Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2026 recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Il 28 luglio 2010 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il diritto all’acqua potabile sicura e pulita e ai servizi igienico-sanitari quale diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. Per realizzare pienamente tale diritto nell’Unione, gli Stati membri dovrebbero migliorare l’accesso all’acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari, in particolare migliorando la qualità sia delle acque superficiali che di quelle sotterranee destinate all’estrazione di acqua potabile attuando la direttiva 2000/60/CE3 e tramite l’attuazione effettiva delle direttive (UE) 2020/21844 e (UE) 2024/30195 del Parlamento europeo e del Consiglio.
L’inquinamento chimico delle acque superficiali e sotterranee rappresenta una minaccia per l’ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica negli organismi acquatici, l’accumulo di inquinanti negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, nonché per la salute umana. La fissazione di standard di qualità ambientale contribuisce a realizzare l’obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di sostanze tossiche.
Secondo la relazione dell’Agenzia europea dell’ambiente dal titolo «Europe’s state of water 2024» (Lo stato delle acque in Europa nel 2024), nel 2021 gli Stati membri segnalavano che circa il 90 % della superficie dei corpi idrici sotterranei era in buono stato quantitativo e circa il 75 % era in buono stato chimico, mentre il 40 % dei corpi idrici superficiali presentava uno stato ecologico buono o elevato e il 38 % un buono stato chimico. Come indicato nella 7a relazione di attuazione della Commissione (2024) che valuta il terzo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici, i motivi sono molteplici. Per quanto concerne lo stato chimico, alcune tendenze positive sono mascherate dalla contaminazione storica e diffusa da mercurio e altri inquinanti bioaccumulabili e tossici ubiquitari o sono state offuscate da nuove problematiche emergenti in materia di inquinamento. Per quanto concerne lo stato ecologico, alcuni elementi di qualità biologica hanno registrato miglioramenti. Tuttavia i fiumi, i laghi e le acque costiere dell’Unione sono ancora soggetti a pressioni significative e, anche quando sono adottate misure efficaci, i progressi potrebbero non essere visibili a breve termine nei risultati del monitoraggio, dato che la natura richiede tempo sufficiente per ricostituirsi.
Nel complesso, le conclusioni del controllo dell’adeguatezza del 2019 delle direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE6, 2007/60/CE7 e 2008/105/CE8 del Parlamento europeo e del Consiglio («controllo dell’adeguatezza») indicano che tali direttive sono ampiamente adeguate allo scopo, seppure con qualche margine di miglioramento. Dalle conclusioni risulta che finora, in linea generale, tali direttive hanno portato a un livello più elevato di protezione dei corpi idrici e a una migliore gestione del rischio di alluvioni. Di contro, emerge anche che attualmente oltre la metà di tutti i corpi idrici europei è soggetta a esenzioni a norma della direttiva 2000/60/CE, il che indica che gli Stati membri devono affrontare una sfida alquanto impegnativa per conseguire l’obiettivo di un buono stato delle acque e, in particolare, per rispettare gli standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie entro i termini stabiliti. Nel controllo dell’adeguatezza si conclude inoltre che la lentezza dei progressi per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi delle direttive può essere attribuita, tra l’altro, a un’attuazione lenta, dovuta in parte alla mancanza di risorse finanziarie sufficienti e all’insufficiente integrazione degli obiettivi ambientali nella legislazione settoriale.
Come indicato nella valutazione della Commissione del 4 febbraio 2025 sull’attuazione della direttiva 2000/60/CE basata sul terzo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici degli Stati membri, le risorse idriche dell’Unione continuano a subire pressioni notevoli a causa della cattiva gestione strutturale, dell’uso non sostenibile del suolo, delle variazioni idromorfologiche, dell’inquinamento, dei cambiamenti climatici, dell’aumento della domanda di acqua e dell’urbanizzazione. Le pressioni più significative sui corpi idrici superficiali in tutti gli Stati membri che hanno presentato relazioni, in ordine decrescente rispetto alla percentuale di corpi idrici interessati, sono: inquinamento provocato dalle deposizioni atmosferiche, variazioni idromorfologiche dovute a drenaggio e irrigazione finalizzati all’agricoltura, all’energia idroelettrica, alla protezione dalle alluvioni, alla navigazione o alla fornitura di acqua potabile e inquinamento provocato dall’agricoltura. Analogamente, le maggiori pressioni sui corpi idrici sotterranei sono, in primo luogo, l’inquinamento agricolo diffuso, dovuto ad esempio all’uso di pesticidi e fertilizzanti, e, in secondo luogo, in ordine decrescente, l’estrazione per l’approvvigionamento idrico pubblico, per l’agricoltura, per l’uso industriale e per altre finalità. Affrontare tali pressioni combinate è essenziale per garantire la gestione sostenibile e la protezione dei corpi idrici. A tal fine sono necessari approcci integrati che promuovano la riduzione dell’inquinamento alla fonte e la bonifica dell’inquinamento esistente, il ripristino degli ecosistemi, l’adozione di tecnologie efficienti per l’uso dell’acqua nonché l’attuazione di pratiche sostenibili in tutti i settori. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare il coordinamento tra le politiche settoriali e in materia di acque allo scopo di ridurre gli impatti negativi sulle risorse idriche e sostenere il conseguimento di un buono stato ecologico, quantitativo e chimico come indicato nella direttiva 2000/60/CE.
A norma dell’articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la politica dell’Unione in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».
Nel cercare di raggiungere un livello elevato di protezione dell’ambiente e nell’attuare il piano d’azione per l’inquinamento zero di cui alla comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d’azione dell’UE: “Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo”», l’Unione dovrebbe tenere conto della varietà delle situazioni nelle sue diverse regioni, dell’impatto sulla sicurezza alimentare, sulla produzione e sull’accessibilità economica degli alimenti, nonché di un’alimentazione sana e sostenibile.
La comunicazione della commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo delinea una strategia volta a garantire un’economia climaticamente neutra, pulita e circolare entro il 2050, ottimizzando la gestione delle risorse e riducendo al minimo l’inquinamento. La comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» e il piano d’azione per l’inquinamento zero» affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all’inquinamento. Altre politiche particolarmente pertinenti e complementari sono illustrate nelle comunicazioni della Commissione del 16 gennaio 2018 dal titolo «Strategia europea per la plastica nell’economia circolare», del 19 febbraio 2020 dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell’Europa», del 19 febbraio 2020 dal titolo «Una strategia europea per i dati», del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente», del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita», del 25 novembre 2020 dal titolo «Strategia farmaceutica per l’Europa», del 17 novembre 2021 dal titolo «Strategia dell’UE per il suolo per il 2030 – Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima» e del 4 giugno 2025 dal titolo «Strategia europea sulla resilienza idrica».
Conseguire un «buono stato dei corpi idrici» e garantire la disponibilità dell’acqua sono obiettivi trasversali che spesso non sono perseguiti in maniera sufficientemente coerente. Una gestione sostenibile delle risorse idriche dovrebbe essere integrata in tutte le politiche dell’Unione riguardanti i settori che utilizzano acqua.
La direttiva 2000/60/CE istituisce un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e delle acque sotterranee. Tale quadro prevede l’individuazione di sostanze prioritarie tra quelle che comportano un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico a livello dell’Unione. La direttiva 2008/105/CE istituisce SQA a livello dell’Unione per le 45 sostanze prioritarie che erano elencate nell’allegato X della direttiva 2000/60/CE e per altri otto inquinanti che erano già disciplinati a livello dell’Unione prima che tale allegato fosse introdotto con la decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9. La direttiva 2006/118/CE stabilisce norme di qualità delle acque sotterranee a livello dell’Unione per i nitrati e le sostanze attive nei pesticidi nonché criteri per fissare valori soglia nazionali per altri inquinanti delle acque sotterranee. Stabilisce inoltre un elenco minimo di 12 inquinanti e degli indicatori di inquinamento per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la fissazione di detti valori soglia. Le norme di qualità delle acque sotterranee sono stabilite nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE.
Si dovrebbe garantire che gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie siano arrestati o gradualmente eliminati entro un termine appropriato e comunque al più tardi entro 20 anni dall’inserimento di una data sostanza prioritaria nell’elenco delle sostanze pericolose di cui all’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE. Tale termine si dovrebbe applicare fatta salva l’applicazione di scadenze più rigorose previste da altre normative applicabili dell’Unione.
L’inserimento di sostanze nella parte A dell’allegato I della direttiva 2008/105/CE o nell’allegato I o nella parte B dell’allegato II della direttiva 2006/118/CE è preso in considerazione sulla base di una valutazione del rischio che tali sostanze comportano per gli esseri umani e l’ambiente acquatico. Gli elementi principali della valutazione sono la conoscenza delle concentrazioni ambientali delle sostanze, comprese le informazioni raccolte grazie al monitoraggio dell’elenco di controllo, la conoscenza dell’(eco)tossicità delle sostanze, nonché la conoscenza di persistenza, bioaccumulo, mobilità, cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione e potenziale di interferenza endocrina.
La Commissione ha riesaminato l’elenco delle sostanze prioritarie che figurava nell’allegato X della direttiva 2000/60/CE conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, della stessa e all’articolo 8 della direttiva 2008/105/CE, come pure gli elenchi di sostanze che figurano nell’allegato I e nella parte B dell’allegato II della direttiva 2006/118/CE conformemente all’articolo 10 della stessa e ha concluso, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, che è opportuno modificare tali elenchi aggiungendo nuove sostanze, fissando SQA o norme di qualità delle acque sotterranee per tali nuove sostanze aggiunte, rivedendo gli SQA per alcune sostanze già incluse per allinearli ai progressi scientifici e definendo SQA per il biota o i sedimenti per alcune sostanze già incluse e le nuove sostanze aggiunte. La Commissione ha inoltre individuato altre sostanze che potrebbero accumularsi nei sedimenti o nel biota e ha precisato che è opportuno monitorarne le tendenze in questi comparti. Il riesame degli elenchi di sostanze si è basato su un’ampia consultazione con esperti dei servizi della Commissione, degli Stati membri, dei gruppi di portatori di interessi e del comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti.
È necessario avvalersi tanto di misure di controllo alla fonte quanto di interventi a valle per affrontare efficacemente la maggior parte degli inquinanti durante tutto il loro ciclo di vita, compresi, se del caso, la progettazione, l’autorizzazione o l’approvazione delle sostanze chimiche, il controllo delle emissioni durante la fabbricazione e l’uso o altri processi, e la gestione dei rifiuti. Pertanto la fissazione di nuovi o più rigorosi standard di qualità nei corpi idrici integra altri atti normativi dell’Unione che affrontano o potrebbero affrontare il problema dell’inquinamento in una o più di queste fasi, tra cui la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10, i regolamenti (CE) n. 1907/200611 e (CE) n. 1107/200912 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2009/128/CE13 e 2010/75/UE14 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (UE) n. 528/201215 e (UE) 2019/616 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2024/3019, ed è coerente con essi. Al fine di conseguire gli obiettivi ambientali di cui all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE nel modo più efficace possibile sotto il profilo dei costi, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero dare priorità, ove possibile, sia nelle loro azioni che nei rispettivi programmi di misure, alle misure di controllo alla fonte nonché alla loro applicazione. Dovrebbe essere garantita la coerenza tra tutte le componenti della legislazione nazionale e dell’Unione che riguardano le emissioni inquinanti alla fonte, in modo da ridurre l’inquinamento portandolo a livelli non ritenuti nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali.
