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Regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Un accesso agevole e strutturato ai dati, anche alle informazioni fornite su base volontaria, è importante per permettere ai decisori nell'economia e nella società di prendere decisioni fondate che sostengano il funzionamento efficiente del mercato. Tale accesso è necessario anche per aumentare le opportunità di crescita, visibilità e innovazione delle piccole e medie imprese (PMI). L'impiego di spazi comuni europei di dati in settori cruciali, compreso quello finanziario, persegue lo scopo di fornire un accesso agevole a fonti di informazione affidabili in tali settori. Si prevede che il settore finanziario stesso subirà una trasformazione digitale nei prossimi anni e l'Unione dovrebbe sostenere tale trasformazione, in particolare promuovendo la finanza basata sui dati. Inoltre, porre la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario costituisce un mezzo fondamentale per realizzare la transizione verde dell'economia dell'Unione. Affinché tale transizione verde abbia successo, è essenziale che le informazioni concernenti la sostenibilità e la governance sociale delle imprese siano facilmente accessibili agli investitori affinché questi ultimi siano meglio informati quando prendono decisioni sugli investimenti A tal fine, è necessario migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni finanziarie, non finanziarie e relative all'ambiente, alla società e alla governance concernenti persone fisiche o giuridiche («soggetti») che sono tenute esse stesse a rendere pubbliche tali informazioni o che trasmettono pubblicamente tali informazioni a un organismo di raccolta, su base volontaria. Un mezzo efficiente per procedere in tal senso a livello di Unione consiste nell'istituire una piattaforma centralizzata che dia accesso elettronico a tutte le informazioni pertinenti.

Nella sua comunicazione del 24 settembre 2020 dal titolo «Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione», la Commissione ha proposto di migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni finanziarie e non finanziarie dei soggetti mediante la creazione di un punto di accesso unico europeo (European single access point — ESAP). La comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE ha tracciato in termini generali le modalità con cui l’Unione potrebbe promuovere la trasformazione digitale della finanza nei prossimi anni, in particolare come promuovere la finanza basata sui dati. Successivamente, nella sua comunicazione del 6 luglio 2021 dal titolo «Strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile», la Commissione ha posto la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario come mezzo fondamentale per realizzare la transizione verde dell'economia dell'Unione, nel contesto del Green Deal europeo illustrato nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019.

L'ESAP è istituito in conformità del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio3 al fine di fornire al pubblico un facile accesso centralizzato a informazioni sui soggetti e sui loro prodotti pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, che le autorità e i soggetti sono tenuti a pubblicare a norma degli atti legislativi dell'Unione in tali settori. Tale pubblicazione dovrebbe essere effettuata secondo il principio del «deposito una volta soltanto» (file-once) e senza comportare ulteriori obblighi di informativa oltre a quelli previsti dalla legge. Inoltre, qualsiasi soggetto disciplinato dal diritto di uno Stato membro dovrebbe poter trasmettere a un organismo di raccolta, su base volontaria, informazioni concernenti le proprie attività economiche pertinenti per i servizi finanziari o per i mercati dei capitali o relative alla sostenibilità, al fine di rendere tali informazioni accessibili tramite l'ESAP conformemente al regolamento (UE) 2023/2859.

Una serie di regolamenti nel settore dei servizi finanziari, dei mercati dei capitali e della sostenibilità dovrebbero essere modificati per consentire il funzionamento dell'ESAP. Per raggiungere un funzionamento affidabile ed efficiente dell'ESAP in maniera proporzionata, è necessario che l'incremento della raccolta e della trasmissione delle informazioni sia graduale. L'intento è che l'obbligo di mettere le informazioni a disposizione dell'ESAP costituisca parte integrante degli atti legislativi settoriali dell'Unione elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2023/2859 e di qualsiasi ulteriore atto legislativo dell'Unione che preveda un accesso centralizzato alle informazioni tramite l’ESAP. Le informazioni da rendere accessibili tramite l'ESAP e gli organismi di raccolta designati per la raccolta di tali informazioni potrebbero essere rivisti nell'ambito del riesame di tali atti legislativi settoriali dell'Unione, al fine di garantire che l'ESAP fornisca ai partecipanti al mercato un facile accesso centralizzato alle informazioni di cui hanno bisogno e che l'ESAP diventi il punto di riferimento.

