reca un elenco delle misure di sanità pubblica e salute animale per le importazioni nell’Unione di partite di animali e di prodotti di origine animale e individua gli animali e i prodotti di origine animale per i quali l’equivalenza dello status «Sì (1)», quale definita nel glossario dell’allegato V dell’accordo, è stata stabilita per le misure di sanità pubblica o di salute animale, o per entrambe.
L’articolo 9, paragrafo 3, dell’accordo prevede che ciascuna partita di animali vivi o di prodotti di origine animale per la quale è stata riconosciuta l’equivalenza, presentata all’importazione, sia accompagnata, salvo deroga, da un certificato sanitario ufficiale redatto secondo il modello riportato nell’allegato VII dell’accordo. La sezione 1 di tale allegato stabilisce gli attestati sanitari per le partite di animali vivi e/o di prodotti di origine animale.
Gli allegati V e VII dell’accordo prevedono inoltre che le partite di animali e di prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo possano essere importate nell’Unione se sul certificato sanitario figurano le garanzie supplementari di cui all’allegato V, sezione 5, capitolo 28, dell’accordo.
Gli allegati V e VII dell’accordo prevedono inoltre che le partite di animali e di prodotti di origine animale per le quali è stata stabilita l’equivalenza delle misure di salute animale o di sanità pubblica, ma non di entrambe, possano essere importate nell’Unione se gli attestati di non equivalenza supplementari applicabili dei modelli di certificato sanitario, certificato sanitario/ufficiale o certificato ufficiale stabiliti nella pertinente legislazione dell’Unione per l’ingresso nell’Unione di tali partite figurano sul modello di certificato sanitario. Per motivi di chiarezza, è inoltre opportuno elencare tali animali e prodotti di origine animale in un allegato della presente decisione di esecuzione.
L’allegato V dell’accordo prevede che le partite di animali e di prodotti di origine animale per le quali non è stata stabilita l’equivalenza possano essere importate nell’Unione se accompagnate da un certificato sanitario ufficiale corrispondente ai modelli stabiliti nella pertinente legislazione dell’Unione per l’ingresso nell’Unione di tali partite.
A norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio7 i certificati sanitari che accompagnano le carni importate da paesi terzi devono essere corredati di un attestato che comprovi che determinati animali di cui a tale regolamento sono stati macellati in condizioni che offrono garanzie di trattamento umano almeno equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento. È pertanto opportuno prevedere un attestato nel modello di certificato sanitario di cui all’allegato I della presente decisione, ove prescritto.
A norma dell’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio8 gli operatori in paesi terzi non devono utilizzare medicinali antimicrobici per promuovere la crescita o aumentare la produttività né medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione9 relativamente agli animali destinati alla produzione di alimenti o ai prodotti di origine animale da essi derivati destinati al consumo umano esportati da paesi terzi nell’Unione.
Il regolamento delegato (UE) 2023/90510 integra le disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 stabilendo le condizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di prodotti di origine animale da essi derivati destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni.
A norma dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2023/905, le partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di prodotti di origine animali da essi derivati destinati al consumo umano che entrano nell’Unione devono essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante la conformità al divieto dell’Unione di impiego di medicinali antimicrobici allo scopo di promuovere la crescita o aumentare la produttività e di impiego di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo.
È pertanto opportuno inserire nel modello di certificato di cui all’allegato I della presente decisione un attestato concernente la conformità a tali norme dell’Unione.
Come previsto nell’allegato V, capitolo 27, voce «Sistemi di certificazione», dell’accordo, i certificati sanitari possono essere rilasciati dopo la spedizione della partita di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda a determinate condizioni. In tali circostanze è opportuno includere nel modello di certificato sanitario di cui all’allegato I della presente decisione l’attestato di cui all’allegato VII, sezione 1, lettera a), punto iv), dell’accordo.
Le modifiche apportate agli allegati V e VII dell’accordo, approvate dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1084 della Commissione11, stabiliscono misure nuove o rivedute sull’equivalenza di alcuni animali vivi e prodotti di origine animale, definiscono condizioni di certificazione nuove o aggiornate, come il modello di attestato per i prodotti equivalenti, e stabiliscono che i certificati sanitari possono anche essere scambiati per via elettronica mediante TRACES, dopo aver registrato l’accordo dell’Unione europea per l’uso esclusivo della certificazione elettronica per le partite di animali vivi e di prodotti di origine animale provenienti dalla Nuova Zelanda in uno degli allegati dell’accordo o per corrispondenza in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo.
L’allegato V, sezione 5, sottocapitolo 29.B, dell’accordo stabilisce inoltre ulteriori misure in materia di salute animale per l’importazione nell’Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale in caso si manifestino specifiche malattie animali. Gli allegati V e VII dell’accordo prevedono che in tali circostanze le suddette partite possano essere importate nell’Unione se gli attestati supplementari sono inclusi nel certificato sanitario.
Qualora non siano state stabilite prescrizioni armonizzate dell’Unione, possono applicarsi le norme sanitarie nazionali degli Stati membri. Il modello di certificato sanitario di cui all’allegato I della presente decisione dovrebbe essere utilizzato anche per l’ingresso nell’Unione di tali animali vivi e prodotti di origine animale, e in tale modello di certificato dovrebbero essere inclusi gli eventuali attestati degli Stati membri.
In caso di ulteriore spedizione dall’Unione verso paesi terzi diversi dalla Nuova Zelanda, tali paesi terzi possono richiedere attestati di certificazione supplementari, che dovrebbero essere inclusi nel modello di certificato sanitario di cui all’allegato I della presente decisione.
