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Regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2023 riguardante l’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe (EUDA) e che abroga il regolamento (CE) n. 1920/2006

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Il regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio3 ha istituito l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze («EMCDDA»). Tale regolamento è stato oggetto di una rifusione nel 2006 con il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

L’EMCDDA è stato istituito per fornire all’Unione, agli Stati membri e ai paesi terzi partecipanti informazioni fattuali, obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo in modo da contribuire a fornire loro una visione globale di tali informazioni al fine di orientare l’elaborazione delle politiche e guidare le iniziative per affrontare il fenomeno degli stupefacenti, e offrire a tali iniziative un valore aggiunto allorquando, nei settori delle rispettive competenze, essi adottano misure o definiscono azioni per affrontare tale fenomeno. La creazione e il funzionamento dell’EMCDDA hanno manifestamente migliorato la disponibilità di informazioni sugli stupefacenti e sulle tossicodipendenze, nonché sulle loro conseguenze, in tutta l’Unione e a livello internazionale.

Anche se il suo obiettivo generale è sempre valido e andrebbe mantenuto, il regolamento (CE) n. 1920/2006 non fornisce più un quadro adeguato per affrontare le sfide attuali e future in materia di stupefacenti. È quindi opportuno rivedere il mandato dell’EMCDDA al fine, tra l’altro, di sostituire e rafforzare tale mandato. L’EMCDDA dovrebbe essere rinominata Agenzia dell’Unione europea sulle droghe (EUDA) («Agenzia»). Poiché per adeguarsi all’orientamento comune sulle agenzie decentrate dell’Unione, adottato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 19 luglio 2012, e per tenere conto dell’evoluzione del fenomeno degli stupefacenti sono necessarie modifiche significative del regolamento (CE) n. 1920/2006, a fini di chiarezza ed efficacia, tale regolamento dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 1920/2006 è incentrato principalmente sulle questioni relative alla salute. Sebbene sia essenziale mantenere tale impostazione – dal momento che le questioni relative alla salute e quelle riguardanti l’offerta connesse con il fenomeno degli stupefacenti sono intrinsecamente collegate, è necessario anche affrontare l’offerta di stupefacenti – al fine di ridurre la disponibilità di stupefacenti nell’Unione e fare flettere la domanda di stupefacenti e contribuire così a rispondere alle preoccupazioni che ne derivano in termini di protezione e sicurezza. Al fine di fornire dati e analisi fattuali, oggettivi, affidabili, comparabili e significativi a livello dell’Unione, l’Agenzia dovrebbe affrontare il fenomeno degli stupefacenti, adottando un approccio basato su dati probanti, integrato, equilibrato e multidisciplinare nei confronti degli stupefacenti, del consumo di stupefacenti, dei disturbi legati a tale consumo e tossicodipendenze, della prevenzione, del trattamento, delle cure, della riduzione del rischio e del danno, della riabilitazione, del reinserimento sociale e recupero, dei mercati e dell’offerta di stupefacenti, compresi la produzione e il traffico illeciti, e delle altre questioni pertinenti connesse agli stupefacenti e le loro conseguenze. L’approccio dell’Agenzia dovrebbe includere prospettive in materia di diritti umani, genere e parità di genere, età, salute, equità sanitaria nonché prospettive sociali.

I lavori dell’Agenzia dovrebbero essere svolti nel rispetto delle rispettive competenze dell’Unione e dei suoi Stati membri in materia di stupefacenti. Dovrebbero contemplare i vari aspetti del fenomeno, nonché le soluzioni adottate. In particolare, l’Agenzia dovrebbe prendere in considerazione tutti gli aspetti connessi alla protezione e al miglioramento della salute, comprese le condizioni fisiche e mentali e il potenziale impatto sulla sanità pubblica. L’Agenzia dovrebbe inoltre approfondire gli aspetti sociali, ivi comprese considerazioni in ordine alla stigmatizzazione, all’emarginazione e al reinserimento delle persone che fanno uso di stupefacenti. In proposito, l’Agenzia dovrebbe essere guidata dai documenti strategici dell’Unione connessi agli stupefacenti.

Nell’esercizio delle proprie attività l’Agenzia dovrebbe cooperare con altri organi e organismi dell’Unione pertinenti nell’ambito dei rispettivi mandati, e dovrebbe tenere conto delle loro attività al fine di evitare sovrapposizioni. In particolare, nel rispetto dei rispettivi mandati, l’Agenzia dovrebbe cooperare con l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio5, al fine di assicurare la raccolta dei dati e il monitoraggio delle tendenze sull’offerta di stupefacenti, compresi la produzione e il traffico illeciti e altri reati connessi, l’uso delle nuove tecnologie e le nuove sostanze psicoattive. L’Agenzia dovrebbe cooperare anche a livello internazionale con le autorità e gli organismi competenti dei paesi terzi, in particolare dei paesi candidati, e a sostegno dell’azione dell’Unione e degli Stati membri a livello delle Nazioni Unite. È necessario che tale cooperazione sia conforme alle norme in materia di diritti umani.

Al fine di conseguire la massima efficienza nell’affrontare il fenomeno degli stupefacenti, l’Agenzia dovrebbe dialogare con i portatori di interessi pertinenti e, in particolare, con la comunità scientifica, tra cui il mondo accademico e le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di persone che fanno uso di stupefacenti e delle comunità colpite dal consumo e dalla vendita di stupefacenti o da reati connessi. Data la particolare rilevanza dell’esperienza delle organizzazioni della società civile nel settore di competenza dell’Agenzia, quest’ultima dovrebbe mantenere la cooperazione in ordine alle sue attività con le organizzazioni della società civile, come quelle attive nei pertinenti gruppi di esperti della Commissione in materia di stupefacenti, composti da organizzazioni della società civile. L’Agenzia dovrebbe destinare i mezzi necessari a fini di consultazione, scambio di informazioni e condivisione delle conoscenze con tali organizzazioni, anche nel settore delle nuove sostanze psicoattive. Ove opportuno, l’Agenzia dovrebbe organizzare consultazioni ad hoc sui temi che rientrano nel suo mandato.

Allo scopo di diffondere informazioni affidabili sugli stupefacenti e sulla situazione in materia di stupefacenti, l’Agenzia dovrebbe intraprendere attività di comunicazione su temi che rientrano nel suo mandato. Tuttavia, la comunicazione al grande pubblico nel settore degli stupefacenti può talvolta avere conseguenze negative indesiderate. Nell’ambito delle sue attività di comunicazione e ove opportuno, l’Agenzia dovrebbe pertanto valutare la diffusione delle sue relazioni, comprese le relazioni iniziali e le relazioni di valutazione del rischio sulle nuove sostanze psicoattive, alla comunità scientifica e alle organizzazioni della società civile, al fine di ridurre al minimo gli eventuali danni connessi agli stupefacenti. Qualora non possa diffondere le sue relazioni, in particolare a causa della presenza di informazioni classificate o di informazioni sensibili non classificate, l’Agenzia potrebbe prendere in considerazione la possibilità di pubblicare sintesi di tali relazioni al fine di ridurre al minimo i possibili danni connessi agli stupefacenti.

Nei suoi lavori, l’Agenzia dovrebbe tenere in debita considerazione il policonsumo in quanto sta diventando sempre più comune.