Nuove evidenze scientifiche indicano che, oltre a quelle già disciplinate, diverse altre sostanze inquinanti presenti nei corpi idrici comportano un rischio significativo. Nelle acque sotterranee è stato individuato un problema specifico tramite il monitoraggio volontario delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e dei prodotti farmaceutici. In oltre il 70 % dei punti di misurazione delle acque sotterranee dell’Unione sono state rilevate PFAS, in quantità nettamente superiore ai valori soglia nazionali in un numero considerevole di siti. È pertanto opportuno aggiungere un sottoinsieme di PFAS specifico all’elenco degli inquinanti delle acque sotterranee. Per quanto riguarda le acque superficiali, l’acido perfluoroottansolfonico (PFOS) e i suoi derivati sono già inseriti nell’elenco delle sostanze prioritarie, ma ora è noto che anche altre PFAS comportano un rischio. È pertanto opportuno aggiungere un sottoinsieme di PFAS specifico all’elenco delle sostanze prioritarie. Anche il monitoraggio volontario delle acque sotterranee e il monitoraggio dell’elenco di controllo effettuato a norma dell’articolo 8 ter della direttiva 2008/105/CE hanno confermato che nelle acque sotterranee e superficiali sussiste un rischio derivante da una serie di sostanze farmaceutiche che dovrebbero pertanto essere aggiunte, a seconda dei casi, all’elenco degli inquinanti di cui all’allegato I della direttiva 2006/118/CE o all’elenco delle sostanze prioritarie di cui all’allegato I della direttiva 2008/105/CE. Per quanto riguarda le acque sotterranee, in occasione del prossimo riesame la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di affrontare il rischio cumulativo derivante dai prodotti farmaceutici, fissando norme di qualità per la somma o le somme di prodotti farmaceutici selezionati, eventualmente in base alla modalità d’azione. Per tale motivo è opportuno aggiungere nell’allegato V della direttiva 2006/118/CE «somma (somme) di prodotti farmaceutici selezionati per modalità d’azione». Per quanto riguarda le acque superficiali, il rischio cumulativo derivante dai farmaci estrogeni dovrebbe essere affrontato mediante un monitoraggio basato sugli effetti e, tenuto conto dei dati provenienti dal monitoraggio più recente e in corso dell’elenco di controllo, in occasione del prossimo riesame la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di fissare standard per la somma o le somme di prodotti farmaceutici selezionati, eventualmente in base alla modalità d’azione; per tale motivo è opportuno aggiungere nell’allegato III della direttiva 2008/105/CE «somma (somme) di prodotti farmaceutici selezionati per modalità d’azione». La Commissione dovrebbe inoltre valutare la possibilità di fissare standard per il totale dei prodotti farmaceutici, avvalendosi di metodi di monitoraggio adeguati. Gli Stati membri sono incoraggiati a monitorare anche la totalità delle PFAS (parametro «PFAS – totale») nelle acque sotterranee utilizzando le linee guida adottate a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/2184. La Commissione dovrebbe prendere in considerazione le linee guida e i risultati ottenuti dagli Stati membri ai fini della definizione di un metodo di monitoraggio del parametro «PFAS – totale» specificamente nelle acque sotterranee e incoraggiare gli Stati membri ad applicarlo. La Commissione dovrebbe adeguare tale metodo per facilitare il monitoraggio del parametro «PFAS – totale» nelle acque superficiali e incoraggiare gli Stati membri ad applicarlo. La Commissione dovrebbe inoltre valutare la possibilità di fissare standard di qualità per il parametro «PFAS – totale» nelle acque sotterranee e superficiali in occasione del prossimo riesame degli elenchi di inquinanti di cui all’allegato I della direttiva 2006/118/CE e all’allegato I della direttiva 2008/105/CE.
Il bisfenolo A dovrebbe essere aggiunto all’elenco delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 2008/105/CE e designato come sostanza pericolosa prioritaria. L’evidenza scientifica indica che i bisfenoli diversi dal bisfenolo A hanno un potenziale di interferenza endocrina e che, pertanto, usarne uno al posto di un altro potrebbe non apportare i benefici previsti. Inoltre, le miscele di bisfenoli potrebbero comportare un rischio cumulativo. In occasione del prossimo riesame la Commissione dovrebbe pertanto riesaminare l’elenco dei bisfenoli in generale e valutare la possibilità di fissare un SQA per la totalità dei bisfenoli (parametro «Bisfenoli —totale») o quanto meno per la somma dei bisfenoli selezionati (parametro «Somma di bisfenoli»), includendo almeno il bisfenolo B e il bisfenolo S, avvalendosi di metodi di monitoraggio adeguati. Il parametro «Somma di bisfenoli» dovrebbe pertanto comparire nell’allegato III della direttiva 2008/105/CE. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione all’opportunità di individuare e monitorare almeno il bisfenolo B e il bisfenolo S come inquinanti specifici dei bacini idrografici, laddove potenzialmente pertinente, e comunicare i dati conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE per garantire che il rischio derivante dalla somma di tali bisfenoli e del bisfenolo A possa essere adeguatamente valutato in occasione del prossimo riesame. La Commissione dovrebbe inoltre valutare la possibilità di stabilire norme di qualità per il parametro «Bisfenoli – totale» e per il parametro «Somma di bisfenoli» nella direttiva 2006/118/CE.
Tenuto conto del fatto che le acque sotterranee sono la principale fonte di acqua potabile nell’Unione, è essenziale garantire che le norme di qualità stabilite nella direttiva 2006/118/CE sostengano il conseguimento dei valori di parametro fissati per l’acqua potabile dalla direttiva (UE) 2020/2184. Sebbene possa essere opportuno armonizzare le norme per le PFAS, è stato recentemente dimostrato che il valore del parametro relativo alla somma di 20 PFAS di cui all’allegato III, parte B, punto 3, della direttiva (UE) 2020/2184 non è in linea con gli ultimi sviluppi scientifici per quanto riguarda l’elenco delle PFAS da considerare in via prioritaria, la tossicità di tali sostanze e le differenze di tossicità tra le varie sostanze di questa famiglia. In assenza di un accordo completo e definitivo sulle norme per le PFAS, nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE è stabilita una norma di qualità per il gruppo di 20 PFAS di cui all’allegato III, parte B, punto 3, della direttiva (UE) 2020/2184 mediante riferimento al valore del parametro stabilito per tale gruppo nella direttiva (UE) 2020/2184, al fine di garantire che qualsiasi modifica della composizione di tale gruppo o di tale valore sia automaticamente integrata nella direttiva 2006/118/CE. Per tenere conto delle più recenti conoscenze scientifiche, nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE dovrebbe essere aggiunta una norma di qualità per la somma delle quattro PFAS che destano maggiore preoccupazione, conformemente al valore proposto dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority – EFSA). Per lo stesso motivo, è della massima importanza che i valori di parametro per le PFAS di cui alla direttiva (UE) 2020/2184 siano prontamente riesaminati e riveduti, ove opportuno, e, in tal caso, che vengano allineate anche le norme di qualità di cui all’allegato I della direttiva 2006/118/CE.
Tenuto conto della tossicità dell’acido trifluoroacetico (TFA), della sua persistenza e ampia diffusione nell’ambiente e delle sue numerose fonti, compreso l’uso di pesticidi PFAS e gas refrigeranti contenenti fluoro, è estremamente importante affrontare la questione della sua presenza sia nelle acque superficiali che nelle acque sotterranee. Per quanto riguarda le acque superficiali, il TFA dovrebbe pertanto essere incluso in una somma di 25 PFAS con un SQA nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE. In occasione del prossimo riesame, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di fissare un SQA distinto per il TFA nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE. Per quanto riguarda le acque sotterranee, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di stabilire una norma di qualità per il TFA – considerato separatamente o come parte di una somma –, nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE, tenendo conto delle più recenti conoscenze scientifiche in materia di TFA, compreso il lavoro svolto dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (European Chemicals Agency – ECHA), dall’ EFSA e dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). È opportuno altresì tenere conto delle future modifiche della direttiva (UE) 2020/2184.
È necessario acquisire maggiori conoscenze sulla presenza, l’importanza e la sensibilità degli ecosistemi delle acque sotterranee al fine di proteggerli adeguatamente. In sede di attuazione o revisione delle direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE è pertanto opportuno incoraggiare, finanziare e condurre ulteriori ricerche scientifiche, i cui risultati dovrebbero essere diffusi, e ove necessario presi in considerazione, insieme alle conoscenze esistenti. La Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri nell’ambito della strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE al fine di definire una metodologia per individuare gli ecosistemi delle acque sotterranee. Non appena sia disponibile una metodologia affidabile, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicarla e, ove necessario, fissare standard più rigorosi per proteggere tali ecosistemi.
La direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di individuare i corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acque destinate al consumo umano, di monitorarli e di adottare le misure necessarie al fine di impedire il peggioramento della loro qualità e ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. In tale contesto, le microplastiche sono state identificate come potenziale rischio per la salute umana, ma sono necessari maggiori dati di monitoraggio per confermare la necessità di fissare standard di qualità per le microplastiche nelle acque superficiali e sotterranee. Le microplastiche dovrebbero pertanto essere incluse negli elenchi di controllo delle acque superficiali e sotterranee e dovrebbero essere monitorate non appena siano disponibili metodi adeguati a tale scopo. In tale contesto è opportuno tenere conto delle metodologie per il monitoraggio e la valutazione dei rischi associati alle microplastiche nell’acqua potabile, elaborate a norma della direttiva (UE) 2020/2184.
i decessi riconducibili a infezioni da resistenza agli antimicrobici nel 2019, in tutto il mondo, siano compresi tra 900000 e 1,7 milioni. Allo stesso tempo, sono emerse preoccupazioni in merito al rischio che la presenza di microrganismi e geni resistenti agli antimicrobici nell’ambiente acquatico porti allo sviluppo della resistenza agli antimicrobici, ma il monitoraggio è stato scarso. È opportuno includere negli elenchi di controllo delle acque superficiali e sotterranee, nonché sottoporre a monitoraggio, anche indicatori adeguati alla presenza, all’evoluzione o alla trasmissione della resistenza agli antimicrobici, non appena saranno sviluppati metodi adeguati. Ciò è in linea con il piano d’azione europeo «One Health» contro la resistenza antimicrobica, adottato dalla Commissione nel giugno 2017, e con la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2020 dal titolo «Strategia farmaceutica per l’Europa», che affronta anch’essa tale problema.
Le direttive 2006/118/CE e 2008/105/CE dovrebbero includere ciascuna un allegato che elenchi le sostanze, i gruppi di sostanze e gli indicatori selezionati da prendere in considerazione, da parte della Commissione, in occasione del prossimo riesame di tali direttive, in attesa che siano metodologie di monitoraggio affidabili e standard di qualità o soglie di allerta adeguati e che venga confermato in via definitiva che essi presentano un rischio per le acque sotterranee o superficiali o proveniente da tali acque. Tale conferma potrebbe, se necessario, essere ottenuta includendo le sostanze, i gruppi di sostanze o gli indicatori nel pertinente elenco di controllo.
