Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia
Testo vigente
Art. 11
1. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato della somma di lire 2.290 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.
2. La somma di cui al precedente comma e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1983-88; le quote relative agli anni 1983 e 1984 restano determinate, rispettivamente, in lire 100 miliardi ed in lire 280 miliardi.
3. Il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, cosi' come risulta modificato dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e' integrato di lire 300 miliardi e l'importo relativo sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1983-85.
4. A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' accordare al Mediocredito centrale la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio.
5. Il Mediocredito centrale e' autorizzato ad impiegare il ricavato dei prestiti obbligazionari di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, oltre che per la concessione di mutui a medio termine ad istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo e per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi enti, anche per tutte le operazioni di rifinanziamento ad esso consentite da norme di legge e di statuto.
6. Per le medesime finalita' il Mediocredito puo' altresi' compiere operazioni finanziarie con gli istituti e le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali e di categoria, con enti e istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziatori esteri.
Art. 12
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, e' autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 4.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.
Art. 13
1. Al fine di assicurare continuita' all'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 e fino all'adozione di un'apposita legge dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia, in deroga all'articolo 32 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e' autorizzata ad assumere ulteriori impegni di spesa nell'anno 1982 fino alla concorrenza della somma di lire 350 miliardi.
2. Per l'attuazione della legge dello Stato in favore della rinascita delle zone terremotate della regione Friuli Venezia Giulia e della regione Marche, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 e' iscritta, in termini di competenza, la somma di lire 285 miliardi.
Art. 14
1. In attesa dell'approvazione del provvedimento legislativo concernente gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91, e' autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 200 miliardi, per la concessione alla regione Calabria di un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per la attuazione di interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, nel territorio della regione medesima.
2. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 2.
3. 3 e 4 del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 235, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 389.
4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno inviera' al Parlamento, entro il 31 dicembre 1982, una relazione sui risultati degli investimenti di cui al presente articolo; l'amministrazione regionale e' tenuta a fornire tutte le informazioni necessarie.
5. All'onere di cui al precedente primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91".
Art. 15
1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano confermate per l'anno 1982, fino al completo utilizzo dell'importo di lire 700 miliardi di cui al quinto comma del citato articolo 19.
Art. 16
1. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e' sostituito dal seguente:
"Resta ferma l'autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) ad effettuare con la Banca europea per gli investimenti, o con altri istituti nazionali ed esteri, le operazioni finanziarie disciplinate dall'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con l'onere per le relative rate di ammortamento a carico del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire delle predette operazioni finanziarie e' portato a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del secondo comma".
Art. 17
1. Ai fini della realizzazione del programma triennale 1979-81, predisposto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire 3.000 miliardi, gia' autorizzato dall'articolo 7 della legge n. 119 del 1981, viene ulteriormente elevato a lire 3.500 miliardi.
2. L'integrazione di lire 500 miliardi viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 250 miliardi nell'anno 1983 e di lire 250 miliardi nell'anno 1984 ed e' versata all'ANAS in relazione alle effettive esigenze di cassa dell'Azienda, connesse con la realizzazione del predetto programma.
Art. 18
1. E' dichiarato il riscatto delle ferrovie Terni-Ponte S.
Giovanni-Umbertide con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e Umbertide-San Sepolcro in concessione alla Societa' mediterranea per le strade ferrate umbroaretine, nonche' l'assunzione diretta da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - a mezzo di un commissario e di un vice commissario da nominarsi tra i funzionari della stessa Direzione generale aventi la qualifica di dirigente generale i quali, per il periodo di espletamento dell'incarico, saranno collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi delle vigenti norme.
2. Allorquando diverra' operativa per la regione Umbria la delega delle funzioni in materia di ferrovie in concessione di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, cessera' la gestione diretta da parte del Ministero dei trasporti.
3. L'indennizzo da corrispondere alla societa' concessionaria e' determinato nell'importo di L. 4.239.000.000, che sara' versato alla societa' stessa, previa consegna di tutti i beni di cui agli articoli 186 e 187 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per l'esercizio effettuato dalla societa' concessionaria fino alla consegna delle linee, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a procedere ad una ulteriore revisione della sovvenzione annua, oltre quella gia' effettuata ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080.
5. Gli oneri derivanti dal presente articolo faranno carico al capitolo 1652 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1982.
Art. 19
1. Lo stanziamento di cui alla legge 25 maggio 1978, n. 230, sulla salvaguardia del patrimonio artistico dello citta' di Orvieto e Todi, gia' aumentato con l'articolo 8 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e' ulteriormente aumentato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 10 miliardi, di cui 6 miliardi in favore della citta' di Orvieto e 4 miliardi in favore della citta' di Todi.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1993, N. 317
Per le opere di ricostruzione, consolidamento, restauro e
manutenzione del duomo di Monreale, del chiosco e dei locali annessi e della cattedrale di Palermo e locali annessi, e' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, da ripartirsi rispettivamente in ragione di miliardi 3 per ciascuno dei due complessi.
Art. 20
1. Per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del parroco, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 721, e' autorizzato un limite di impegno di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1982, 1983 e 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 21
1. E' autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di 350.000 milioni di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, da destinare per lire 347.500 milioni agli interventi e con le modalita' previsti dall'articolo 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e per lire 2.500 milioni a spese e compensi per le attivita' di studi e ricerche come disciplinate dall'articolo 18, quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.
2. I contratti a trattativa privata relativi agli immobili e alle strutture possono essere stipulati oltre che con le modalita' previste dall'articolo 18, comma secondo, della legge 30 marzo 1981, n. 119, in deroga anche alle norme di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 113, e 26 dicembre 1981, n. 784.
3. Il Ministro di grazia e giustizia e' tenuto a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre 1982, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 22
1. Lo stanziamento di cui alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme sui contributi agli enti culturali, e' aumentato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 3.000 milioni.
2. L'incremento sara' ripartito tra gli istituti culturali regolamentati dalla legge 2 aprile 1980, n. 123, ed inseriti nella tabella approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1980, n. 624.
Art. 23
1. Con riferimento al fabbisogno straordinario per lo anno 1982 derivante dal 50° anniversario della Mostra internazionale del cinema di Venezia, e' assegnato un contributo di lire 1.000 milioni all'ente autonomo "La Biennale di Venezia" per l'esercizio finanziario 1982.
Art. 24
1. I limiti di spesa stabiliti con leggi 1 marzo 1975, n. 44, 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, sono duplicati.
2. Il Ministro e gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali possono affidare, per la progettazione ed esecuzione delle opere e dei lavori previsti dalle norme indicate nel comma precedente, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sui capitoli ordinari di bilancio cui afferiscono le spese per le opere ed i lavori di cui al precedente comma.
Art. 25
1. Nell'anno finanziario 1983 e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il limite di impegno di lire 15 miliardi per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 della legge 6 marzo 1976, n. 50, al fine di consentire alle universita' ed alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'accensione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per il completamento delle opere in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 26
1. E' prorogato fino al 31 dicembre 1982 il termine di perenzione di finanziamenti statali comunque concessi per costruzioni ospedaliere o strutture a favore di enti locali o ospedalieri ricadenti nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980.
Art. 27
1. La disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 176, va interpretata nel senso che la stessa trova applicazione anche negli anni successivi al 1980 e comunque non oltre la data di entrata in vigore delle norme di attuazione dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297.
Art. 28
1. Al punto 2) del quarto comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e' aggiunto il seguente periodo: "In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro".
Art. 29
1. A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 38 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' accordare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio.
2. Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, e' stabilito come segue:
a) per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988: 45 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;
b) per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del citato regolamento CEE n. 2052/88: 55 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera a);
c) per le rimanenti zone: 65 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera a).
3. Le misure del tasso di interesse agevolato di cui al precedente comma si applicano sui finanziamenti da ammettere al contributo interessi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 30
1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementato della somma di lire 1.350 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1982.
2. All'articolo 35, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: "e) l'Istituto di credito delle casse rurali e artigiane".
3. All'articolo 43, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"sei dal Ministro per il tesoro, dei quali: uno indicato dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale; uno indicato dall'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito; uno indicato dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane; uno indicato dall'Associazione nazionale delle banche popolari; uno indicato dalla Federazione italiana delle casse rurali e artigiane; uno indicato dagli istituti partecipanti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418".
Art. 31
1. E' autorizzata per l'anno 1982 l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per il primo avviamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, istituita dalla legge 23 maggio 1980, n. 242, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il predetto anno finanziario.