L’Agenzia dovrebbe sviluppare le proprie attività intorno a tre settori di competenza principali, vale a dire il monitoraggio, ai fini di politiche basate su informazioni più fondate; la preparazione, per condurre azioni basate su informazioni più precise; e lo sviluppo delle competenze, ai fini di risposte più incisive da parte dell’Unione e degli Stati membri al fenomeno degli stupefacenti.

La raccolta, l’analisi e la diffusione dei dati dovrebbero continuare ad essere il compito principale dell’Agenzia. In sede di raccolta, analisi o diffusione dei dati, l’Agenzia dovrebbe rispettare il quadro giuridico relativo al trattamento dei dati personali e non dovrebbe diffondere o trasmettere dati che consentano di identificare persone o piccoli gruppi di persone. I dati standard sono raccolti tramite punti focali nazionali, che dovrebbero restare i fornitori primari di dati per l’Agenzia. L’Agenzia potrebbe inoltre utilizzare fonti complementari e organizzare riunioni di esperti, anche virtuali. In aggiunta a ciò, i metodi innovativi di raccolta dei dati rendono sempre più disponibili fonti di dati più vicini al tempo reale. L’Agenzia dovrebbe quindi avere accesso ai dati pertinenti disponibili per ottenere un quadro olistico del fenomeno degli stupefacenti nell’Unione e dei fattori esterni che lo influenzano. Al fine di garantire che ciascun punto focale nazionale resti informato della situazione nel proprio Stato membro, esso dovrebbe essere regolarmente informato dei dati riguardanti il proprio Stato membro raccolti da ulteriori fonti di informazione e delle attività della rete dei laboratori medico-legali e tossicologici istituita dal presente regolamento.

I punti focali nazionali sono attori chiave nel sistema dell’Unione di monitoraggio e comunicazione in materia di stupefacenti. Raccolgono informazioni e producono dati comparabili e scientificamente validi sulla situazione nazionale in materia di stupefacenti, che contribuiscono al monitoraggio della situazione a livello dell’Unione. I punti focali nazionali sono inoltre fondamentali nel processo di miglioramento delle metodologie e degli strumenti di raccolta dei dati e di elaborazione degli orientamenti pertinenti per la loro attuazione. Partecipano inoltre a un sistema di allerta precoce e riferiscono in merito alle nuove tendenze per quanto concerne il consumo delle sostanze psicoattive esistenti. È pertanto essenziale che l’Agenzia e i punti focali nazionali abbiano una relazione sinergica. I requisiti in materia di dati dell’Agenzia dovrebbero rispecchiarsi nei punti focali nazionali. Essi dovrebbero essere abilitati, negli Stati membri, a ricevere tutti i dati rilevanti dalle varie autorità nazionali. Pur evitando misure di armonizzazione e lasciando le decisioni in materia di governance, struttura o compiti di base dei punti focali nazionali rispetto ad altre autorità nazionali competenti agli Stati membri, in linea con i trattati, il mandato dell’Agenzia dovrebbe consentire di ottimizzare il più possibile la raccolta di dati negli Stati membri in modo da evitare doppie comunicazioni e duplicazioni di sforzi.

È necessario gettare le basi di un rapporto di fiducia reciproca e di un dialogo continuo tra l’Agenzia e i punti focali nazionali, sulla base di un meccanismo di funzionamento chiaro ed efficace e di una serie di norme. L’Agenzia dovrebbe pertanto essere abilitata a sostenere finanziariamente i punti focali nazionali e contribuire al loro efficace funzionamento, anche fornendo una valutazione di ciascun punto focale nazionale direttamente collegata al suo contributo a un’azione coordinata dell’Unione nel settore degli stupefacenti.

Al fine di sostenere un’azione efficace dell’Unione nel settore degli stupefacenti e di contribuire al lavoro dell’Agenzia, i punti focali nazionali dovrebbero, tra l’altro, assumere un ruolo di coordinamento nelle attività connesse per garantire una raccolta e un monitoraggio coerenti dei dati relativi agli stupefacenti, la comunicazione con l’Agenzia e la promozione di un processo decisionale basato su dati probanti, per garantire una visione nazionale intersettoriale e globale della situazione in materia di stupefacenti, comprese tutte le informazioni pertinenti sulle nuove tendenze e sfide, e per garantire un contributo alla definizione di indicatori pertinenti. Inoltre, e in linea con le competenze nazionali, i punti focali nazionali svolgono un ruolo di primo piano nel promuovere e sostenere un processo decisionale basato su dati probanti, sostenere sistemi di collaborazione, valutare le esigenze di informazione dei portatori di interessi pertinenti e compilare e mantenere aggiornato un inventario delle fonti nazionali di informazione sugli stupefacenti.

Per facilitare e strutturare la raccolta di dati e lo scambio di informazioni sia qualitative che quantitative, e per supportare l’istituzione di un sistema di monitoraggio integrato e interoperabile che consenta un controllo in tempo reale, l’Agenzia dovrebbe sviluppare e applicare soluzioni digitali adeguate necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

Per consentire all’Agenzia di utilizzare meglio le informazioni a sua disposizione, ad esempio per adottare misure più proattive quali valutazioni delle minacce, relazioni di intelligence strategica e allarmi, e per rafforzare la preparazione dell’Unione agli sviluppi futuri, la capacità di monitoraggio e di analisi dell’Agenzia dovrebbe essere potenziata rispetto a quella dell’EMCDDA.

Per migliorare la preparazione dell’Unione, è necessario disporre di un quadro olistico dei potenziali sviluppi futuri del fenomeno degli stupefacenti. Per preparare sé stessa e preparare meglio i responsabili delle politiche a tali sviluppi futuri, l’Agenzia dovrebbe svolgere attività previsionali che tengano conto delle megatendenze, ossia di quelle forze trainanti di lungo periodo osservabili nel presente e che eserciteranno molto probabilmente un’influenza significativa sul futuro, allo scopo di individuare le nuove sfide e opportunità di risposta ai problemi relativi agli stupefacenti.

Il fenomeno degli stupefacenti si basa in misura sempre maggiore sull’ausilio della tecnologia, come è stato dimostrato ancora una volta durante la pandemia di COVID-19, quando è stato osservato un maggiore ricorso alle nuove tecnologie per facilitare la distribuzione della droga. Si stima che i due terzi dell’offerta sui mercati del dark web siano connessi agli stupefacenti. Il commercio degli stupefacenti si avvale di diverse piattaforme, comprese le reti dei social media e le applicazioni mobili. Tali evoluzioni si rispecchiano nelle risposte al fenomeno degli stupefacenti, che vedono un incremento nell’uso di comunicazioni via Internet e di interventi online, compresi applicazioni mobili e interventi di sanità digitale. L’Agenzia, insieme agli altri organi e organismi dell’Unione competenti in materia ed evitando duplicazioni di sforzi, dovrebbe monitorare tali sviluppi come parte del suo approccio olistico al fenomeno degli stupefacenti.

Le nuove sostanze psicoattive che costituiscono un pericolo per la sanità pubblica e rappresentano rischi sociali in tutta l’Unione dovrebbero essere contrastate in modo adeguato. È pertanto necessario monitorare le nuove sostanze psicoattive e, per innescare una risposta rapida, mantenere il sistema di allerta precoce istituito a norma del regolamento (CE) n. 1920/2006. Le disposizioni di tale regolamento relative allo scambio di informazioni sulle nuove sostanze psicoattive e al sistema di allerta precoce in relazione a tali sostanze, comprese le relazioni iniziali e le valutazioni del rischio di tali nuove sostanze psicoattive, sono state modificate di recente e dovrebbero rimanere invariate nel presente regolamento.

Sulla base del rafforzato monitoraggio da essa posto in atto e dell’esperienza acquisita nella valutazione del rischio rappresentato dalle nuove sostanze psicoattive, l’Agenzia dovrebbe sviluppare delle capacità generali di valutazione delle minacce alla salute e alla sicurezza. Vi è urgente necessità di una maggiore capacità di individuare proattivamente e rapidamente le nuove minacce e orientare l’elaborazione di contromisure, poiché a causa dell’attuale carattere dinamico del fenomeno degli stupefacenti i problemi connessi possono diffondersi velocemente oltre frontiera.

Poiché le sostanze pericolose e taluni modelli di consumo potrebbero avere conseguenze pregiudizievoli a livello di salute, l’Agenzia dovrebbe poter emanare allarmi a complemento dei pertinenti sistemi di allerta nazionali e fatti salvi tali sistemi. Come ausilio a tale funzione, l’Agenzia dovrebbe sviluppare un sistema europeo di allerta antistupefacenti, accessibile alle autorità nazionali. Tale sistema dovrebbe facilitare lo scambio rapido di informazioni che potrebbe essere necessario ai fini dell’adozione di azioni rapide a salvaguardia della salute, degli aspetti sociali, della protezione e della sicurezza. L’Agenzia dovrebbe essere in grado, alle condizioni stabilite nel presente regolamento, di sviluppare un sistema di allerta per mettere a disposizione dei consumatori o potenziali consumatori di determinati stupefacenti le informazioni relative ai rischi individuati.

I precursori di droghe sono sostanze necessarie per la produzione di droghe quali le amfetamine, la cocaina e l’eroina. Poiché nell’Unione la produzione di droghe illegali sta aumentando, dovrebbe essere rafforzata la prevenzione della diversione e del traffico dei precursori di droghe dai canali legali alla produzione di droghe illegali. A sostegno di tali sforzi, l’Agenzia dovrebbe avere un ruolo nel monitorare la diversione e il traffico dei precursori di droghe e nell’assistere la Commissione nell’attuazione della legislazione dell’Unione in materia di precursori di droghe.

Poiché si riscontra una crescente necessità di dati medico-legali e di dati tossicologici abbinata all’esigenza di un migliore coordinamento fra i laboratori degli Stati membri, è opportuno istituire una rete di laboratori medico-legali e tossicologici competenti nel settore degli stupefacenti e dei danni connessi agli stupefacenti. Tale rete dovrebbe consentire all’Agenzia di accedere alle informazioni pertinenti, di accrescere le capacità dell’Agenzia in tale settore e di coadiuvare lo scambio di conoscenze fra i laboratori interessati degli Stati membri, senza che l’Agenzia debba sostenere i costi elevati della creazione e della gestione di un proprio laboratorio.

La rete di laboratori medico-legali e tossicologici dovrebbe essere rappresentativa degli Stati membri, nel senso che ciascuno di essi dovrebbe poter designare per la rete fino a tre laboratori, esperti nel settore medico-legale e tossicologico. Per garantire la più ampia copertura possibile, dovrebbero poter partecipare alla rete anche esperti di altri laboratori rilevanti ai fini del lavoro dell’Agenzia, inclusi quelli della rete europea di laboratori doganali. Una tale cooperazione consentirebbe a tutti i laboratori interessati di apprendere gli uni dagli altri in diversi settori, favorirebbe la condivisione di informazioni fra i laboratori interessati e diminuirebbe i costi per i singoli laboratori.

Per far progredire le conoscenze nel settore rientrante nel mandato dell’Agenzia ed essere di ausilio agli Stati membri, l’Agenzia dovrebbe individuare e finanziare progetti pertinenti, come lo sviluppo di norme di riferimento per i nuovi stupefacenti, la realizzazione di studi tossicologici o farmacologici, l’attuazione di approcci innovativi alla ricerca e la profilazione degli stupefacenti. I progetti finanziati dall’Agenzia dovrebbero essere inclusi nella relazione annuale di attività consolidata dell’Agenzia ed essere resi pubblici.

L’Agenzia sarà in grado di avere accesso ai dati e acquisire l’esperienza scientifica necessaria per sviluppare e promuovere interventi e migliori pratiche basati su dati probanti, sensibilizzare in merito agli effetti dannosi degli stupefacenti, alla prevenzione, alle misure di riduzione del rischio e del danno, al trattamento, alle cure, alla riabilitazione e al recupero e, se del caso, adottare un approccio sensibile alle specificità di genere tenendo altresì conto della dimensione dell’età. L’Agenzia dovrebbe promuovere l’attuazione e l’aggiornamento degli standard di qualità esistenti per la prevenzione degli stupefacenti (standard di qualità europei per la prevenzione delle droghe) e di un programma che fornisca ai responsabili del processo decisionale e politico le conoscenze sui più efficaci interventi e approcci di prevenzione basati su dati probanti (programma di prevenzione dell’Unione europea), anche su come raggiungere le popolazioni ad alto rischio.

Data la sua prospettiva europea, l’Agenzia dovrebbe essere in grado di valutare le attività di formazione e le misure intraprese a livello nazionale, ad esempio in materia di prevenzione, compresa una prevenzione sensibile alle specificità di genere e adeguata all’età, trattamento, riduzione del danno, recupero e altre misure correlate, al fine di determinare se esse riflettono il più recente stato delle conoscenze scientifiche e se si sono dimostrate efficaci. Una valutazione positiva delle misure nazionali potrebbe fungere come marchio di qualità.

Considerata la posizione unica di cui godrà a livello dell’Unione, che le consentirà di raffrontare dati e migliori pratiche, l’Agenzia dovrebbe essere in grado di offrire sostegno anche, ove richiesto dagli Stati membri, contribuendo in modo più strutturato alla valutazione e stesura delle strategie in materia di droga degli Stati membri. Il ruolo svolto dall’Agenzia nel fornire formazione e sostegno agli Stati membri ai fini dell’attuazione degli standard di qualità e delle buone pratiche dovrebbe essere inoltre rafforzato alla luce delle competenze che svilupperà nei settori in questione.

La cooperazione internazionale dovrebbe figurare tra i compiti fondamentali dell’Agenzia, con responsabilità stabilite in termini chiari, al fine di consentirle di impegnarsi pienamente in tali attività e di rispondere alle richieste di organizzazioni internazionali e altri organismi e di paesi terzi. L’Agenzia dovrebbe essere in grado di offrire strumenti scientifici adeguati e basati su dati probanti finalizzati allo sviluppo e all’attuazione della dimensione esterna della politica dell’Unione europea in materia di stupefacenti e all’importante ruolo dell’Unione a livello multilaterale, conformemente ai trattati, come modo per garantire l’efficiente e coerente applicazione delle politiche dell’Unione in materia di stupefacenti sia internamente che a livello internazionale. Le attività in tale ambito dovrebbero basarsi su un quadro di cooperazione internazionale sviluppato dall’Agenzia. Il quadro di cooperazione internazionale dovrebbe essere conforme ai trattati e alle priorità dell’Unione in materia di cooperazione internazionale, e dovrebbe essere guidato dagli strumenti pertinenti delle Nazioni Unite. L’Agenzia dovrebbe rivedere periodicamente il quadro di cooperazione internazionale per garantire che rispecchi adeguatamente gli sviluppi e le priorità internazionali.

Per contribuire a sfruttare appieno le potenzialità dei finanziamenti dell’Unione alla ricerca sulla sicurezza e la salute e poter rispondere a quanto è richiesto delle politiche in materia di stupefacenti, l’Agenzia dovrebbe assistere la Commissione nell’individuazione dei principali temi di ricerca e nell’elaborazione e attuazione dei programmi quadro dell’Unione per le attività di ricerca e innovazione pertinenti per gli obiettivi dell’Agenzia. Quando assiste la Commissione nell’individuazione dei principali temi di ricerca o nell’elaborazione e attuazione di un programma quadro dell’Unione, l’Agenzia non dovrebbe ricevere finanziamenti dal programma in questione e dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per evitare conflitti di interessi. L’Agenzia dovrebbe partecipare a iniziative a livello dell’Unione nel settore della ricerca e dell’innovazione per garantire che vengano sviluppate, e che siano disponibili per l’uso, le tecnologie necessarie per le sue attività. Le attività di ricerca e innovazione previste dovrebbero essere stabilite nel documento unico di programmazione contenente il programma di lavoro pluriennale e annuale dell’Agenzia.

È opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati nel consiglio di amministrazione dell’Agenzia, in modo da controllarne efficacemente l’operato. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti dovrebbero essere nominati tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. In assenza dei rispettivi membri titolari, i membri supplenti dovrebbero agire in qualità di membri titolari. I membri supplenti possono partecipare alle riunioni anche in presenza dei rispettivi membri titolari, senza che la loro presenza comporti costi aggiuntivi per l’Agenzia e senza partecipare alle votazioni.

Al consiglio di amministrazione dovrebbero essere conferiti i poteri necessari, in particolare per adottare il bilancio, le opportune regole finanziarie e i documenti di pianificazione, e la relazione annuale di attività consolidata. Al fine di garantire il funzionamento indipendente e l’integrità dell’Agenzia, il consiglio di amministrazione dovrebbe inoltre adottare norme in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi in relazione ai propri membri, ai membri del comitato esecutivo, ai membri del comitato scientifico, ai membri di una rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze («rete Reitox»), agli esperti nazionali distaccati e ad altro personale non assunto dall’Agenzia. A tal fine, è importante che l’Agenzia tenga in debita considerazione le raccomandazioni e gli orientamenti relativi a tale materia, in particolare quelli del Mediatore europeo e gli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti di interessi nelle agenzie decentrate dell’UE del 10 dicembre 2013. È opportuno che il consiglio di amministrazione eserciti i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina nei confronti del personale dell’Agenzia, compreso il direttore esecutivo.

È importante che tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione cerchino di moltiplicare le prospettive e le esperienze rappresentate nei suoi lavori e che vi contribuiscono, garantendo nel contempo la continuità dei suoi lavori struttura. Tutte le parti dovrebbero mirare a conseguire una rappresentanza equilibrata sotto il profilo del genere in seno al consiglio di amministrazione.

Nella preparazione delle decisioni, il consiglio di amministrazione dovrebbe essere assistito da un comitato esecutivo. L’Agenzia dovrebbe essere guidata da un direttore esecutivo. Un comitato scientifico dovrebbe assistere il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo sulle questioni scientifiche rilevanti.

Il consiglio di amministrazione dovrebbe nominare il direttore esecutivo seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente organizzata e gestita dalla Commissione. In linea con la prassi seguita nella nomina dei direttori esecutivi dell’EMCDDA, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di includere nella procedura di nomina un rappresentante del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore. La valutazione effettuata dalla Commissione al termine del mandato iniziale di cinque anni del direttore esecutivo dovrebbe includere un contributo preliminare del consiglio di amministrazione sui risultati ottenuti dal direttore esecutivo.

È importante che l’Agenzia disponga di risorse adeguate per adempiere ai suoi compiti, ai suoi obiettivi e alle sue responsabilità a norma del presente regolamento, e che sia dotata di un bilancio autonomo che rifletta la sua missione. Dovrebbe essere finanziata principalmente mediante un contributo a carico del bilancio generale dell’Unione. Ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell’Unione dovrebbe applicarsi la procedura di bilancio dell’Unione. La Corte dei conti dovrebbe svolgere l’audit dell’Agenzia.

Al fine di aiutare ulteriormente gli Stati membri e gli altri portatori di interessi a comprendere e affrontare il fenomeno degli stupefacenti, dovrebbe essere introdotta la possibilità per l’Agenzia di prestare servizi aggiuntivi, oltre ai suoi compiti fondamentali stabiliti nel presente regolamento, dietro pagamento di diritti. Il metodo di calcolo dei diritti riscossi dall’Agenzia dovrebbe essere trasparente. I diritti riscossi dall’Agenzia dovrebbero coprire tutti i costi per la prestazione delle attività connesse ai servizi prestati, comprese le spese di personale e di esercizio. Laddove i diritti siano stati riscossi nel corso di un esercizio finanziario, i conti provvisori dell’Agenzia dovrebbero essere corredati di una relazione su tali diritti. Anche tali relazioni sono soggette ad audit da parte della Corte dei conti. I diritti dovrebbero essere fissati a un livello tale da evitare un disavanzo o un significativo accumulo di eccedenze e dovrebbero essere rivisti in caso contrario.

Il direttore esecutivo dovrebbe presentare la relazione annuale dell’Agenzia al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter inoltre invitare il direttore esecutivo a riferire in merito allo svolgimento delle sue funzioni.

All’Agenzia dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio6. L’Agenzia dovrebbe garantire la massima trasparenza possibile in merito alle proprie attività, senza pregiudicare il conseguimento dell’obiettivo delle proprie operazioni.

All’Agenzia dovrebbero applicarsi il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio7 e l’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)8, a cui l’EMCDDA ha aderito.

L’Agenzia tratta dati che richiedono una protezione particolare, in particolare le informazioni classificate UE (ICUE) e informazioni sensibili non classificate. L’Agenzia dovrebbe stabilire norme per la riservatezza e il trattamento di tali informazioni. Le norme sulla protezione delle ICUE dovrebbero essere coerenti con le decisioni (UE, Euratom) 2015/4439 e (UE, Euratom)2015/44410 della Commissione. Conformemente a tali atti giuridici, l’Agenzia dovrebbe astenersi dalla pubblicazione di dati sensibili. Dovrebbe altresì astenersi dal divulgare le informazioni commerciali riservate di terzi.

Per controllare e garantire le prestazioni dell’Agenzia e per garantire che il suo mandato le consenta di svolgere le attività necessarie in relazione agli sviluppi dei mercati degli stupefacenti e delle politiche riguardanti tale fenomeno, dovrebbe essere svolta periodicamente una valutazione esterna del suo lavoro e, se necessario, il suo mandato dovrebbe essere adattato di conseguenza.

Nell’attuazione del suo programma di lavoro, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, l’Agenzia dovrebbe cooperare strettamente con le organizzazioni internazionali competenti e con altri organismi governativi e non governativi, inclusi gli organismi tecnici competenti, sia all’interno che all’esterno dell’Unione, in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati e delle competenze degli Stati membri, in particolare per evitare sovrapposizioni nel lavoro e per garantire l’accesso a tutti i dati e a tutti gli strumenti necessari per l’espletamento del suo mandato.

L’Agenzia dovrebbe succedere all’EMCDDA e sostituirlo. È pertanto opportuno che essa subentri in tutti i contratti dell’EMCDDA, compresi i contratti di lavoro, le passività a carico e le proprietà. Gli accordi internazionali conclusi dall’EMCDDA prima del 2 luglio 2024 dovrebbero rimanere in vigore.

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, segnatamente l’istituzione di un’agenzia per contrastare il fenomeno degli stupefacenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Obiettivi e compiti dell’agenzia

Art. 1 Istituzione dell’Agenzia

1. Il presente regolamento istituisce l’Agenzia europea per le questioni relative agli stupefacenti (EUDA) («Agenzia»).

2. L’Agenzia succede all’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze («EMCDDA») istituito dal regolamento (CE) n. 1920/2006 e lo sostituisce.

Art. 2 Capacità giuridica e sede

1. L’Agenzia è un organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica.

2. In ciascuno degli Stati membri, l’Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale. Essa può in particolare acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3. L’Agenzia ha sede a Lisbona, Portogallo.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «stupefacenti»: una delle seguenti:

    1. a) una sostanza contemplata dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, quale modificata dal protocollo del 1972, o dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;

    2. b) le sostanze elencate nell’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio11;

  2. 2) «nuove sostanze psicoattive»: le nuove sostanze psicoattive come definite all’articolo 1, punto 4, della decisione quadro 2004/757/GAI;

  3. 3) «policonsumo»: l’uso di una o più sostanze psicoattive o tipi di sostanze psicoattive, di natura illecita o lecita, in particolare medicinali, alcol e tabacco, contemporaneamente all’uso di stupefacenti o in successione in un breve lasso di tempo dall’uso di stupefacenti;

  4. 4) «precursore di droghe»: una sostanza controllata e monitorata ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio12 e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio13;

  5. 5) «paese partecipante»: uno Stato membro o un paese terzo che ha concluso un accordo con l’Unione ai sensi dell’articolo 54 del presente regolamento;

  6. 6) «organizzazione internazionale»: un’organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da un accordo o sulla base di un accordo tra due o più stati;

  7. 7) «convenzioni delle Nazioni Unite relative agli stupefacenti»: la convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 quale modificata dal protocollo del 1972, la convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope e la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

  8. 8) «sistema delle Nazioni Unite»: il meccanismo di controllo istituito dalle convenzioni delle Nazioni Unite relative agli stupefacenti.

Art. 4 Compito generale dell’Agenzia

1. L’Agenzia:

  1. a) fornisce all’Unione e agli Stati membri informazioni fattuali, obiettive, affidabili e comparabili e diffonde allerte precoci e valutazioni del rischio a livello dell’Unione riguardanti stupefacenti, consumo di stupefacenti, disturbi legati a tale consumo e tossicodipendenze, prevenzione, trattamento, cure, riduzione del rischio e del danno, riabilitazione, reinserimento sociale e recupero, mercati e offerta di stupefacenti, compresi la produzione e il traffico illeciti, e altre questioni pertinenti connesse agli stupefacenti e le loro conseguenze; e

  2. b) raccomanda azioni adeguate e concrete, basate su dati probanti, su come affrontare in modo efficiente e tempestivo le sfide riguardanti stupefacenti, consumo di stupefacenti, disturbi legati a tale consumo e tossicodipendenze, prevenzione, trattamento, cure, riduzione del rischio e del danno, riabilitazione, reinserimento sociale e recupero, mercati e offerta di stupefacenti, compresi la produzione e il traffico illeciti, e altre questioni pertinenti connesse agli stupefacenti e le loro conseguenze.

2. Nello svolgimento dei suoi compiti, l’Agenzia garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali e delle norme in materia di protezione dei dati e adotta un approccio basato su dati probanti, integrato, equilibrato e multidisciplinare al fenomeno degli stupefacenti. Tale approccio include una prospettiva in materia di diritti umani, genere e parità di genere, età, salute, equità sanitaria e prospettive sociali.

Art. 5 Compiti specifici

1. Ai fini dell’esecuzione del compito generale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, l’Agenzia ha i compiti specifici seguenti:

  1. a) compiti di monitoraggio che comprendono:

    1. i) la raccolta e l’analisi di informazioni e dati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1;

    2. ii) la diffusione di informazioni, dati e risultati di analisi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5; e

    3. iii) il monitoraggio del fenomeno degli stupefacenti, includendo gli aspetti relativi alla salute, ai diritti umani, alla protezione e alla sicurezza, nonché sociali di tale fenomeno ai sensi dell’articolo 7;

  2. b) compiti di preparazione che comprendono:

    1. i) lo scambio di informazioni sulle nuove sostanze psicoattive e il sistema di allerta precoce in relazione a tali sostanze, inclusa la preparazione di relazioni iniziali e di valutazioni del rischio ai sensi degli articoli da 8 a 11;

    2. ii) la valutazione delle minacce alla salute e alla sicurezza e la preparazione ai sensi dell’articolo 12;

    3. iii) l’istituzione e il funzionamento di un sistema europeo di allerta antistupefacenti ai sensi dell’articolo 13;

    4. iv) il monitoraggio degli sviluppi della diversione e del traffico dei precursori di droghe e l’apporto di contributi all’attuazione del diritto dell’Unione sui precursori di droghe ai sensi dell’articolo 14;

    5. v) l’istituzione e il funzionamento di una rete di laboratori medico-legali e tossicologici ai sensi dell’articolo 15;

  3. c) compiti di sviluppo delle competenze che comprendono:

    1. i) l’elaborazione e la promozione di interventi basati su dati probanti, migliori pratiche e attività di sensibilizzazione ai sensi dell’articolo 16;

    2. ii) la valutazione delle misure nazionali ai sensi dell’articolo 17;

    3. iii) il sostegno agli Stati membri ai sensi dell’articolo 18;

    4. iv) la formazione ai sensi dell’articolo 19;

    5. v) la cooperazione internazionale e l’assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 20;

    6. vi) le attività di ricerca e innovazione ai sensi dell’articolo 21.

2. L’Agenzia costituisce e coordina, in consultazione e in cooperazione con le autorità e organizzazioni competenti dei paesi partecipanti, la rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze di cui all’articolo 32 («rete Reitox»).

3. Nello svolgere i compiti specifici di cui al paragrafo 1, l’Agenzia agisce in modo trasparente, obiettivo, imparziale e scientificamente rigoroso.

4. L’Agenzia sostiene e migliora il coordinamento tra le azioni nazionali e dell’Unione nei propri settori di attività. L’Agenzia facilita lo scambio di informazioni tra i responsabili delle decisioni, i ricercatori, gli specialisti e le persone competenti per le questioni connesse agli stupefacenti nelle organizzazioni governative e non governative.

5. Se del caso, l’Agenzia coadiuva la Commissione, gli Stati membri e gli altri portatori di interessi pertinenti, identificati nei documenti strategici dell’Unione applicabili in materia di stupefacenti, nell’attuazione di tali documenti strategici.

6.

Nello svolgere i compiti specifici di cui al paragrafo 1, l’Agenzia può:

  1. a) organizzare riunioni di esperti;

  2. b) costituire gruppi di lavoro ad hoc; e

  3. c) finanziare progetti, se necessario.

Qualora organizzi le riunioni, costituisca i gruppi di lavoro o finanzi i progetti di cui ai sensi del primo comma, l’Agenzia mantiene informata la rete Reitox.

7. Per ottenere la massima efficacia nel monitoraggio, nella valutazione e nella risposta al fenomeno degli stupefacenti, l’Agenzia, nello svolgere i suoi compiti specifici di cui al paragrafo 1, coopera attivamente con i portatori di interessi pertinenti, fra cui:

  1. a) altri organi e organismi competenti dell’Unione nei limiti dei rispettivi mandati, in particolare Europol, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), istituita dal regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio14, l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio15, l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), istituita dal regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio16, l’Agenzia europea per i medicinali, istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio17, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio18, e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), istituita dal regolamento (UE) 2019/127 del Parlamento europeo e del Consiglio19;

  2. b) altri organismi, uffici e agenzie internazionali, in particolare l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e il Consiglio internazionale per il controllo dei narcotici (INCB); e

  3. c) la comunità scientifica e le organizzazioni della società civile.

8. L’Agenzia svolge attività di comunicazione di propria iniziativa nell’ambito del proprio mandato. L’assegnazione di risorse alle attività di comunicazione non reca pregiudizio all’esecuzione efficace dei compiti specifici di cui al paragrafo 1. L’Agenzia effettua le attività di comunicazione conformemente alle pertinenti strategie di comunicazione e piani divulgazione adottate dal consiglio di amministrazione. L’Agenzia può coinvolgere i portatori di interessi pertinenti, tra cui la comunità scientifica e le organizzazioni della società civile, nell’elaborazione di tali strategie e piani.

Capo II. Monitoraggio

Art. 6 Raccolta e divulgazione di informazioni e dati

1. L’Agenzia:

  1. a) raccoglie le informazioni e i dati pertinenti, compresi le informazioni e i dati che sono stati comunicati dai punti focali nazionali, che derivano da attività di ricerca, che sono disponibili da fonti aperte, e che provengono da fonti dell’Unione, da fonti non governative, e dalle organizzazioni e dagli organismi internazionali competenti;

  2. b) raccoglie le informazioni e i dati necessari per monitorare il policonsumo e le sue conseguenze, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d);

  3. c) raccoglie le informazioni e i dati disponibili dei punti focali nazionali, in cooperazione con Europol, sulle nuove sostanze psicoattive e comunica tali informazioni senza indebito ritardo ai punti focali nazionali, alle unità nazionali Europol e alla Commissione;

  4. d) raccoglie e analizza le informazioni e i dati riguardanti i precursori di droghe e la diversione e il traffico dei precursori di droghe;

  5. e) svolge e commissiona studi di ricerca e di monitoraggio, indagini, studi di fattibilità, e azioni pilota necessarie allo svolgimento dei propri compiti;

  6. f) assicura una migliore comparabilità, obiettività e affidabilità delle informazioni e dei dati a livello dell’Unione elaborando, in cooperazione con i punti focali nazionali, indicatori e criteri comuni di carattere non vincolante ai fini di una maggiore coerenza dei metodi di misura utilizzati dagli Stati membri e dall’Unione; l’Agenzia può raccomandare il rispetto di tali criteri comuni di carattere non vincolante;

  7. g) coopera strettamente con i pertinenti organi e organismi dell’Unione e con le organizzazioni e gli organismi internazionali, in particolare l’UNODC e l’INCB, al fine di agevolare le notifiche ed evitare oneri inutili per gli Stati membri.

2. L’Agenzia raccoglie i dati nazionali rilevanti attraverso i punti focali nazionali. Prima della raccolta dei dati, l’Agenzia e i punti focali nazionali discutono e concordano il pacchetto di relazioni nazionali. L’Agenzia può utilizzare fonti di informazione complementari per i dati nazionali. Qualora l’Agenzia utilizzi tali fonti complementari, tiene debitamente informato il punto focale nazionale interessato. Laddove possibile, i dati raccolti sono disaggregati per sesso e, laddove possibile, per genere. Tali dati tengono conto degli aspetti sensibili alle specificità di genere della politica in materia di stupefacenti.

3. L’Agenzia elabora, nell’ambito del suo mandato, metodi e approcci per la raccolta dei dati, anche tramite progetti con partner esterni.

4. L’Agenzia sviluppa le necessarie soluzioni digitali ai fini della raccolta, della convalida, dell’analisi, della comunicazione, della gestione e dello scambio di informazioni e dati, anche in modo automatizzato.

5. L’Agenzia diffonde informazioni e dati:

  1. a) mettendo a disposizione dell’Unione, degli Stati membri e degli altri portatori di interessi le informazioni da essa prodotte, anche per quanto riguarda i nuovi sviluppi e i cambiamenti di tendenza;

  2. b) assicurando ampia divulgazione delle sue analisi, conclusioni e relazioni, anche fra la comunità scientifica, le organizzazioni della società civile e le comunità interessate, comprese le persone che fanno uso di stupefacenti, ad eccezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate di cui all’articolo 49;

  3. c) pubblicando, sulla base dei dati raccolti, una relazione periodica sulla situazione del fenomeno degli stupefacenti e sulle tendenze emergenti;

  4. d) costituendo e mettendo a disposizione risorse di documentazione scientifica aperte;

  5. e) fornendo informazioni sugli standard di qualità, sulle migliori pratiche basate su dati probanti, sugli approcci innovativi e sui risultati di ricerca implementabili negli Stati membri e facilitando lo scambio di informazioni e l’applicazione di tali standard e pratiche.

6. Se del caso, l’Agenzia può diffondere informazioni e dati che sono stati disaggregati, in particolare per Stato membro, sesso, genere, età, disabilità e condizione socioeconomica, conformemente al pertinente diritto dell’Unione, specie in materia di protezione dei dati.

7. All’atto della diffusione di informazioni e dati di cui al paragrafo 5, l’Agenzia ne indica le fonti.

8. L’Agenzia non diffonde o trasmette informazioni e dati dai quali sia possibile l’identificazione di persone o di piccoli gruppi di persone.

Art. 7 Monitoraggio del fenomeno degli stupefacenti e condivisione delle migliori pratiche

1. L’Agenzia monitora:

  1. a) il fenomeno degli stupefacenti nell’Unione secondo un approccio olistico, utilizzando indicatori epidemiologici e di altro tipo, tenendo conto degli aspetti relativi alla salute, ai diritti umani, alla protezione e alla sicurezza, nonché sociali, di tale fenomeno, e includendo l’attuazione dei documenti strategici dell’Unione applicabili in materia di stupefacenti;

  2. b) le migliori pratiche basate su dati probanti e gli approcci innovativi in materia di risposte relative alla salute, ai diritti umani, alla protezione e alla sicurezza, nonché sociali;

  3. c) il consumo di stupefacenti, i disturbi legati al consumo di stupefacenti, le tossicodipendenze e i rischi per la salute che ne derivano, i danni connessi agli stupefacenti e i comportamenti rischiosi legati al consumo di stupefacenti, e le tendenze emergenti in questi ambiti;

  4. d) il policonsumo e le sue conseguenze, in particolare gli accresciuti rischi di problemi sociali e per la salute, i determinanti sociali del consumo di stupefacenti, i disturbi legati a tale consumo e le tossicodipendenze, e le implicazioni per le politiche e le risposte;

  5. e) il consumo di stupefacenti e il policonsumo e le loro conseguenze da una prospettiva di genere, in particolare il loro impatto sulla violenza di genere;

  6. f) le tendenze emergenti del fenomeno degli stupefacenti nell’Unione e a livello internazionale, nella misura in cui queste abbiano un impatto sull’Unione; il monitoraggio di cui alla presente lettera comprende il monitoraggio dell’offerta di stupefacenti, compresi la produzione e il traffico illeciti, e altri reati connessi, nonché l’uso delle nuove tecnologie, fatti salvi i mandati di altri organi e organismi;

  7. g) in cooperazione con Europol e con il supporto dei punti focali nazionali e delle unità nazionali Europol, tutte le nuove sostanze psicoattive notificate dagli Stati membri;

  8. h) i precursori di droghe e la diversione e il traffico dei precursori di droghe;

  9. i) l’attuazione delle politiche dell’Unione e nazionali in materia di stupefacenti, anche per coadiuvare l’elaborazione e valutazione indipendente di tali politiche.

2. In base alle sue attività di monitoraggio di cui al paragrafo 1, l’Agenzia individua, sostiene e, ove opportuno, sviluppa congiuntamente le migliori pratiche basate su dati probanti e gli approcci innovativi. L’Agenzia condivide tali migliori pratiche e approcci con gli Stati membri e facilita lo scambio di tali migliori pratiche e gli approcci fra di essi.

3. L’Agenzia sviluppa mezzi e strumenti intesi a facilitare il monitoraggio e la valutazione delle politiche nazionali da parte degli Stati membri, in collaborazione con i punti focali nazionali, e a facilitare il monitoraggio e la valutazione delle politiche dell’Unione da parte della Commissione.

4. L’Agenzia effettua periodici esercizi di anticipazione tenendo conto delle informazioni disponibili. Su tale base elabora scenari rilevanti per lo sviluppo della futura politica in materia di stupefacenti.

Capo III. Preparazione

Art. 8 Lo scambio di informazioni sulle nuove sostanze psicoattive e il sistema di allerta precoce in relazione a tali sostanze

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio punto focale nazionale e la propria unità nazionale Europol forniscano tempestivamente e senza indebito ritardo le informazioni disponibili sulle nuove sostanze psicoattive all’Agenzia e a Europol, tenuto conto del loro rispettivo mandato. Tali informazioni riguardano il rilevamento e l’identificazione, il consumo e i modelli di consumo, la fabbricazione, l’estrazione, la distribuzione e i metodi di distribuzione, il traffico e l’uso a fini commerciali, medici e scientifici, i rischi potenziali e quelli riscontrati, di tali sostanze.

2.

L’Agenzia, in collaborazione con Europol, raccoglie, raffronta, analizza e valuta le informazioni sulle nuove sostanze psicoattive. Comunica quindi tempestivamente tali informazioni ai punti focali nazionali, alle unità nazionali Europol e alla Commissione, al fine di fornire loro le informazioni necessarie per un’allerta precoce.

In base alle informazioni raccolte ai sensi del primo comma, l’Agenzia redige relazioni iniziali o relazioni iniziali cumulative a norma dell’articolo 9.

Art. 9 Relazione iniziale

1.

Se, a parere dell’Agenzia, della Commissione o della maggioranza degli Stati membri, le informazioni riguardanti una nuova sostanza psicoattiva, raccolte in uno o più Stati membri e condivise tra essi, destano la preoccupazione che la nuova sostanza psicoattiva possa comportare rischi sociali o per la salute a livello dell’Unione, l’Agenzia redige una relazione iniziale sulla nuova sostanza psicoattiva.

Ai fini del primo comma, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri della loro volontà che sia redatta una relazione iniziale. Qualora una maggioranza degli Stati membri ne abbia informato la Commissione, quest’ultima incarica in tal senso l’Agenzia e ne informa gli Stati membri.

2. Una relazione iniziale di cui al paragrafo 1 contiene:

  1. a) un’indicazione preliminare della natura, del numero e della portata degli incidenti da cui emergono problemi sociali e per la salute ai quali potrebbe potenzialmente essere associata la nuova sostanza psicoattiva e i modelli di consumo della nuova sostanza psicoattiva;

  2. b) un’indicazione preliminare della descrizione chimica e fisica della nuova sostanza psicoattiva e dei metodi e dei precursori utilizzati per la sua fabbricazione o estrazione;

  3. c) un’indicazione preliminare della descrizione farmacologica e tossicologica della nuova sostanza psicoattiva;

  4. d) un’indicazione preliminare della partecipazione di gruppi criminali alla fabbricazione o distribuzione della nuova sostanza psicoattiva;

  5. e) informazioni circa l’uso umano e veterinario della nuova sostanza psicoattiva, anche come sostanza attiva di un medicinale per uso umano o di un medicinale veterinario;

  6. f) informazioni sull’uso commerciale e industriale della nuova sostanza psicoattiva, sulla portata di tale uso e sul suo utilizzo a fini di ricerca e sviluppo scientifici;

  7. g) informazioni indicanti se la nuova sostanza psicoattiva è oggetto di misure restrittive in qualunque Stato membro;

  8. h) informazioni indicanti se la nuova sostanza psicoattiva è attualmente, o è stata, oggetto di valutazione nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite;

  9. i) altre informazioni pertinenti, ove disponibili.

3. Ai fini di una relazione iniziale di cui al paragrafo 1, l’Agenzia utilizza le informazioni a sua disposizione.

4. Se lo ritiene necessario, l’Agenzia chiede ai punti focali nazionali di fornire informazioni supplementari su una nuova sostanza psicoattiva. I punti focali nazionali forniscono tali informazioni entro due settimane dal ricevimento di tale richiesta.

5.

L’Agenzia, senza indebito ritardo dopo l’inizio della stesura di una relazione iniziale ai sensi del paragrafo 1, chiede all’Agenzia europea per i medicinali di indicare se, a livello dell’Unione o a livello nazionale, la nuova sostanza psicoattiva è una sostanza attiva di:

  1. a) un medicinale per uso umano o un medicinale veterinario che ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio21;

  2. b) un medicinale per uso umano o un medicinale veterinario per il quale è stata richiesta l’autorizzazione all’immissione in commercio;

  3. c) un medicinale per uso umano o un medicinale veterinario la cui autorizzazione all’immissione in commercio è stata sospesa dall’autorità competente;

  4. d) un medicinale per uso umano non autorizzato ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/83/CE o un medicinale veterinario preparato estemporaneamente a norma dell’articolo 112, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/6;

  5. e) un medicinale in fase di sperimentazione, come definito all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio22.

Se le informazioni fornite ai sensi del primo comma si riferiscono ad autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate dagli Stati membri, gli Stati membri interessati forniscono tali informazioni all’Agenzia europea per i medicinali, qualora la stessa ne faccia richiesta.

6. L’Agenzia, senza indebito ritardo dopo l’inizio della stesura di una relazione iniziale ai sensi del paragrafo 1, chiede a Europol di fornire informazioni sulla partecipazione di gruppi criminali alla fabbricazione, alla distribuzione e ai metodi di distribuzione, nonché sul traffico della nuova sostanza psicoattiva, e su qualsiasi suo impiego.

7. L’Agenzia, senza indebito ritardo dopo l’inizio della stesura di una relazione iniziale ai sensi del paragrafo 1, chiede all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio23, e al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio24, di fornire le informazioni e i dati a loro disposizione sulla nuova sostanza psicoattiva.

8. Le modalità di collaborazione tra l’Agenzia e le agenzie dell’Unione di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo sono stabilite da accordi di lavoro. Tali accordi di lavoro sono conclusi in conformità dell’articolo 53, paragrafo 2.

9. L’Agenzia rispetta le condizioni relative all’uso delle informazioni che le sono comunicate, comprese le condizioni relative all’accesso ai documenti e alle informazioni, alla sicurezza dei dati e alla protezione dei dati riservati, compresi i dati sensibili e le informazioni commerciali riservate di terzi.

10. L’Agenzia trasmette una relazione iniziale di cui al paragrafo 1 alla Commissione e agli Stati membri entro cinque settimane dalle richieste di informazioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7.

11. Qualora raccolga informazioni su diverse nuove sostanze psicoattive che ritenga abbiano struttura chimica simile, l’Agenzia, entro sei settimane dalle richieste di informazioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7, presenta alla Commissione e agli Stati membri una singola relazione iniziale di cui al paragrafo 1 per ciascuna di tali sostanze psicoattive o relazioni iniziali cumulative che trattano diverse nuove sostanze psicoattive, purché le caratteristiche di ciascuna nuova sostanza psicoattiva siano chiaramente individuate.

Art. 10 Procedura di valutazione del rischio e relazione

1. Entro due settimane dal ricevimento della relazione iniziale di cui all’articolo 9, paragrafo 10, la Commissione può chiedere all’Agenzia di valutare i rischi potenziali che la nuova sostanza psicoattiva presenta e di elaborare una relazione di valutazione del rischio, qualora nella relazione iniziale vi siano indicazioni per ritenere che la nuova sostanza psicoattiva possano comportare gravi rischi per la sanità pubblica e, se del caso, gravi rischi sociali. La valutazione del rischio è effettuata dal comitato scientifico.

2. Entro due settimane dal ricevimento di singole relazioni iniziali o della relazione iniziale cumulativa di cui all’articolo 9, paragrafo 11, la Commissione può chiedere all’Agenzia di valutare i rischi potenziali presentati dalle diverse nuove sostanze psicoattive con struttura chimica simile e di elaborare una relazione cumulativa di valutazione del rischio, qualora nella relazione iniziale cumulativa vi siano indicazioni per ritenere che tali sostanze psicoattive possano comportare gravi rischi per la sanità pubblica e, se del caso, gravi rischi sociali. La valutazione cumulativa del rischio è effettuata dal comitato scientifico.

3. Una relazione di valutazione del rischio o la relazione cumulativa di valutazione del rischio contiene:

  1. a) le informazioni disponibili sulle proprietà chimiche e fisiche della nuova sostanza psicoattiva o delle nuove sostanze psicoattive e sui metodi e sui precursori utilizzati per la loro fabbricazione o estrazione;

  2. b) le informazioni disponibili sulle proprietà farmacologiche e tossicologiche della nuova sostanza psicoattiva o delle nuove sostanze psicoattive;

  3. c) un’analisi dei rischi per la salute associati alla nuova sostanza psicoattiva o alle nuove sostanze psicoattive, in particolare per quanto riguarda la loro tossicità acuta e cronica, i rischi di abuso, la potenzialità di indurre dipendenza e gli effetti fisici, mentali e comportamentali;

  4. d) un’analisi dei rischi sociali associati alla nuova sostanza psicoattiva o alle nuove sostanze psicoattive, in particolare le loro conseguenze per l’interazione sociale, l’ordine pubblico e le attività criminali, nonché della partecipazione di gruppi criminali alla fabbricazione, alla distribuzione e ai metodi di distribuzione, nonché al traffico della nuova sostanza psicoattiva o delle nuove sostanze psicoattive;

  5. e) le informazioni disponibili sulla portata e sui modelli di consumo della nuova sostanza psicoattiva o delle nuove sostanze psicoattive, nonché sulla loro disponibilità e potenzialità di diffusione all’interno dell’Unione;

  6. f) le informazioni disponibili circa l’uso commerciale e industriale della nuova sostanza psicoattiva o delle nuove sostanze psicoattive, sulla portata di tale uso, nonché sul loro utilizzo a fini di ricerca e sviluppo scientifici;

  7. g) altre informazioni pertinenti, ove disponibili.

4. Il comitato scientifico effettua una valutazione del rischio al fine di valutare i rischi che la nuova sostanza psicoattiva o il gruppo di nuove sostanze psicoattive presentano. Per ciascuna di tali valutazioni del rischio la Commissione, l’Agenzia, Europol e l’Agenzia europea per i medicinali hanno ciascuna il diritto di nominare due osservatori.

5. Il comitato scientifico effettua le valutazioni del rischio di cui al paragrafo 4 sulla base delle informazioni disponibili e di ogni altra prova scientifica pertinente. Il comitato tiene conto di tutti i pareri espressi dai suoi membri. L’Agenzia organizza la procedura di valutazione del rischio, compresa l’individuazione delle future esigenze informative e degli studi pertinenti.

6. L’Agenzia trasmette la relazione di valutazione del rischio o la relazione cumulativa di valutazione del rischio alla Commissione e agli Stati membri entro sei settimane dal ricevimento della richiesta della Commissione di redigere una relazione di valutazione del rischio a norma del paragrafo 1 o una relazione cumulativa di valutazione del rischio a norma del paragrafo 2.

7. Su richiesta debitamente motivata dell’Agenzia, la Commissione può prorogare il periodo per completare la valutazione del rischio o la valutazione cumulativa del rischio di cui al paragrafo 6 per consentire ricerche e raccolta di dati supplementari. Tale richiesta contiene informazioni sul periodo di tempo necessario per completare la valutazione del rischio o la valutazione cumulativa del rischio.

8. L’Agenzia fornisce tempestivamente valutazioni rapide del rischio, conformemente all’articolo 20 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio25, nel caso di una minaccia di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, qualora la minaccia rientri nel mandato dell’Agenzia.

Art. 11 Esclusione dalla valutazione del rischio

1. La valutazione del rischio è esclusa se la nuova sostanza psicoattiva è in fase di valutazione avanzata nel sistema delle Nazioni Unite, in particolare se il comitato di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità sulla dipendenza da sostanze stupefacenti ha pubblicato la sua analisi critica e una raccomandazione scritta in merito, salvo che vi siano sufficienti dati e informazioni disponibili che suggeriscano la necessità di una relazione di valutazione del rischio a livello dell’Unione, i cui motivi sono indicati nella relazione iniziale per tale sostanza.

2. La valutazione del rischio è esclusa se, a seguito di una valutazione nel sistema delle Nazioni Unite, è stato deciso di non includervi la nuova sostanza psicoattiva, salvo che vi siano sufficienti dati e informazioni disponibili che suggeriscano la necessità di una relazione di valutazione del rischio a livello dell’Unione, i cui motivi sono indicati nella relazione iniziale per tale sostanza.

3. La valutazione del rischio è esclusa nel caso in cui la nuova sostanza psicoattiva sia una sostanza attiva di:

  1. a) un medicinale per uso umano o di un medicinale veterinario che ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio a norma della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6;

  2. b) un medicinale per uso umano o un medicinale veterinario per il quale è stata richiesta l’autorizzazione all’immissione in commercio;

  3. c) un medicinale per uso umano o un medicinale veterinario la cui autorizzazione all’immissione in commercio è stata sospesa dall’autorità competente;

  4. d) un medicinale in fase di sperimentazione, come definito all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2001/20/CE.