L'ESAP dovrebbe essere istituito con un calendario ambizioso, adottando nel contempo misure intermedie per garantirne la solidità operativa e l'efficienza. In particolare, dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per l'attuazione tecnica dell'ESAP e per la raccolta di informazioni da mettere in atto negli Stati membri. Lo sviluppo dell'ESAP dovrebbe avere una fase iniziale di 12 mesi, per concedere agli Stati membri e all'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio4, tempo sufficiente per istituire l'infrastruttura informatica e testarla sulla base della raccolta di un numero limitato di flussi di informazioni. Successivamente, lo sviluppo dell'ESAP dovrebbe gradualmente integrare, nel tempo, un numero aggiuntivo di flussi di informazioni e funzionalità a un ritmo che consenta uno sviluppo solido ed efficiente dell'ESAP. Il funzionamento dell'ESAP dovrebbe essere valutato periodicamente nel corso della sua attuazione e del suo funzionamento al fine di consentire eventuali adeguamenti per soddisfare le esigenze dei suoi utenti e garantirne l'efficienza tecnica.

Ai fini del funzionamento dell'ESAP, dovrebbero essere designati degli organismi di raccolta incaricati di raccogliere presso i soggetti le informazioni pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità. In assenza di un organismo di raccolta già istituito ai sensi del diritto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero mantenere la flessibilità nell'organizzazione della raccolta di informazioni nella loro giurisdizione, designare almeno un organismo di raccolta, quale definito nel regolamento (UE) 2023/2859, affinché raccolga e conservi le informazioni, e darne notifica all'ESMA di conseguenza. Al fine di rendere accessibili le informazioni tramite l’ESAP in modo efficiente sotto il profilo dei costi, la raccolta, la trasmissione e la conservazione delle informazioni dovrebbero basarsi, per quanto possibile, sulle procedure e infrastrutture di raccolta, trasmissione e conservazione esistenti a livello nazionale, nonché su quelle esistenti per la trasmissione delle informazioni provenienti dagli organismi di raccolta all'ESMA.

Al fine di garantire che l'ESAP fornisca un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità come stabilito nel regolamento (UE) 2023/2859, i soggetti dovrebbero trasmettere le loro informazioni a un organismo di raccolta nello stesso momento in cui rendono pubbliche tali informazioni. A loro volta, gli organismi di raccolta dovrebbero mettere le informazioni a disposizione dell'ESAP in modo automatizzato. Gli organismi di raccolta dovrebbero attingere, per quanto possibile, alle esistenti procedure e infrastrutture di raccolta delle informazioni, a livello di Unione e nazionale, per la trasmissione di informazioni all'ESMA senza indebito ritardo.

Affinché le informazioni sull'ESAP siano utilizzabili digitalmente, i soggetti dovrebbero trasmettere tali informazioni agli organismi di raccolta in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente. Le informazioni trasmesse dai soggetti agli organismi di raccolta dovrebbero essere accompagnate dai metadati richiesti da tali organismi di raccolta. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall'autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio5, dall'autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio6, o dall'ESMA (conosciute collettivamente come «autorità europee di vigilanza»), che specifichino i metadati per ciascuna informazione, come devono essere strutturati i dati per tali informazioni, le informazioni per le quali è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale sia il formato leggibile meccanicamente da utilizzare in tali casi. Per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione relative alle informazioni sulla sostenibilità, è opportuno che le autorità europee di vigilanza, agendo tramite il comitato congiunto, si coordinino con l'EFRAG in merito all'elaborazione di tali progetti di norme. L'introduzione di un formato leggibile meccanicamente dovrebbe essere giustificata da un'analisi che tenga conto dei costi e dei benefici per i soggetti e per gli utenti delle informazioni nonché per qualsiasi altra parte interessata, in particolare gli organismi di raccolta, le autorità competenti e le autorità europee di vigilanza.

Gli organismi di raccolta non dovrebbero essere responsabili di verificare l'esattezza del contenuto delle informazioni trasmesse dai soggetti, a meno che non sia loro richiesto a norma degli atti legislativi dell'Unione applicabili elencati nell'allegato al regolamento (UE) 2023/2859. I soggetti che trasmettono informazioni su base obbligatoria dovrebbero essere responsabili di garantire l'esattezza delle informazioni trasmesse in virtù dei loro obblighi giuridici ai sensi degli atti legislativi dell'Unione applicabili elencati in detto allegato o ai sensi del diritto nazionale.

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio7, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali in data 19 gennaio 2022.

La Banca centrale europea ha formulato il suo parere il 7 giugno 20228,

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia armonizzare gli obblighi di informativa per le informazioni pubbliche che dovrebbero essere accessibili tramite l'ESAP, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti seguenti:

regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio9;

regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio10;

regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio11;

regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio12;

regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio13;

regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio14;

regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio15;

regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio16;

regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio17;

regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio18;

regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio19;

regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio20;

regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio21;

regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio22;

regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio23;

regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio24;

regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio25;

regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio26;

regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio27,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Modifiche del regolamento (CE) n. 1060/2009

Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è così modificato:

  1. 1) all'articolo 11 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L'AESFEM pubblica su un sito Internet (“piattaforma europea di rating”) i singoli rating che le sono presentati ai sensi del paragrafo 1. Il registro centrale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è incorporato nella piattaforma europea di rating. Il punto di accesso unico europeo (ESAP) istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio28 può svolgere le funzioni della piattaforma europea di rating.

  2. 2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 13 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP) 1. A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 6 e 7, all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 3, all'articolo 10, paragrafi 1 e 4, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 12, del presente regolamento, le agenzie di rating del credito trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni dell’agenzia di rating del credito a cui si riferiscono le informazioni; ii) l'identificativo della persona giuridica dell’agenzia di rating del credito, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) le dimensioni dell'agenzia di rating del credito per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento; iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. vi) il paese della sede legale dell’agenzia di rating del credito a cui si riferiscono le informazioni; vii) il settore o i settori industriali delle attività economiche dell’agenzia di rating del credito a cui si riferiscono le informazioni, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), le agenzie di rating del credito ottengono un identificativo di persona giuridica. 3. Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'AESFEM. 4. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 8 quinquies, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 5, e all'articolo 36 quinquies, paragrafo 1, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni delle agenzie di rating del credito e dell’entità valutata a cui si riferiscono le informazioni; ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'agenzia di rating del credito e dell’entità valutata come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 5. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue: a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni; b) la strutturazione dei dati nelle informazioni; c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato. Ai fini della lettera c), l'AESFEM valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo. L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 6. Se necessario, l'AESFEM adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.».

Art. 2 Modifica del regolamento (UE) n. 236/2012

Nel regolamento (UE) n. 236/2012 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 11 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo 1. A decorrere dal 10 luglio 2026, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento, le persone fisiche o giuridiche trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (European single access point –ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio29. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutti i nomi o tutte le denominazioni delle persone fisiche o giuridiche a cui le informazioni fanno riferimento; ii) per le persone giuridiche, l'identificativo della persona giuridica, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) per le persone giuridiche, le dimensioni della persona per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento; iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), le persone giuridiche ottengono un identificativo della persona giuridica. 3. Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente. 4. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l'Aesfem elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare: a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni; b) la strutturazione dei dati nelle informazioni; c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato. Ai fini della lettera c), l'Aesfem valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo. L'Aesfem presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 5. Se necessario, l'Aesfem adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 4, primo comma, lettera a), siano corretti.

Art. 3 Modifica del regolamento (UE) n. 345/2013

Nel regolamento (UE) n. 345/2013 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 17 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento sono rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio30. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'AESFM. L'AESFM trae tali informazioni dalle informazioni notificate dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento ai fini dell'istituzione della banca dati centrale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni del fondo a cui le informazioni fanno riferimento; ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fondo, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

Art. 4 Modifica del regolamento (UE) n. 346/2013

Nel regolamento (UE) n. 346/2013 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 18 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento sono rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio31. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'ESMA. L'ESMA trae tali informazioni dalle informazioni notificate dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento ai fini dell'istituzione della banca dati centrale di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni del fondo a cui le informazioni fanno riferimento; ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fondo, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

Art. 5 Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013

Nel regolamento (UE) n. 575/2013 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 434 ter Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui alla parte otto del presente regolamento, gli enti trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio32. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni dell'ente a cui le informazioni fanno riferimento; ii) l'identificativo della persona giuridica dell'ente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) le dimensioni dell'ente per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento; iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli enti ottengono un identificativo della persona giuridica. 3. Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ABE. 4. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare: a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni; b) la strutturazione dei dati nelle informazioni; c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato. Ai fini della lettera c), l'ABE valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 5. Se necessario, l'ABE adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 4, primo comma, lettera a), siano corretti.

Art. 6 Modifica del regolamento (UE) n. 537/2014

Nel regolamento (UE) n. 537/2014 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 13 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 13 del presente regolamento, il revisore legale o l'impresa di revisione trasmette tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio33. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutti i nomi o tutte le denominazioni del revisore legale o dell'impresa di revisione a cui le informazioni fanno riferimento; ii) per le persone giuridiche, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di revisione, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) per le persone giuridiche, le dimensioni dell'impresa di revisione per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento; iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), le imprese di revisione che sono persone giuridiche ottengono un identificativo della persona giuridica. 3. Entro il 9 gennaio 2030 al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno uno degli organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'AESFEM. 4. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, sono conferiti alla Commissione poteri di esecuzione, in seguito a consultazione del CEAOB, al fine di specificare: a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni; b) la strutturazione dei dati nelle informazioni; c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato. Ai fini della lettera c), la Commissione valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

Art. 7 Modifica del regolamento (UE) n. 596/2014

Nel regolamento (UE) n. 596/2014 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 21 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo 1. A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rende pubbliche informazioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 19, paragrafo 3, del presente regolamento, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni trasmette tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo con lo scopo di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio34. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni a cui le informazioni fanno riferimento; ii) l'identificativo della persona giuridica dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni che è una persona giuridica, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) le dimensioni, per categoria, dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni che è una persona giuridica, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento; iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni che sono persone giuridiche ottengono un identificativo della persona giuridica. 3. Entro 9 gennaio 2028, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA. 4. A decorrere dal 10 gennaio 2028, ove il diritto nazionale preveda che un'autorità competente sia essa stessa autorizzata a diffondere al pubblico le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del presente regolamento al fine di rendere tali informazioni accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente. 5. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento; ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'emittente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali. 6. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare: a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni; b) la strutturazione dei dati nelle informazioni; c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato. Ai fini della lettera c), l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 7. Se necessario, l'ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 6, primo comma, lettera a), siano corretti.

Art. 8 Modifica del regolamento (UE) n. 600/2014

Nel regolamento (UE) n. 600/2014 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 23 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 34, all'articolo 40, paragrafo 5, all'articolo 42, paragrafo 5, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 6, e all'articolo 48, del presente regolamento sono rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio35. L'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento a cui le informazioni fanno riferimento; ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

Art. 9 Modifica del regolamento (UE) n. 1286/2014

Nel regolamento (UE) n. 1286/2014 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 29 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo 1. A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rende pubblico il documento contenente le informazioni chiave di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, l'ideatore di PRIIP trasmette tale documento contenente le informazioni chiave contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderlo accessibile tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio36. Tale documento contenente le informazioni chiave soddisfa i requisiti seguenti: a) è trasmesso in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento; b) è corredato dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni dell'ideatore di PRIIP a cui le informazioni fanno riferimento; ii) per le persone giuridiche, l'identificativo della persona giuridica dell'ideatore di PRIIP, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) per le persone giuridiche, le dimensioni dell'ideatore di PRIIP per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento; iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli ideatori di PRIIP che sono persone giuridiche ottengono un identificativo della persona giuridica. 3. Entro il 9 gennaio 2028, al fine di rendere il documento contenente le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibile tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA. 4. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 29, paragrafo 1, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 4, punto 8, del regolamento. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni dell'ideatore di PRIIP a cui le informazioni fanno riferimento; ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ideatore di PRIIP, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali. 5. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, le autorità europee di vigilanza, attraverso il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare: a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni; b) la strutturazione dei dati nelle informazioni; c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato. Ai fini della lettera c), le autorità europee di vigilanza valutano i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettuano adeguate verifiche sul campo a tale fine. Le autorità europee di vigilanza presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 6. Se necessario, le autorità europee di vigilanza, attraverso il comitato congiunto, adottano orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.

Art. 10 Modifica del regolamento (UE) 2015/760

Nel regolamento (UE) 2015/760 è inserito il seguente articolo: «Articolo 25 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo A decorrere dal 10 gennaio 2030 le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento sono rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito ai sensi del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio37. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'ESMA. L'ESMA trae tali informazioni dalle informazioni notificate dall'autorità competente dell'ELTIF conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento ai fini dell'istituzione del registro pubblico centrale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni dell'ELTIF autorizzato a cui le informazioni fanno riferimento; ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ELTIF autorizzato, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.

Art. 11 Modifica del regolamento (UE) 2015/2365

Nel regolamento (UE) 2015/2365 è inserito il seguente articolo: «Articolo 32 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento, i repertori di dati sulle negoziazioni trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio38. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni del repertorio di dati sulle negoziazioni a cui le informazioni fanno riferimento; ii) l'identificativo della persona giuridica del repertorio di dati sulle negoziazioni, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) le dimensioni del repertorio di dati sulle negoziazioni, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento; iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i repertori di dati sulle negoziazioni ottengono un identificativo della persona giuridica. 3. Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA. 4. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 25, paragrafo 3, e all'articolo 26, paragrafi 1 e 4, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni della persona a cui le informazioni fanno riferimento; ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica della persona, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 5. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 8, e all'articolo 25, paragrafo 1, seconda frase, e all’articolo 25, paragrafo 2, seconda frase, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni del repertorio di dati sulle negoziazioni a cui le informazioni fanno riferimento; ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del repertorio di dati sulle negoziazioni, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 6. Al fine di garantire la raccolta e l'amministrazione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare: a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni; b) la strutturazione dei dati nelle informazioni; c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato. Ai fini della lettera c), l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo a tale fine. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 7. Se necessario, l'ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 6, primo comma, lettera a), siano corretti.