I metodi di analisi chimica convenzionali utilizzati per il monitoraggio delle sostanze ai sensi delle direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE e 2008/105/CE non possono, in linea generale, determinare il rischio cumulativo derivante dalle miscele di sostanze. Vista la sempre maggiore consapevolezza del ruolo significativo delle miscele e dunque dell’importanza del monitoraggio basato sugli effetti per determinare lo stato chimico, e considerato che per le sostanze ad azione estrogenica esistono già metodi sufficientemente solidi di monitoraggio basato sugli effetti, gli Stati membri dovrebbero applicare tali metodi per valutare gli effetti cumulativi delle sostanze ad azione estrogenica nelle acque superficiali per un periodo di almeno due anni. In questo modo sarà possibile confrontare i risultati basati sugli effetti e quelli ottenuti con i metodi convenzionali per il monitoraggio delle tre sostanze farmaceutiche ad azione estrogenica di cui all’allegato I della direttiva 2008/105/CE. A tal fine, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che stabilisca le specifiche tecniche per monitorare le sostanze ad azione estrogenica utilizzando metodi di monitoraggio basati sugli effetti. La Commissione dovrebbe inoltre pubblicare una relazione sul confronto dei risultati basati sugli effetti con i risultati ottenuti utilizzando metodi convenzionali e la relativa analisi dovrebbe essere utilizzata per valutare se i metodi di monitoraggio basati sugli effetti generino dati sufficientemente solidi e accurati e possano quindi essere utilizzati come metodi di screening affidabili. L’utilizzo di tali metodi di screening presenterebbe il vantaggio di poter includere gli effetti di tutte le sostanze ad azione estrogenica aventi effetti simili, non solo di quelle elencate nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE, e potrebbero anche sostituire il monitoraggio sostanza per sostanza in molti siti. È opportuno definire il concetto di soglie di allerta basate sugli effetti. La definizione di buono stato chimico delle acque superficiali nella direttiva 2000/60/CE dovrebbe essere modificata affinché in futuro possa comprendere anche le soglie di allerta eventualmente fissate per valutare i risultati del monitoraggio basato sugli effetti.
Mentre la direttiva 2006/118/CE affronta in una certa misura il rischio derivante dalle miscele di pesticidi con una norma di qualità per il totale dei pesticidi, la direttiva 2008/105/CE non copre il rischio derivante da tali miscele. Per far fronte almeno in parte a tale rischio cumulativo, è pertanto opportuno fissare un SQA per la somma dei pesticidi già inclusi nell’elenco delle sostanze prioritarie da monitorare nelle acque e tale SQA dovrebbe essere preso in considerazione nella valutazione dello stato chimico. Per tenere maggiormente conto del rischio derivante dalle miscele in futuro, in occasione del prossimo riesame la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di fissare standard per la somma o le somme di pesticidi selezionati, eventualmente in base alla modalità d’azione e possibilmente in relazione a un maggior numero di pesticidi rispetto a quelli elencati singolarmente nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE. Per tale motivo è opportuno aggiungere in un nuovo allegato di tale direttiva «somma (somme) di pesticidi selezionati per modalità d’azione». Nel fissare un SQA per il totale dei pesticidi, la Commissione dovrebbe inoltre valutare la possibilità di adottare un approccio basato sul rischio, avvalendosi di un metodo di monitoraggio adeguato. Poiché le norme di qualità generiche di 0,1 μg/L e 0,5 μg/L per i singoli pesticidi e per il totale dei pesticidi nelle acque sotterranee di cui all’allegato I della direttiva 2006/118/CE sono state stabilite negli anni 1980 e presentano limiti dovuti alla sensibilità dei metodi di analisi disponibili all’epoca, potrebbero non offrire una protezione sufficiente della salute umana o dell’ambiente. In occasione del prossimo riesame dell’elenco degli inquinanti nelle acque sotterranee, la Commissione dovrebbe pertanto riesaminare tali valori.
A seguito del riesame dell’elenco delle sostanze di cui all’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE, la Commissione ha individuato una serie di sostanze che potrebbe stralciare dall’elenco in quanto non presentano più un rischio diffuso per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico all’interno dell’Unione. Tuttavia, poiché tali sostanze presentano ancora un rischio in alcuni Stati membri, è opportuno includerle, con i rispettivi SQA, in un nuovo allegato della direttiva 2008/105/CE. Gli Stati membri dovrebbero continuare a monitorare tali sostanze qualora le identificassero come inquinanti che destano preoccupazione a livello nazionale, regionale o locale e ad applicare di conseguenza gli SQA. È stata presa in considerazione l’eventualità di deselezionare alcune altre sostanze, le quali però sono state mantenute nell’elenco data la necessità di stabilire se le rispettive concentrazioni mostrino una tendenza al ribasso. Per alcune di esse, il monitoraggio in conformità delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE contribuisce anche all’adempimento degli obblighi di monitoraggio previsti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti17 («convenzione di Stoccolma»), firmata a Stoccolma il 22 maggio 2001, e dal regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio18.
Conformemente alla convenzione di Stoccolma e al regolamento (UE) 2019/1021, gli Stati membri sono obbligati a garantire la tutela della salute umana e dell’ambiente dagli inquinanti organici persistenti. Gli Stati membri sono tenuti a monitorare la presenza di inquinanti organici persistenti nell’ambiente in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1021 in attuazione delle prescrizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della convenzione di Stoccolma.
Finora gli inquinanti specifici dei bacini idrografici che non sono classificati come sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 2000/60/CE dovevano rispettare SQA nazionali ed erano conteggiati come elementi di qualità fisico-chimica a sostegno della valutazione dello stato ecologico delle acque superficiali. Gli Stati membri potevano inoltre fissare i propri valori soglia per le acque sotterranee, anche per le sostanze sintetiche antropogeniche. Questa flessibilità ha portato a risultati non ottimali in termini sia di comparabilità dello stato dei corpi idrici tra gli Stati membri che di protezione dell’ambiente. È pertanto necessario prevedere una procedura che consenta di raggiungere un accordo a livello dell’Unione sugli SQA e sui valori soglia da applicare a tali sostanze se sono fonte di preoccupazione su scala nazionale come anche istituire registri dei valori soglia applicabili nell’allegato II della direttiva 2006/118/CE e degli SQA applicabili in un nuovo allegato della direttiva 2008/105/CE. Gli Stati membri dovrebbero applicare gli SQA e i valori soglia armonizzati solo per valutare lo stato dei loro corpi idrici nei distretti idrografici in cui sia stato individuato un rischio derivante da tali sostanze.
Inoltre, l’inserimento degli inquinanti specifici dei bacini idrografici nella definizione di stato chimico delle acque superficiali garantisce un approccio più coordinato, coerente e trasparente in termini di monitoraggio e valutazione dello stato chimico dei corpi idrici superficiali e delle relative informazioni destinate al pubblico. Favorisce anche un approccio più mirato all’individuazione e all’attuazione di misure per affrontare tutte le questioni relative alle sostanze chimiche in prospettiva olistica e in modo più efficace ed efficiente. È pertanto opportuno modificare le definizioni di «stato ecologico» e «stato chimico» come pure ampliare il significato di «stato chimico» per includere anche gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, che finora rientravano nella definizione di «stato ecologico» di cui all’allegato V della direttiva 2000/60/CE. Di conseguenza è opportuno includere nella direttiva 2008/105/CE il concetto di SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici e le relative procedure. Lo stato di un corpo idrico non dovrebbe essere considerato deteriorato solo a causa di tale modifica.
I meccanismi dell’elenco di controllo delle acque superficiali e sotterranee mirano a raccogliere informazioni sulla presenza e sulla distribuzione di sostanze potenzialmente preoccupanti nell’ambiente acquatico per le quali finora sono state raccolte scarse informazioni e spesso non sono disponibili metodi di analisi standardizzati. Inoltre, per le sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE e nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE, i metodi di analisi disponibili sul mercato non sempre sono sufficientemente sensibili per raggiungere gli standard di qualità proposti. Lo sviluppo di nuovi metodi e il monitoraggio di un maggior numero di sostanze, gruppi di sostanze o indicatori è impegnativo e comporta costi più elevati, ma anche la necessità di rafforzare la capacità amministrativa negli Stati membri, in particolare quelli con minori risorse. In tal senso, l’istituzione di un centro di monitoraggio comune incaricato di gestire gli obblighi di monitoraggio laddove richiesto dagli Stati membri potrebbe aiutare questi ultimi a svolgere tale compito impegnativo, alleviandone gli oneri finanziari e amministrativi. La Commissione dovrebbe valutare le opzioni per l’istituzione, il finanziamento e il funzionamento di tale centro di monitoraggio. L’utilizzo di tale centro dovrebbe essere volontario e accessibile a tutti gli Stati membri interessati, fatti salvi i provvedimenti già presi a livello nazionale.
Varie sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea hanno chiarito il concetto di deterioramento dello stato. È pertanto opportuno introdurre nella direttiva 2000/60/CE una definizione di deterioramento dello stato. Come indicato nell’allegato V della medesima direttiva, lo stato di un corpo idrico superficiale comprende sia il suo stato ecologico sia quello chimico e lo stato di un corpo idrico sotterraneo è determinato dal suo stato sia quantitativo sia chimico. Anziché fare riferimento a ciascuno di tali elementi separatamente nella definizione, si dovrebbe fare semplicemente riferimento all’allegato V di tale direttiva. Se lo stato di un elemento di qualità delle acque superficiali a cui è attribuita la valutazione «cattivo» o «mancato conseguimento dello stato buono» o lo stato di un elemento di qualità delle acque sotterranee a cui è attribuita la valutazione «scarso» si deteriora ulteriormente, tale deterioramento dovrebbe essere considerato anche un deterioramento dello stato del corpo idrico.
Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, combinate con aggiunte agli elenchi delle sostanze e standard più rigorosi per gli inquinanti esistenti, hanno reso più difficile l’applicazione del principio di non deterioramento di cui alla direttiva 2000/60/CE, in particolare per i progetti che hanno un impatto negativo a breve termine sui corpi idrici o per i progetti e le attività che hanno un impatto negativo sui corpi idrici a causa del trasferimento di acque o sedimenti contenenti inquinanti. Nel caso di progetti che hanno un impatto negativo a breve termine su uno o più elementi di qualità di un corpo idrico, è essenziale confermare che l’impatto negativo su tali elementi di qualità non è più rilevabile dopo un anno o, per gli elementi di qualità biologica, dopo un massimo di tre anni. Per accertare che l’impatto negativo non sia più presente, gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere delle modalità di monitoraggio esistenti. Tuttavia, tali modalità potrebbero non essere sufficienti, ad esempio quando lo stato è solitamente determinato mediante estrapolazione o se gli elementi di qualità interessati non sono quelli ritenuti più sensibili alle pressioni e agli impatti ordinari e pertanto non regolarmente monitorati. In tali casi, la verifica ex post dovrebbe essere effettuata attraverso un monitoraggio supplementare e mirato. Nel caso di progetti o attività che hanno un impatto negativo sui corpi idrici a seguito del trasferimento di acque o sedimenti inquinati, le concentrazioni di inquinanti nel corpo idrico donatore potrebbero diminuire e quelle nel corpo idrico ricevente potrebbero aumentare anche in assenza di una variazione complessiva del bilancio di massa degli inquinanti. Tali attività comprendono lo scarico di acque di drenaggio contaminate provenienti da lavori di costruzione o il trasferimento di sedimenti dragati per la protezione dalle alluvioni o per la navigazione e dovrebbero essere consentite, a condizione che siano soddisfatti vari criteri. Tali criteri dovrebbero includere un obbligo che preveda che tutte le misure praticabili, compreso il trattamento, volte ad attenuare gli effetti negativi siano adottate, che lo stato chimico del corpo idrico superficiale ricevente sia già inferiore a buono per quanto riguarda la maggior parte delle sostanze trasferite, in particolare le sostanze più persistenti e bioaccumulabili come le PFAS, e che le informazioni sui criteri e i motivi del trasferimento siano fornite nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico. I criteri sono intesi a garantire il mantenimento del livello generale di tutela della salute umana e dell’ambiente previsto dalla direttiva 2000/60/CE. Il trasferimento di acque o sedimenti inquinati non dovrebbe pregiudicare la qualità delle fonti di acqua potabile e dovrebbe pertanto essere definita una zona adiacente ai punti di estrazione per la produzione di acqua potabile in cui siano necessarie precauzioni più rigorose. Qualora gli Stati membri abbiano già definito zone di salvaguardia a norma dell’articolo 7 della direttiva 2000/60/CE o dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2020/2184, tali zone potrebbero servire allo scopo.
La transizione verde e altre attività di interesse pubblico, come nei settori della sicurezza e della difesa, richiedono investimenti consistenti nelle nuove tecnologie e nel loro sviluppo, il che può essere potenzialmente difficile da conciliare con gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, ad esempio se richiedono l’estrazione e l’uso di materie prime critiche che comportano emissioni di sostanze che destano nuove preoccupazioni. È importante valutare i potenziali rischi per l’ambiente o la salute umana derivanti da tali sostanze. Tale aspetto dovrebbe essere preso in considerazione al momento di inserire sostanze negli elenchi di controllo. È altrettanto importante individuare i potenziali conflitti tra tali obiettivi generali ed elaborare risposte adeguate. Ciò potrebbe avvenire nell’ambito della relazione sull’attuazione elaborata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2000/60/CE.
Per garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell’Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE allo scopo di modificare l’allegato II, parti A e C, e gli allegati III e IV della direttiva 2006/118/CE concernenti le linee guida per la fissazione di valori soglia da parte degli Stati membri, le informazioni che gli Stati membri devono fornire in relazione agli inquinanti e agli indicatori di inquinamento per i quali sono stati stabiliti valori soglia, la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee e l’individuazione e l’inversione di tendenze all’aumento significative e durature.
Vista la necessità di adeguarsi rapidamente alle conoscenze scientifiche e tecniche come anche di garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell’Unione per quanto riguarda la procedura per ottenere gli SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di modificare l’allegato II, parte B, della direttiva 2008/105/CE.
Il riesame dell’elenco delle sostanze prioritarie figurante nell’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE ha evidenziato che varie sostanze prioritarie non destano più preoccupazione a livello dell’Unione e pertanto non dovrebbero più essere incluse in tale allegato. Tali sostanze dovrebbero quindi essere considerate inquinanti specifici dei bacini idrografici e inserite in un nuovo allegato della direttiva 2008/105/CE insieme agli SQA corrispondenti.
Per garantire condizioni di parità nell’Unione e rendere comparabile lo stato dei corpi idrici tra gli Stati membri è necessario armonizzare i valori soglia nazionali per alcuni inquinanti sintetici antropogenici delle acque sotterranee. Ove necessario, è opportuno stabilire valori soglia a livello dell’Unione per gli inquinanti di origine antropica o per i prodotti della loro degradazione o decomposizione, a condizione che tali inquinanti e prodotti di degradazione non siano presenti naturalmente nelle acque sotterranee oppure, se esistono controparti naturali identiche, che i loro livelli di fondo naturale siano, al massimo, bassi. Tali valori soglia dovrebbero essere inclusi nel registro dei valori soglia armonizzati per le sostanze sintetiche antropogeniche nelle acque sotterranee che destano preoccupazione a livello nazionale, regionale o locale in una nuova parte D dell’allegato II della direttiva 2006/118/CE. È opportuno includere un valore soglia armonizzato per le singole sostanze farmaceutiche che dovrebbe essere applicato dagli Stati membri a qualsiasi sostanza attiva farmaceutica che si ritenga presenti un rischio a livello nazionale, a meno che non sia stato fissato uno standard o un valore limite più rigoroso specificamente per tale sostanza a livello dell’Unione o nazionale.
Tutte le disposizioni della direttiva 2006/118/CE che riguardano la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee dovrebbero essere adattate tenendo conto dell’introduzione della terza categoria di valori soglia armonizzati in una nuova parte D dell’allegato II di detta direttiva, che si aggiunge alle norme di qualità stabilite nell’allegato I della medesima e ai valori soglia nazionali fissati secondo la metodologia di cui all’allegato II, parte A, della medesima.
Per garantire un processo decisionale efficace e coerente e creare sinergie con le attività svolte nel quadro di altri atti normativi dell’Unione sulle sostanze chimiche, è opportuno conferire all’ECHA un ruolo permanente e chiaramente delimitato nell’individuazione delle sostanze prioritarie da includere negli elenchi di controllo e negli elenchi di sostanze degli allegati I e II della direttiva 2008/105/CE e degli allegati I e II della direttiva 2006/118/CE, nonché nell’ottenimento di adeguati standard di qualità basati su dati scientifici. Il comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment – RAC) e il comitato per l’analisi socioeconomica (Committee for Socio-Economic Analysis – SEAC) dell’ECHA dovrebbero agevolare lo svolgimento di determinati compiti attribuiti all’ECHA formulando pareri. L’ECHA dovrebbe inoltre garantire un migliore coordinamento tra i vari atti normativi in materia ambientale mettendo a disposizione del pubblico le pertinenti relazioni scientifiche così da offrire maggiore trasparenza in merito agli inquinanti inseriti in un elenco di controllo o all’elaborazione di SQA o valori soglia a livello nazionale o dell’Unione. Quando ricava valori soglia per le sostanze farmaceutiche, l’ECHA dovrebbe mantenere stretti contatti con l’Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency – EMA).
Dal controllo dell’adeguatezza è emersa la necessità di una comunicazione elettronica più frequente e semplificata per promuovere una migliore attuazione e applicazione della normativa dell’Unione in materia di acque. Dato che il suo ruolo prevede anche di monitorare a cadenza più regolare lo stato dell’inquinamento descritto nel piano d’azione per l’inquinamento zero, l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) dovrebbe favorire questa comunicazione più frequente e semplificata dei dati di monitoraggio da parte degli Stati membri. È importante che tali informazioni ambientali essenziali siano messe tempestivamente a disposizione del pubblico e della Commissione. Fatti salvi gli obblighi in materia di frequenza del monitoraggio di cui alle direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE e 2008/105/CE e nella misura in cui gli obblighi di monitoraggio previsti da tali direttive abbiano condotto alla generazione di nuovi dati di monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione del pubblico e dell’AEA i seguenti dati: i) ogni tre anni, i dati di monitoraggio degli elementi di qualità biologica nelle acque superficiali raccolti e validati nei tre anni precedenti; e ii) ogni due anni, i dati di monitoraggio degli elementi di qualità chimica nelle acque superficiali e sotterranee raccolti e validati nei due anni precedenti. Tale processo dovrebbe avere luogo attraverso i meccanismi elettronici esistenti di trasmissione dei dati, come il sistema Reportnet dell’AEA, con automazione al momento della presentazione, in linea con i pertinenti flussi di dati del sistema d’informazione sulle acque per l’Europa - stato dell’ambiente. Gli Stati membri sono incoraggiati a mettere a disposizione del pubblico e dell’AEA, con cadenza annuale, i dati di monitoraggio sugli elementi di qualità chimica. La comunicazione dello stato continuerà ad essere effettuata nei piani di gestione dei bacini idrografici, presentati ogni sei anni. Si prevedono oneri amministrativi limitati, in quanto gli Stati membri sono già tenuti a rendere pubbliche le categorie tematiche di dati territoriali nell’ambito delle direttive 2007/2/CE19 e (UE) 2019/102420 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La valutazione dello stato a norma della direttiva 2000/60/CE si basa sul principio «one out, all out» e dovrebbe rimanere tale. È pertanto importante che gli Stati membri adottino tutte le misure possibili per conseguire un buono stato o un buon potenziale, a seconda dei casi, in relazione a ciascun singolo elemento di qualità pertinente. Allo stesso tempo, per garantire che i progressi o la mancanza di progressi riguardo ai singoli elementi di qualità siano visibili, anche quando non tutti raggiungono un buono stato o un buon potenziale, e che si possano comparare i progressi o la mancanza di progressi nei vari Stati membri, è opportuno elaborare e armonizzare a livello dell’Unione indicatori di progresso per la presentazione e la comunicazione uniformi, da parte degli Stati membri, dello stato o del potenziale di tali singoli elementi di qualità in modo disaggregato. Tali indicatori di progresso dovrebbero essere interpretati fatti salvi i risultati ottenuti dall’applicazione del principio «one out, all out».
Una migliore integrazione dei flussi di dati comunicati all’AEA conformemente alla normativa dell’Unione in materia di acque, e in particolare degli inventari delle emissioni previsti dalla direttiva 2008/105/CE, con i flussi di dati comunicati al portale sulle emissioni industriali a norma della direttiva 2010/75/UE e del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio21 renderà più semplice ed efficiente la comunicazione degli inventari prevista dall’articolo 5 della direttiva 2008/105/CE. Allo stesso tempo ridurrà gli oneri amministrativi e i picchi di lavoro nella fase di preparazione dei piani di gestione dei bacini idrografici. La comunicazione semplificata, insieme all’abolizione delle relazioni provvisorie che riferiscono i progressi realizzati nell’attuazione dei programmi di misure, rivelatesi inefficaci, consentirà agli Stati membri di concentrare maggiori sforzi nella comunicazione delle emissioni che fino a poco tempo fa non erano contemplate dalla normativa sulle emissioni industriali, benché rientrino nella comunicazione delle emissioni prevista dall’articolo 5 della direttiva 2008/105/CE.
Il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea22, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, ha introdotto la distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti delegati, che sono atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo, e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti di esecuzione, che sono atti che garantiscono condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione. È opportuno allineare le direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE al quadro giuridico introdotto da tale trattato.
Il potere conferito dall’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/60/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfa i criteri di cui all’articolo 290, paragrafo 1, TFUE, in quanto riguarda gli adeguamenti degli allegati della direttiva e l’adozione di norme che la integrano. Dovrebbe pertanto essere convertito nel potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati. Il potere conferito nell’allegato V, sezione 1.4.1, punto ix), della direttiva 2000/60/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfa i criteri di cui all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, in quanto riguarda condizioni uniformi per l’attuazione di tale direttiva. Dovrebbe pertanto essere convertito nel potere conferito alla Commissione di adottare atti di esecuzione.
Il potere conferito dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2006/118/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfa i criteri di cui all’articolo 290, paragrafo 1, TFUE, in quanto riguarda gli adeguamenti dell’allegato II, parti A e C, nonché degli allegati III e IV della direttiva. Dovrebbe pertanto essere convertito nel potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati.
È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori sugli atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201623. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Il potere conferito dall’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfa i criteri dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, in quanto riguarda l’adozione di specifiche tecniche e metodi standardizzati per l’analisi e il monitoraggio dello stato delle acque e mira, pertanto, a garantire condizioni uniformi per l’attuazione armonizzata di tale direttiva. Dovrebbe pertanto essere convertito nel potere conferito alla Commissione di adottare atti di esecuzione. Al fine di garantire la comparabilità dei dati, il potere conferito dovrebbe includere anche la definizione di formati per la comunicazione dei dati sul monitoraggio e sullo stato conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. I poteri di esecuzione conferiti alla Commissione dovrebbero essere esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio24.
Gli esperti degli Stati membri dovrebbero continuare a essere coinvolti nella regolare cooperazione promossa nel quadro della strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE, in particolare nei gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della stessa, e pertanto dovrebbero essere strettamente coinvolti specialmente nella revisione degli elenchi di controllo, nell’aggiornamento degli elenchi degli inquinanti e nella definizione dei formati di comunicazione.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2000/60/CE per definire specifiche tecniche e metodi standardizzati per l’analisi e il monitoraggio dello stato delle acque conformemente all’allegato V di tale direttiva, elaborare formati per la comunicazione dei dati relativi al monitoraggio e allo stato, adottare i risultati degli esercizi di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri conformemente all’allegato V, sezione 1.4.1, punto ix), di tale direttiva nonché adottare indicatori di progresso che consentano di confrontare i progressi compiuti dagli Stati membri verso il conseguimento del buono stato o del buon potenziale dei loro corpi idrici. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2006/118/CE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare un elenco di controllo delle acque sotterranee e stabilire un elenco dei metaboliti rilevanti e non rilevanti delle sostanze dei pesticidi. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2008/105/CE è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare formati uniformi per la comunicazione all’AEA delle emissioni da fonti puntuali non contemplate dal regolamento (UE) 2024/1244 e delle emissioni diffuse. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
È necessario tenere conto dei progressi scientifici e tecnici nel campo del monitoraggio dello stato dei corpi idrici conformemente ai requisiti per il monitoraggio indicati nell’allegato V della direttiva 2000/60/CE. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a usare dati e servizi ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, come i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ, sistemi di monitoraggio online della qualità dell’acqua o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale nonché dall’analisi e dall’elaborazione avanzata dei dati. Conformemente alla strategia digitale europea, compresi i suoi obiettivi per una maggiore digitalizzazione dei servizi pubblici e delle imprese, gli Stati membri sono incoraggiati a sfruttare il potenziale della digitalizzazione ai fini della gestione delle risorse idriche e, in particolare, del monitoraggio della qualità dell’acqua. È importante valutare la fattibilità tecnica ed economica dell’utilizzo di sistemi online per il monitoraggio continuo, preciso e in tempo reale della qualità dell’acqua ed elaborare, se del caso, orientamenti sulla loro applicazione. Ciò potrebbe avvenire nel contesto della Strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE, con l’obiettivo di assistere gli Stati membri nella digitalizzazione, ove possibile e opportuno, delle loro tecniche di monitoraggio della qualità dell’acqua. Gli Stati membri che hanno adottato misure per digitalizzare le tecniche di monitoraggio sono incoraggiati a includere una sintesi di tali misure nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici.
Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la diffusione di strumenti digitali quali le tecnologie di telerilevamento e l’osservazione della Terra, come i servizi Copernicus.
Le autorità competenti dovrebbero sostenere la formazione, i programmi di sviluppo delle competenze e gli investimenti nel capitale umano per sostenere l’efficace attuazione delle migliori tecnologie e di soluzioni innovative nel quadro della direttiva 2000/60/CE.
Conformemente alla Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale25, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, i membri del pubblico interessato devono avere accesso alla giustizia al fine di contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la salute e il benessere delle persone. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire l’accesso alla giustizia a norma della direttiva 2000/60/CE conformemente a tale convenzione. Inoltre, in base alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell’ambito del diritto dell’Unione. Inoltre, l’articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE) prevede che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.
Considerato l’aumento degli eventi atmosferici imprevedibili, in particolare inondazioni estreme e siccità prolungate, e degli incidenti significativi di inquinamento che provocano o aggravano l’inquinamento accidentale transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che gli altri Stati membri potenzialmente interessati siano informati senza ritardo di tali incidenti e a instaurare con essi una cooperazione efficace per attenuare gli effetti dell’evento o dell’incidente. È necessario anche rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e semplificare le procedure di cooperazione transfrontaliera in caso di problemi transfrontalieri più strutturali, vale a dire non accidentali e a più lungo termine, che non possono essere risolti a livello di Stato membro, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2000/60/CE. Se gli Stati membri hanno già instaurato una cooperazione efficace, occorre tenerne conto. Qualora sia necessario un intervento dell’Unione, le autorità nazionali competenti possono inviare richieste di assistenza al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione, che agevolerà il coordinamento della prestazione dell’assistenza necessaria attraverso il meccanismo unionale di protezione civile, conformemente all’articolo 15 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio26. Inoltre, tenuto conto del fatto che i distretti idrografici possono estendersi anche al di là del territorio dell’Unione, è importante garantire che gli Stati membri attuino effettivamente la direttiva 2000/60/CE nei rispettivi territori. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adoperarsi per istituire un coordinamento adeguato con i paesi terzi interessati, il che contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi stabiliti in tale direttiva per tali distretti idrografici specifici.
La Commissione dovrebbe presentare una relazione sulla possibilità di includere un meccanismo di responsabilità estesa del produttore nella direttiva 2000/60/CE. In tale relazione dovrebbe tenere conto dell’esperienza acquisita in particolare nell’attuazione delle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore nella legislazione dell’Unione in materia di trattamento delle acque reflue urbane, rifiuti e plastica monouso.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE e 2008/105/CE.
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare garantire un elevato livello di protezione ambientale e migliorare la qualità dell’ambiente delle acque dolci europee, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere transfrontaliero dell’inquinamento idrico, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Modifiche della direttiva 2000/60/CE
La direttiva 2000/60/CE è così modificata:
1) all’articolo 1, lettera e) il quarto trattino è sostituito dal seguente: «— realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l’inquinamento dell’ambiente marino, con un’azione dell’Unione volta ad arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell’ambiente marino, vicine ai valori di fondo per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.» ;
2) l’articolo 2 è così modificato:
a) il punto 24) è sostituito dal seguente: «24) “buono stato chimico delle acque superficiali”: stato chimico necessario per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, ossia lo stato chimico raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie di cui all’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio27 né gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici fissati e applicati a norma dell’articolo 8 quinquies di tale direttiva e nel quale anche le soglie di allerta basate sugli effetti, se disponibili, non sono superate;
b) il punto 30) è sostituito dal seguente: «30) “sostanze prioritarie”: le sostanze elencate nell’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE, ossia le sostanze che presentano un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico e che sono riconosciute come prioritarie a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della presente direttiva;» ;
c) sono inseriti i punti seguenti: «30 bis) “sostanze pericolose prioritarie”: sostanze prioritarie identificate come “pericolose” ai sensi della normativa di cui all’articolo 16, paragrafo 3; 30 ter) “inquinanti specifici dei bacini idrografici”: inquinanti che non sono o non sono più considerati sostanze prioritarie, ma che, in base alla valutazione delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici superficiali effettuata conformemente all’allegato II, gli Stati membri ritengono che siano scaricati o depositati in quantità significative in un bacino o sottobacino idrografico e che presentino quindi un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico nel loro territorio;» ;
d) il punto 35) è sostituito dal seguente: «35) “standard di qualità ambientale”: la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti o nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l’ambiente;» ;
e) è inserito il punto seguente: «35 bis) “soglia di allerta basata sugli effetti”: soglia per gli effetti di un inquinante o di un gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti o nel biota, misurati con un metodo di monitoraggio basato sugli effetti appropriato e scientificamente validato, al di sopra della quale potrebbero verificarsi effetti negativi sulla salute umana o sull’ambiente derivanti da tale inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti o nel biota;» ;
f) il punto 37) è sostituito dal seguente: «37) “acque destinate al consumo umano”: le acque destinate al consumo umano quali definite all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio28;
g) è aggiunto il punto seguente: «42) “deterioramento dello stato di un corpo idrico”: abbassamento di una classe dello stato di almeno uno degli elementi di qualità ai sensi dell’allegato V, anche se tale abbassamento non si traduce in una diminuzione della classificazione del corpo idrico nel suo complesso; tuttavia, se un elemento di qualità appartiene già alla classe più bassa, qualsiasi ulteriore deterioramento di tale elemento costituisce un deterioramento dello stato del corpo idrico.» ;
3) l’articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) alla lettera a), i punti i), ii) e iii) sono sostituiti dai seguenti: «i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l’applicazione dei paragrafi da 6 a 7 ter e fermo restando il paragrafo 8; ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l’applicazione del punto iii) del presente paragrafo per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, fatte salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi da 5 a 7 ter e fermo restando il paragrafo 8; iii) gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buon potenziale ecologico e un buono stato chimico delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, fatte salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi da 5 a 7 ter e fermo restando il paragrafo 8;» ;
ii) alla lettera b), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti: «i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire o limitare l’immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei, fatta salva l’applicazione dei paragrafi da 6 a 7 ter del presente articolo, fermo restando il paragrafo 8 dello stesso e fatta salva l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera j); ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici sotterranei e assicurano un equilibrio tra l’estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee, al fine di raggiungere un buono stato delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, fatte salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 del presente articolo e l’applicazione dei paragrafi da 5 a 7 ter dello stesso, fermo restando il paragrafo 8 dello stesso e fatta salva l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera j);» ;
iii) alla lettera b), punto iii), il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le misure volte a conseguire l’inversione di tendenza vengono attuate a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, della presente direttiva, e dell’articolo 5 e dell’allegato IV della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio29, fatta salva l’applicazione dei paragrafi da 6 a 7 ter del presente articolo e fermo restando il paragrafo 8 dello stesso.
b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «7 bis. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora un qualsiasi impatto negativo a breve termine su uno o più elementi di qualità di un corpo idrico, dovuto a un nuovo progetto o alla modifica di un progetto esistente in tale corpo idrico, non sia più rilevabile dopo un anno o, per gli elementi di qualità biologica, dopo un massimo di tre anni dall’avvio dell’esecuzione del progetto, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’impatto negativo non è il risultato di scarichi diretti, emissioni o perdite di un inquinante; b) la possibilità che l’impatto negativo si verifichi è valutata ex ante in modo affidabile da un’autorità competente, con la conclusione che non vi sarà alcun impatto negativo per il corpo idrico interessato o per gli eventuali corpi idrici a esso connessi dopo un anno oppure, per gli elementi di qualità biologica, dopo un massimo di tre anni; c) viene effettuata una verifica ex post; d) sono adottate tutte le misure praticabili per mitigare gli eventuali impatti negativi sul corpo idrico e sugli eventuali corpi idrici connessi; e e) nel piano di gestione del bacino idrografico previsto dall’articolo 13 è inclusa una sintesi delle principali attività svolte conformemente al presente paragrafo, dei pertinenti risultati della verifica ex post e delle misure adottate per mitigare gli impatti negativi. Ai fini della verifica ex post di cui al primo comma, lettera c), possono essere utilizzate le modalità di monitoraggio esistenti istituite a norma dell’allegato V, integrate ove necessario da un monitoraggio supplementare ad hoc. 7 ter. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora si verifichi un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale ricevente a seguito del trasferimento, causato da attività umane, di acque o sedimenti all’interno dello stesso corpo idrico superficiale o da un altro corpo idrico superficiale, ovvero da un corpo idrico sotterraneo al corpo idrico superficiale ricevente, senza conseguente aumento netto del carico di inquinanti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) sono adottati tutti i provvedimenti praticabili, in particolare il trattamento delle acque o dei sedimenti, se fattibile, per ridurre al minimo il trasferimento del carico di inquinanti al fine di mitigare gli effetti negativi sullo stato dei corpi idrici che subiscono l’impatto del trasferimento; b) è stabilita la composizione delle acque o dei sedimenti da trasferire e il trasferimento non comporta un aumento del rischio complessivo per la salute umana e l’ambiente rispetto al rischio esistente prima del trasferimento; c) è confermato che lo stato chimico del corpo idrico superficiale ricevente è già inferiore a buono per quanto riguarda la maggior parte degli inquinanti trasferiti, in particolare quelli più persistenti e bioaccumulabili, e non si prevede che lo stato ecologico o il potenziale ecologico del corpo idrico ricevente rientri in una classe inferiore a seguito del trasferimento di tali inquinanti; d) il trasferimento non comporta un aumento della depurazione necessaria per la produzione di acqua potabile; e) all’interno del corpo idrico ricevente è stata definita una zona, intorno ai punti di estrazione delle acque destinate al consumo umano, in cui è vietato il trasferimento; f) non esistono opzioni ambientali significativamente migliori per motivi di fattibilità tecnica o costi sproporzionati; g) il trasferimento è soggetto a regolamentazione o autorizzazione preventive; e h) una sintesi, comprendente le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del presente paragrafo e i motivi del trasferimento, è inclusa nel piano di gestione del bacino idrografico previsto dall’articolo 13.» ;
c) i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «8. Gli Stati membri, nell’applicare i paragrafi da 3 a 7 ter, assicurano che il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico non sia escluso o pregiudicato in modo permanente e che l’applicazione di tali disposizioni sia coerente con l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione in materia di ambiente. 9. Gli Stati membri adottano provvedimenti per garantire che l’applicazione delle nuove disposizioni, inclusa l’applicazione dei paragrafi da 3 a 7 ter, garantisca almeno il medesimo livello di protezione rispetto alla vigente legislazione dell’Unione.» ;
4) l’articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4 della presente direttiva attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva, e per i corpi idrici superficiali, compresi gli standard di qualità fissati a livello dell’Unione in conformità dell’articolo 16 della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa dell’Unione, l’acqua risultante soddisfi i requisiti della direttiva (UE) 2020/2184.» ;
5) l’articolo 8 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche e metodi standardizzati per l’analisi e il monitoraggio dello stato delle acque conformemente all’allegato V, per elaborare i formati per la comunicazione dei dati relativi al monitoraggio e allo stato, per adottare i risultati degli esercizi di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri conformemente all’allegato V, sezione 1.4.1, punto ix), e per adottare indicatori di progresso che consentano di raffrontare i progressi compiuti dagli Stati membri verso il conseguimento del buono stato o del buon potenziale dei loro corpi idrici. Al momento di elaborare i formati per la comunicazione dei dati relativi al monitoraggio e allo stato, la Commissione può avvalersi del sostegno tecnico e scientifico reso disponibile dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.» ;
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4. Gli Stati membri assicurano che i dati di monitoraggio degli elementi di qualità biologica nelle acque superficiali disponibili e validati, raccolti conformemente all’allegato V, sezione 1.3, della presente direttiva, siano messi a disposizione del pubblico e dell’AEA ogni tre anni e a che i dati di monitoraggio degli elementi di qualità chimica nelle acque superficiali e sotterranee disponibili e validati, raccolti conformemente all’allegato V, sezioni 1.3 e 2.4, della presente direttiva, siano messi a disposizione del pubblico e dell’AEA ogni due anni per via elettronica conformemente alle direttive 2003/4/CE30, 2007/2/CE31 e (UE) 2019/102432 del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati elaborati a norma del paragrafo 3 del presente articolo e meccanismi automatizzati di comunicazione e trasmissione dei dati in linea con i pertinenti flussi di dati del istema sulle acque per l’Europa - Stato dell’ambiente. 5. L’AEA provvede affinché le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 4 siano regolarmente elaborate e analizzate allo scopo di renderle disponibili, attraverso i pertinenti portali dell’Unione, per il riutilizzo da parte della Commissione e delle competenti agenzie dell’Unione e di fornire alla Commissione, agli Stati membri e al pubblico informazioni obiettive, affidabili e comparabili conformemente al regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio33. 6. Entro l’11 novembre 2027, la Commissione pubblica una relazione sulle opzioni per l’istituzione, il finanziamento e il funzionamento di un centro di monitoraggio comune dell’Unione europea. La relazione tiene conto, tra l’altro, di quanto segue: a) il carattere volontario dell’utilizzo di tale centro di monitoraggio comune; b) delle analisi che devono essere effettuate da tale centro, compresa la gamma di sostanze e indicatori da includere negli elenchi stabiliti a norma della presente direttiva, della direttiva 2006/118/CE e della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio34; c) le fonti di finanziamento di tale centro, che possono includere il cofinanziamento dell’Unione; d) il modello operativo di tale centro, considerando opzioni sia centralizzate che decentrate. A seguito della relazione, la Commissione presenta, ove opportuno, una proposta legislativa al fine di istituire un centro di monitoraggio comune dell’Unione europea.
6) l’articolo 10 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Per rispettare gli obiettivi, gli standard di qualità e i valori soglia fissati a norma della presente direttiva, gli Stati membri provvedono all’istituzione e all’attuazione di: a) controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili; b) valori limite di emissione; c) in caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, ove opportuno, le migliori pratiche ambientali, conformemente alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio35 e alle direttive 2009/128/CE36, 2010/75/UE37 e (UE) 2024/301938 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché a ogni altra pertinente normativa dell’Unione per affrontare l’inquinamento diffuso o da fonti puntuali, compresa qualsiasi normativa pertinente adottata in conformità dell’articolo 16 della presente direttiva.
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora un obiettivo di qualità, uno standard di qualità o una soglia, fissato o fissata a norma della presente direttiva, delle direttive 2006/118/CE o 2008/105/CE o di qualunque altra normativa dell’Unione, prescriva requisiti più severi di quelli che risulterebbero dall’applicazione del paragrafo 2, sono fissati di conseguenza controlli più restrittivi sulle emissioni.» ;
7) l’articolo 11 è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Nell’affrontare il problema dell’inquinamento chimico, gli Stati membri danno priorità, ove possibile, a misure di controllo alla fonte in conformità della pertinente normativa settoriale dell’Unione in materia di inquinamento. Laddove necessario, al fine di conseguire il buono stato dei corpi idrici, sono prese in considerazione anche misure per ridurre il rischio derivante da potenziali inquinanti già presenti nei prodotti e da inquinanti già presenti nell’ambiente.» ;
b) al paragrafo 3, la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) in base all’azione intrapresa a norma dell’articolo 16, misure per eliminare l’inquinamento delle acque superficiali causato dalle sostanze pericolose prioritarie e per ridurre progressivamente l’inquinamento da altre sostanze che altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire gli obiettivi ambientali fissati all’articolo 4 per i corpi idrici superficiali;» ;
c) al paragrafo 5, il secondo trattino è sostituito dal seguente: «— siano riesaminati e riveduti, a seconda delle necessità, i permessi e le autorizzazioni pertinenti,» ;
8) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Aspetti che non possono essere affrontati a livello di Stato membro 1. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di un aspetto che presenta ripercussioni per la gestione delle sue acque ma che non può essere risolto al suo interno, ne dà notifica alle autorità competenti di ogni Stato membro interessato e, quando è interessato un distretto idrografico internazionale, a ogni struttura di coordinamento competente individuata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, e formula raccomandazioni per risolverlo. 2. Gli Stati membri interessati cooperano per individuare l’origine dei problemi di cui al paragrafo 1 e le misure necessarie per affrontarli. Gli Stati membri si rispondono vicendevolmente in modo tempestivo e comunque non oltre tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1. 3. La Commissione è informata di tutte le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ed è invitata a parteciparvi. Ove opportuno, tenuto conto dei piani comunicati a norma dell’articolo 15, la Commissione valuta se sia necessario intraprendere ulteriori azioni a livello dell’Unione per ridurre gli impatti transfrontalieri sui corpi idrici. 4. La Commissione presenta le sue osservazioni, entro un termine di sei mesi, in merito alle eventuali raccomandazioni ricevute dagli Stati membri nel contesto della cooperazione di cui ai paragrafi 2 e 3. 5. Ove uno Stato membro debba far fronte a circostanze eccezionali di origine naturale o antropica o di forza maggiore, in particolare inondazioni estreme, siccità prolungate o episodi di inquinamento significativi, che potrebbero ripercuotersi su corpi idrici situati in altri Stati membri, esso provvede a che le autorità competenti per i corpi idrici interessati in tali Stati membri nonché qualsiasi struttura di coordinamento competente per un distretto idrografico internazionale individuata a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, e la Commissione siano informate senza ritardo, che sia messa in atto, se non esiste già, la necessaria cooperazione tra gli Stati membri interessati e che tale cooperazione sia usata per indagare sulle cause e affrontare le conseguenze delle circostanze eccezionali o degli incidenti e per mobilitare la risposta alle emergenze, secondo il caso.» ;
9) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 14 bis Accesso alla giustizia 1. In linea con l’obiettivo di contribuire all’attuazione della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale39, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al pertinente ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti agli articoli 4 e 11 e all’articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva, se tali membri soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) vantano un interesse sufficiente; oppure b) fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto. 2. Gli Stati membri determinano le nozioni di “interesse sufficiente” e “violazione di un diritto”, coerentemente con l’obiettivo di fornire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine si ritiene sufficiente, ai fini del paragrafo 1, lettera a), l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuova la tutela dell’ambiente e sia in possesso dei requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b). 3. La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva. 4. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possano essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni di cui al paragrafo 1. 5. La procedura di ricorso deve essere obiettiva, equa, rapida e non eccessivamente onerosa e offrire meccanismi di ricorso adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi. 6. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sulla possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale di cui al presente articolo.