A fini di coerenza, i modelli di certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali e certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali vivi e di prodotti di origine animale destinati al consumo umano dovrebbero essere redatti sulla base dei modelli standard di certificati sanitari, certificati ufficiali e certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di animali vivi, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano di cui all’allegato I, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, e compilati conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui al capitolo 4 del medesimo allegato. Nei modelli di certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali e certificati ufficiali di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione12 figurano note esplicative dettagliate per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale, mentre negli allegati I, II o III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione13 figurano le note esplicative per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici e determinati prodotti di origine animale. A norma dell’allegato VII, sezione 2, lettera e), dell’accordo sono autorizzate modifiche minori del formato del modello di certificato, mentre a norma della lettera f) i certificati sanitari non devono necessariamente comprendere le note esplicative di guida alla compilazione, né gli attestati che non sono pertinenti alla partita.
La decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione14 stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l’importazione nell’Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda. Per motivi di chiarezza e di coerenza della legislazione dell’Unione la decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 dovrebbe essere abrogata e sostituita con la presente decisione.
Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda, è opportuno continuare ad autorizzare l’impiego di certificati rilasciati conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 per l’ingresso nell’Unione durante un periodo transitorio.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione stabilisce le condizioni di certificazione per l’ingresso nell’Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda.
Essa stabilisce inoltre un modello di certificato sanitario da utilizzare per l’ingresso nell’Unione degli animali vivi e dei prodotti di origine animale per i quali è stata stabilita l’equivalenza a norma dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («accordo»).
Art. 2 Ingresso nell’Unione di animali vivi e prodotti di origine animale
1. Gli Stati membri autorizzano l’ingresso nell’Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda a condizione che siano accompagnate da un certificato sanitario, rilasciato prima della spedizione della partita dalla Nuova Zelanda e redatto conformemente ai seguenti modelli:
a) qualora l’equivalenza delle misure di salute animale e/o di sanità pubblica sia stata stabilita e registrata nell’allegato V dell’accordo come «Sì (1)», il modello di certificato sanitario di cui all’allegato I della presente decisione, integrato, se del caso, dai pertinenti attestati supplementari in conformità:
i) delle condizioni speciali di cui all’allegato V, sezione 5, capitolo 28, dell’accordo;
ii) delle condizioni speciali di cui all’allegato II della presente decisione;
iii) delle condizioni speciali di cui all’allegato V, sezione 5, sottocapitolo 29.B, dell’accordo;
iv) delle garanzie di trattamento umano durante la macellazione o l’abbattimento almeno equivalenti a quelle di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1099/2009;
v) delle garanzie sull’impiego di medicinali antimicrobici di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905;
b) qualora l’equivalenza non sia stata stabilita e le condizioni di certificazione siano state definite nella legislazione dell’Unione, il modello di certificato sanitario, il modello di certificato sanitario/ufficiale o il modello di certificato ufficiale stabilito nella pertinente legislazione dell’Unione.
2. Qualora non siano state stabilite prescrizioni armonizzate per l’ingresso nell’Unione di determinati animali vivi o prodotti di origine animale, le norme sanitarie nazionali degli Stati membri continuano ad applicarsi all’ingresso nell’Unione di tali animali vivi e prodotti di origine animale.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per quanto riguarda gli animali vivi e i prodotti di origine animale per cui l’equivalenza dei sistemi di certificazione è elencata nell’allegato V, capitolo 27, dell’accordo, i certificati sanitari rilasciati conformemente al modello di certificato sanitario di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo possono essere rilasciati dopo la spedizione delle partite di animali vivi o di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda purché:
a) siano disponibili al momento della presentazione delle partite per i controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione; e
b) includano un riferimento al documento di ammissibilità (DA) pertinente di cui all’allegato V, capitolo 27, dell’accordo e la relativa data di rilascio.
4. Qualora gli animali vivi o i prodotti di origine animale siano destinati ad essere ulteriormente spediti dall’Unione verso paesi terzi diversi dalla Nuova Zelanda, i certificati sanitari di cui al paragrafo 1 possono contenere attestati supplementari richiesti da tali paesi terzi.
Art. 3 Condizioni di certificazione generali per l’ingresso nell’Unione di animali vivi e prodotti di origine animale
1. Quando una partita di animali vivi o di prodotti di origine animale è presentata per un controllo ufficiale al posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione, il certificato sanitario di cui all’articolo 2:
a) è fornito in inglese e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione;
b) è disponibile al posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione all’arrivo della partita;
c) è rilasciato e fornito al posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione:
i) come certificato firmato originale in formato cartaceo, oppure
ii) per via elettronica mediante l’uso esclusivo della trasmissione elettronica di dati tramite E-cert e TRACES conformemente all’articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715;
d) all’atto del rilascio, un certificato sanitario cartaceo è firmato e contrassegnato con un sigillo ufficiale dell’autorità competente, di colore diverso da quello del testo a stampa.
2. Gli attestati di salute animale e sanità pubblica applicabili possono essere combinati in un unico certificato sanitario.
Art. 4 Abrogazione
La decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 è abrogata.
Art. 5 Disposizioni transitorie
I certificati sanitari rilasciati conformemente al modello di cui alla presente decisione o al modello di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1901, nella versione applicabile prima dell’applicazione della presente decisione, integrati dall’attestato sull’impiego di medicinali antimicrobici di cui all’allegato I della presente decisione, sono accettati per l’ingresso nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.
I certificati sanitari rilasciati prima del 3 settembre 2026 conformemente al modello di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1901, nella versione applicabile prima dell’applicazione della presente decisione, sono accettati per l’ingresso nell’Unione fino al 2 marzo 2027.
A decorrere dal 3 marzo 2027, solo i certificati sanitari rilasciati conformemente al modello di cui alla presente decisione possono essere accettati per l’ingresso nell’Unione.
Art. 6 Entrata in vigore e applicazione
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen