Sez. 5 - , Sentenza n. 40041 del 18/06/2019 Ud. (dep. 30/09/2019) Rv. 277604 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno - Obbligo del giudice di verificare le condizioni economiche dell'imputato - Sussistenza - Fondamento.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Il giudice che intenda subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno (nella specie, al pagamento della provvisionale stabilita) ha l'obbligo di valutare le reali condizioni economiche del condannato in ogni caso e, ancor di più, quando vi sia un accenno di prova dell'incapacità di questo di sopportare l'onere del pagamento risarcitorio. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato come l'obbligo in questione sia coerente con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con la funzione rieducativa della pena prevista dall'art. 27 Cost.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)