10) all’articolo 15, il paragrafo 3 è soppresso;
11) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Strategie per combattere l’inquinamento idrico 1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per combattere l’inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile. Le misure contro tali inquinanti mirano a ridurre progressivamente le sostanze prioritarie di cui all’articolo 2, punto 30), nonché ad arrestare o gradualmente eliminare gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie di cui all’articolo 2, punto 30 bis). Tali misure sono adottate sulla base di proposte presentate dalla Commissione, secondo le procedure stabilite dal trattato. 2. La Commissione riesamina l’elenco delle sostanze prioritarie e i corrispondenti SQA per tali sostanze di cui all’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, se del caso, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare l’elenco delle sostanze prioritarie e i corrispondenti SQA nelle acque superficiali, nei sedimenti o nel biota. Nell’effettuare il riesame, la Commissione stabilisce le priorità d’intervento per le sostanze sulla base del rischio per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico, individuato tramite: a) una valutazione dei rischi condotta ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio40, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio41, della direttiva 2009/128/CE e dei regolamenti (CE) n. 1107/200942, (UE) n. 528/201243 e (UE) 2019/644 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure b) una procedura semplificata di valutazione basata sui rischi fondata su principi scientifici e che tenga conto in particolare di quanto segue: prove riguardanti il rischio intrinseco della sostanza interessata, in particolare la sua ecotossicità acquatica e la tossicità per gli esseri umani attraverso vie di esposizione acquatiche, prove derivanti dal monitoraggio di fenomeni di contaminazione ambientale diffusi, compresi i dati di monitoraggio comunicati dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 4, della direttiva 2008/105/CE, e altri fattori comprovati che potrebbero indicare la possibilità di una contaminazione ambientale diffusa, quali il volume di produzione o di uso della sostanza interessata e le modalità di utilizzo. 3. Nel corso del riesame di cui al paragrafo 2, la Commissione classifica, ove opportuno, le sostanze prioritarie in una o più delle seguenti categorie: a) sostanze pericolose prioritarie; b) sostanze che si comportano come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ubiquitarie (sostanze PBT ubiquitarie); c) sostanze che tendono ad accumularsi nei sedimenti o nel biota, o in entrambi. In tale contesto, la Commissione tiene conto dell’identificazione delle sostanze che destano preoccupazione nel quadro di altre pertinenti normative dell’Unione in materia di sostanze pericolose, compreso il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio45, nonché degli accordi internazionali e delle relazioni scientifiche in materia. Si tiene particolarmente conto delle sostanze che soddisfano i criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, qualora tali criteri siano pertinenti per l’ambiente acquatico. 3 bis. Nell’ambito del riesame e della proposta che lo accompagna di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione propone, ove opportuno, di deselezionare le sostanze che non presentano più un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico all’interno dell’Unione nell’elenco di cui all’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE e di includerle nel registro degli SQA armonizzati per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici nell’allegato II, parte C, della stessa. La proposta tiene conto dei risultati delle valutazioni delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici superficiali effettuate dagli Stati membri conformemente all’allegato II della presente direttiva. Gli Stati membri attuano gli SQA armonizzati corrispondenti se gli inquinanti destano preoccupazione a livello nazionale o regionale, conformemente all’articolo 8 quinquies della direttiva 2008/105/CE. 4. La Commissione riesamina l’elenco degli inquinanti specifici dei bacini idrografici e gli SQA corrispondenti di cui all’allegato II, parte C, della direttiva 2008/105/CE entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, ove opportuno, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare tale elenco. 4 bis. Nell’individuare gli inquinanti specifici dei bacini idrografici per i quali potrebbe essere necessario fissare SQA a livello dell’Unione, la Commissione tiene conto dei seguenti criteri: a) il rischio presentato dagli inquinanti, compresi la loro pericolosità, le concentrazioni ambientali e la concentrazione al di sopra della quale si possono prevedere effetti, nonché possibili effetti cumulativi; b) la disparità tra gli SQA nazionali fissati per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici da diversi Stati membri e la misura in cui essa è giustificabile; c) il numero di Stati membri che applicano già SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici in esame. 4 ter. La Commissione riesamina l’elenco indicativo delle categorie di inquinanti specifici dei bacini idrografici di cui all’allegato II, parte A, della direttiva 2008/105/CE entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, ove opportuno, correda il riesame di una pertinente proposta legislativa volta ad aggiornare tale elenco. 5. Al fine di assistere la Commissione nel riesame degli allegati I e II della direttiva 2008/105/CE, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) elabora relazioni scientifiche, che tengono conto di quanto segue: a) i pareri del comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment – RAC) e del comitato per l’analisi socioeconomica comitato per l’analisi socioeconomica (Committee for Socio-Economic Analysis – SEAC) dell’ECHA; b) i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell’articolo 8 della presente direttiva; c) i dati di monitoraggio raccolti a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 4, della direttiva 2008/105/CE; d) il risultato del riesame degli allegati delle direttive 2006/118/CE e (UE) 2020/2184; e) i requisiti per affrontare l’inquinamento del suolo, compresi i relativi dati di monitoraggio; f) i programmi di ricerca e le pubblicazioni scientifiche dell’Unione, comprese le informazioni ottenute mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, come i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ e dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, dall’analisi e dal trattamento avanzati dei dati; g) i commenti e le informazioni dei pertinenti portatori di interessi; e h) raccomandazioni dei gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della Strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE. Entro l’11 maggio 2030 e successivamente ogni sei anni, l’ECHA elabora e mette a disposizione del pubblico una relazione che sintetizza i risultati delle relazioni scientifiche elaborate a norma del presente paragrafo. 6. La Commissione presenta, ove opportuno, proposte in materia di controlli al fine di conseguire: a) la riduzione progressiva di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze prioritarie; e b) in particolare l’arresto o la graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze pericolose prioritarie individuate a norma del paragrafo 3, compreso, ove opportuno, un calendario per la relativa realizzazione entro 20 anni dalla designazione delle sostanze come sostanze pericolose prioritarie. Allo stesso tempo, la Commissione identifica il livello e la combinazione di misure di controllo dei prodotti e dei processi che garantiscano adeguatezza, efficacia dei costi e proporzionalità per le fonti puntuali e diffuse e tiene conto dei valori limite di emissione uniformi a livello dell’Unione per il controllo dei processi. Se necessario, può essere istituita un’azione a livello dell’Unione per i controlli dei processi settore per settore. Qualora i controlli dei prodotti o dei processi prevedano un riesame delle pertinenti autorizzazioni o approvazioni delle sostanze rilasciate a norma della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 1907/2006, della direttiva 2009/128/CE, del regolamento (CE) n. 1107/2009, della direttiva 2010/75/UE, del regolamento (UE) n. 528/2012 o del regolamento (UE) 2019/6, tale riesame è effettuato conformemente alle disposizioni di tali direttive e regolamenti, come indicato all’articolo 7 bis della direttiva 2008/105/CE. Il riesame tiene conto della valutazione della Commissione a norma dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/CE. Ogni proposta in materia di controlli specifica, se del caso, le disposizioni per il loro riesame e aggiornamento nonché per la valutazione della loro efficacia. 9. La Commissione può predisporre strategie per combattere l’inquinamento delle acque provocato da altri inquinanti o gruppi di inquinanti, ivi compresi i fenomeni di inquinamento provocati da incidenti.
12) all’articolo 17, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;
13) all’articolo 18, il paragrafo 4 è soppresso;
14) è inserito il seguente articolo: «Articolo 19 bis Relazione sul meccanismo di responsabilità estesa del produttore Entro l’11 maggio 2029, la Commissione pubblica una relazione sulla possibilità di includere nella presente direttiva un meccanismo di responsabilità estesa del produttore. La relazione valuta in particolare la fattibilità di imporre ai produttori l’obbligo di contribuire ai costi dei programmi di monitoraggio di cui all’articolo 8 della presente direttiva qualora immettano sul mercato dell’Unione prodotti contenenti una delle sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE o nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE.» ;
15) gli articoli 20 e 21 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 20 Adeguamenti tecnici e attuazione della presente direttiva Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 20 bis al fine di modificare gli allegati I e III e l’allegato V, punto 1.3.6, per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli obblighi di informazione relativi alle autorità competenti, il contenuto dell’analisi economica e gli standard di monitoraggio selezionati. Articolo 20 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 10 maggio 2026. 3. La delega di potere di cui all’articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. I suoi effetti decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Tale decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 21 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio46. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
16) all’articolo 22, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli obiettivi ambientali di cui all’articolo 4, gli standard di qualità ambientale fissati nell’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE e gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti a norma dell’articolo 16, paragrafo 4 della presente direttiva sono considerati norme di qualità ambientale ai fini della direttiva 2010/75/UE.» ;
17) l’allegato V è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva;
18) nell’allegato VII, parte B, è aggiunto il punto seguente: «5. sintesi di eventuali misure adottate per tener conto dei suggerimenti di miglioramento formulati dalla Commissione, conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), in relazione al piano precedente.» ;
19) l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva;
20) gli allegati IX e X sono soppressi.
Art. 2 Modifiche della direttiva 2006/118/CE
La direttiva 2006/118/CE è così modificata:
1) il titolo è sostituito dal seguente: «Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento delle acque sotterranee» ;
2) all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La presente direttiva istituisce le misure specifiche di cui all’articolo 17 della direttiva 2000/60/CE per prevenire e controllare l’inquinamento delle acque sotterranee al fine di conseguire gli obiettivi ambientali fissati all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della stessa. Tali misure comprendono quanto segue: a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee; e b) criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all’aumento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza.» ;
3) l’articolo 2 è così modificato:
a) il punto 2) è sostituito dal seguente: «2) “valore soglia”: la norma di qualità delle acque sotterranee stabilita a livello dell’Unione e figurante nell’allegato II, parte D, o stabilita dagli Stati membri in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b);» ;
b) è aggiunto il punto seguente: «7) “indicatore di inquinamento”: un parametro che può essere monitorato per ottenere un valore rappresentativo del livello o della concentrazione di un inquinante o di un gruppo di inquinanti e quindi del rischio che essi presentano.» ;
4) l’articolo 3 è così modificato:
a) al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la lettera seguente: «c) i valori soglia stabiliti a livello dell’Unione elencati nell’allegato II, parte D.» ;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis. Le norme di qualità per le sostanze recanti il numero da 3 a 8 nell’allegato I della presente direttiva hanno effetto a decorrere dal 22 dicembre 2027 al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque sotterranee per quanto riguarda tali sostanze entro il 22 dicembre 2039 ed impedire il deterioramento dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei relativamente a tali sostanze. A tal fine gli Stati membri elaborano, entro il 22 dicembre 2027, un programma di monitoraggio supplementare e, entro il 22 dicembre 2030, un programma preliminare di misure relativi a tali sostanze. Un programma definitivo di misure conforme all’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE è incluso nel piano di gestione dei bacini idrografici per il 2033 elaborato a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, di tale direttiva. L’articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis alle sostanze di cui al primo comma del presente paragrafo. Le proroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva non superano il periodo corrispondente a un ulteriore aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo. 1 ter. I valori soglia stabiliti a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e i valori soglia elencati nell’allegato II, parte D, hanno effetto a decorrere dall’inizio del periodo del piano di gestione del bacino idrografico successivo alla data in cui il valore soglia è stato fissato, al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque sotterranee per quanto riguarda le corrispondenti sostanze entro la fine del periodo del piano di gestione del bacino idrografico e prevenire il deterioramento dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei relativamente a tali sostanze. L’articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis alle sostanze di cui al primo comma del presente paragrafo. Le proroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva non superano il periodo corrispondente a un ulteriore aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico, tranne nei casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo.» ;
c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I valori soglia di cui al paragrafo 1, lettera b), possono essere stabiliti a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, o a livello di corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei. I valori soglia di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono applicati al livello pertinente in relazione alla presenza dell’inquinante.» ;
d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli Stati membri pubblicano tutti i valori soglia di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici da presentare in conformità dell’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, insieme a una sintesi delle informazioni di cui all’allegato II, parte C, della presente direttiva. Entro il 22 dicembre 2027, gli Stati membri comunicano alla Commissione le liste di inquinanti che destano preoccupazione a livello nazionale e i valori soglia nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b). La Commissione provvede affinché tali informazioni siano rese pubbliche. I successivi aggiornamenti dell’elenco dei valori soglia nazionali sono pubblicati conformemente al primo comma del presente paragrafo.» ;
e) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente: «6. Gli Stati membri modificano l’elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio ogniqualvolta nuove informazioni su inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento, anche tenendo conto del principio di precauzione, segnalino la necessità di fissare un valore soglia per una sostanza aggiuntiva, di modificare un valore soglia esistente o di reinserire un valore soglia precedentemente stralciato dall’elenco. Se sono fissati o modificati valori soglia a livello dell’Unione, gli Stati membri adeguano a tali valori l’elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio.» ;
5) l’articolo 4 è così modificato:
a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i valori per le norme di qualità delle acque sotterranee elencati nell’allegato I e i valori soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), non sono superati in nessun punto di monitoraggio in tale corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei; ovvero» ;
b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione per stabilire un elenco dei metaboliti dei pesticidi che si possono trovare nelle acque sotterranee e la cui rilevanza nell’Unione è stata oggetto di una valutazione, indicando se sono rilevanti o meno, entro l’11 maggio 2028. L’elenco non comprende i metaboliti che, secondo la valutazione, non destano preoccupazione. Esso si basa sui dati generati durante il processo di approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio47 e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio48, nonché sulla produzione scientifica correlata dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e, se disponibili, sui nuovi dati scientifici riguardanti i metaboliti esistenti o i metaboliti precedentemente non identificati scoperti recentemente. La Commissione adotta un atto di esecuzione per aggiornare l’elenco almeno ogni sei anni. Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva.
6) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 6 bis Elenco di controllo 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire, sulla base delle relazioni scientifiche redatte dall’ECHA in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, un elenco di controllo delle sostanze per le quali è necessario che gli Stati membri raccolgano dati di monitoraggio a livello dell’Unione al fine di sostenere i riesami futuri degli allegati I e II, e per definire i formati che gli Stati membri devono utilizzare per comunicare alla Commissione i risultati del monitoraggio e le relative informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2. L’elenco di controllo contiene un massimo di cinque sostanze, gruppi di sostanze o indicatori di inquinamento alla volta e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell’elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. L’elenco di controllo include sostanze che destano nuove preoccupazioni. Sulla base delle relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA in conformità del paragrafo 2, la Commissione include nell’elenco di controllo le microplastiche e indicatori adeguati per la presenza, l’evoluzione o la trasmissione della resistenza agli antimicrobici (“indicatori di resistenza agli antimicrobici”), purché siano disponibili metodi di campionamento e analisi affidabili che non comportino costi eccessivi. Entro il 1o dicembre 2027 la Commissione individua tali metodi di campionamento e analisi. 2. L’ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze e degli indicatori da includere nell’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto delle seguenti informazioni: a) l’allegato I della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio49 e i risultati del più recente riesame di tale allegato, nonché i risultati del più recente riesame dell’allegato I della presente direttiva; b) gli elenchi di controllo istituiti a norma delle direttive 2008/105/CE e (UE) 2020/2184; c) i requisiti volti ad affrontare l’inquinamento del suolo, compresi i relativi dati di monitoraggio; d) l’analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici effettuata dagli Stati membri a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell’articolo 8 di tale direttiva; e) le informazioni sui volumi di produzione, i modelli di utilizzo, le proprietà intrinseche (compresa la mobilità nel suolo e, se pertinente, la dimensione delle particelle), le concentrazioni nell’ambiente e gli effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente acquatico di una particolare sostanza o di un particolare gruppo di sostanze, comprese le informazioni raccolte a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio50, dei regolamenti (CE) n. 1907/200651 e (CE) n. 1107/2009, della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio52 e dei regolamenti (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/653 e (UE) 2022/237954 del Parlamento europeo e del Consiglio; f) i progetti di ricerca e le pubblicazioni scientifiche, comprese le informazioni sulle tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione, nonché le informazioni e i dati ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, come i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ, o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e dall’analisi e dal trattamento avanzati dei dati; g) le raccomandazioni dei portatori di interessi; h) le raccomandazioni dei gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della Strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE; i) le informazioni sulle emissioni, sugli scarichi e sulle perdite disponibili nel portale sulle emissioni industriali a norma del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio55, nonché eventuali informazioni supplementari disponibili sulle sostanze oggetto di autorizzazione a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio56. 3. Le relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA conformemente al paragrafo 2 presentano un elenco di sostanze, gruppi di sostanze o indicatori candidati, un metodo indicativo di analisi e un limite di quantificazione massimo accettabile per ciascuno di essi, con un riferimento alla letteratura scientifica o a linee guida. 4. Entro il 1o febbraio 2028, e successivamente ogni tre anni, l’ECHA redige una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 2 e la rende disponibile al pubblico. 5. Entro il 1o giugno 2028, la Commissione stabilisce il primo elenco di controllo di cui al paragrafo 1 e lo aggiorna successivamente ogni tre anni. Nell’aggiornare l’elenco di controllo la Commissione ne stralcia qualsiasi sostanza, gruppo di sostanze o indicatore, qualora ritenga possibile valutare il rischio per l’ambiente acquatico senza ulteriori dati di monitoraggio. Tuttavia, è possibile mantenere una singola sostanza, un singolo gruppo di sostanze o un singolo indicatore nell’elenco di controllo per altri tre anni se sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per valutare il rischio per l’ambiente acquatico. La Commissione può inoltre aggiungere una o più sostanze, uno o più gruppi di sostanze o indicatori supplementari qualora ritenga, sulla base delle relazioni scientifiche dell’ECHA, che possa sussistere un rischio diffuso per l’ambiente acquatico, a condizione che l’elenco di controllo aggiornato contenga un massimo di cinque sostanze, gruppi di sostanze o indicatori, a norma del paragrafo 1. Le microplastiche e gli indicatori di resistenza agli antimicrobici non sono mantenuti nell’elenco di controllo per un secondo periodo consecutivo di tre anni, a meno che non sia disponibile una metodologia di valutazione dei rischi armonizzata e affidabile che, se applicata, dimostri che i dati di monitoraggio raccolti durante il primo periodo di monitoraggio non sono sufficienti per valutare il rischio che essi comportano per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico. 6. Gli Stati membri monitorano per un periodo di 24 mesi ogni sostanza, gruppo di sostanze e indicatore presente nell’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 presso le stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio inizia entro sei mesi dall’istituzione dell’elenco di controllo, ma l’avvio del campionamento e dell’analisi non avviene necessariamente all’inizio di tale periodo. Ogni Stato membro seleziona almeno due stazioni di monitoraggio, più il numero di stazioni pari alla sua superficie totale, in km2, di corpi idrici sotterranei divisa per 45000, arrotondato al numero intero più vicino. Nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e il calendario del monitoraggio per ogni sostanza, gruppo di sostanze o indicatore, gli Stati membri tengono conto della variabilità stagionale delle precipitazioni piovose, dei livelli di acqua, dei modelli di utilizzo e della possibile presenza della sostanza, del gruppo di sostanze o dell’indicatore. I monitoraggi sono eseguiti almeno una volta all’anno. Lo Stato membro che sia in grado di ricavare dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti per una particolare sostanza, un particolare gruppo di sostanze o un particolare indicatore a partire da programmi di monitoraggio o studi esistenti può decidere di non effettuare un monitoraggio supplementare nell’ambito del meccanismo dell’elenco di controllo per la sostanza, il gruppo di sostanze o l’indicatore in questione, purché essi siano stati monitorati utilizzando una metodologia conforme ai metodi di analisi di cui all’atto di esecuzione che istituisce l’elenco di controllo. 7. Gli Stati membri mettono a disposizione su base annua i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 6 del presente articolo conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e all’atto di esecuzione che istituisce l’elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Mettono anche a disposizione informazioni sulla rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e sulla strategia di monitoraggio. 8. Allo scadere del periodo di 24 mesi di cui al paragrafo 6, l’ECHA riesamina i risultati del monitoraggio e valuta quali sostanze, gruppi di sostanze o indicatori debbano essere monitorati per altri 24 mesi, e debbano quindi essere mantenuti nell’elenco di controllo, e quali sostanze, gruppi di sostanze o indicatori possano invece essere stralciati dall’elenco. Se la Commissione, tenuto conto della valutazione dell’ECHA di cui al primo comma del presente paragrafo, conclude che non è necessario un ulteriore monitoraggio per valutare il rischio per l’ambiente acquatico, tale valutazione è presa in considerazione nell’ambito del riesame degli allegati I o II di cui all’articolo 8.
7) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Riesame degli allegati da I a IV e disposizioni specifiche per talune sostanze 1. La Commissione riesamina l’elenco degli inquinanti e degli indicatori di inquinamento e le corrispondenti norme di qualità relative a tali inquinanti di cui all’allegato I entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, ove opportuno, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare l’elenco degli inquinanti e le corrispondenti norme di qualità. 2. La Commissione riesamina l’elenco degli inquinanti e degli indicatori di inquinamento per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di fissare valori soglia nazionali di cui all’allegato II, parte B, entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, se del caso, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare l’elenco degli inquinanti nell’allegato II, parte B. 3. La Commissione riesamina il registro dei valori soglia armonizzati di cui all’allegato II, parte D, entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, se del caso, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare il registro e i corrispondenti valori soglia armonizzati di cui all’allegato II, parte D. 4. Nel condurre i riesami di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione tiene conto delle relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA a norma del paragrafo 6. 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis per modificare – al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico – l’allegato II, parti A e C, e gli allegati III e IV concernenti le linee guida per la fissazione di valori soglia da parte degli Stati Membri, le informazioni che gli Stati membri devono fornire in relazione agli inquinanti e agli indicatori di inquinamento per i quali sono stati stabiliti valori soglia, la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee e l’individuazione e l’inversione di tendenze significative e durature all’aumento. 6. L’ECHA elabora relazioni scientifiche al fine di assistere la Commissione nel riesame degli allegati I e II. Tali relazioni tengono conto dei seguenti aspetti: a) il parere del comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment – RAC) e del comitato per l’analisi socioeconomica (Committee for Socio-Economic Analysis – SEAC) dell’ECHA; b) i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE; c) il riesame dei risultati del monitoraggio a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 8, della presente direttiva; d) il risultato del riesame degli allegati delle direttive 2008/105/CE e (UE) 2020/2184; e) le informazioni e i requisiti volti ad affrontare l’inquinamento del suolo; f) i programmi di ricerca e le pubblicazioni scientifiche dell’Unione, comprese le ultime informazioni disponibili ottenute mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, come i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ e dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, che possono includere anche l’intelligenza artificiale, l’analisi e l’elaborazione avanzate dei dati; g) i commenti e le informazioni dei portatori di interessi, comprese le autorità nazionali di regolamentazione e altri organi competenti; h) le raccomandazioni dei gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della Strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE. Le relazioni scientifiche di cui al primo comma includono proposte di norme di qualità o valori soglia per i rispettivi inquinanti o indicatori di inquinamento, nonché un metodo analitico adeguato. 7. Ogni sei anni l’ECHA redige una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 6, e la rende disponibile al pubblico. La prima relazione è presentata alla Commissione entro l’11 maggio 2030. 8. In occasione del prossimo riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione valuta la possibilità di stabilire una norma di qualità per il parametro “PFAS – totale” nelle acque sotterranee e mira a integrare le linee guida sul monitoraggio del parametro “PFAS – totale” nell’acqua potabile elaborate conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/2184, al fine di renderle applicabili al monitoraggio di tale parametro nelle acque sotterranee. Gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare già tali linee guida per il monitoraggio del parametro “PFAS – totale” nelle acque sotterranee e a comunicare i dati conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. Tenuto conto della tossicità, della persistenza e dell’ampia diffusione dell’acido trifluoroacetico (TFA) nell’ambiente, in occasione del prossimo riesame la Commissione valuta altresì la possibilità di stabilire una norma di qualità per il TFA, considerato separatamente o come parte di una somma, nell’allegato I della presente direttiva. 9. In occasione del prossimo riesame di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la possibilità di stabilire norme di qualità per la somma o le somme di sostanze farmaceutiche selezionate per modalità d’azione e per la somma di bisfenoli; per questo motivo nell’elenco dell’allegato V della direttiva 2006/118/CE sono inseriti “somma (somme) di sostanze farmaceutiche selezionate per modalità d’azione” e “somma di bisfenoli”. La Commissione valuta inoltre se sia possibile adottare un approccio basato sul rischio per stabilire norme di qualità per il totale delle sostanze farmaceutiche e per il totale dei bisfenoli nelle acque sotterranee avvalendosi di metodi di monitoraggio adeguati. 10. In occasione del prossimo riesame di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la possibilità di rivedere le norme di qualità di cui all’allegato I per i singoli pesticidi, il totale dei pesticidi e i metaboliti non rilevanti nelle acque sotterranee.» ;
8) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 8 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 10 maggio 2026. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.» ;
9) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio57. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011;
10) l’articolo 10 è soppresso;
11) l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato III della presente direttiva;
12) l’allegato II è modificato in conformità dell’allegato IV della presente direttiva;
13) all’allegato III, il punto 2, lettera c), è sostituito dal seguente: «c) qualsiasi altra informazione pertinente, incluso un confronto tra la concentrazione aritmetica media su base annua dei pertinenti inquinanti in un punto di monitoraggio e le norme di qualità delle acque sotterranee definite nell’allegato I e i valori soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c).» ;
14) all’allegato IV, parte B, punto 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. Il punto di partenza per l’attuazione di misure atte a invertire le tendenze significative e durature all’aumento sarà il momento in cui la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75 % dei valori parametrici delle norme di qualità delle acque sotterranee di cui all’allegato I e dei valori soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), a meno che:» ;
15) il testo che figura nell’allegato V della presente direttiva è aggiunto come allegato V.