Decisione (UE) 2021/1742 del Consiglio del 23 settembre 2021 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE, in merito alla modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE (3° e 4° pacchetto ferroviario) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»)2 è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, l’allegato XIII (Trasporti).
Occorre integrare nell’accordo SEE i seguenti atti relativi al trasporto ferroviario:
direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3;
direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio4;
regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione5;
regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione6;
regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione7;
regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione8;
regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione9;
regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione10;
regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione11;
decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione12;
regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio13;
regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio14;
regolamento (UE) 2019/554 della Commissione15;
regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione16;
regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione17;
regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione18;
regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione19;
regolamento di esecuzione (UE) 2018/278 della Commissione20;
regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione21;
regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione22;
regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione23;
regolamento di esecuzione (UE) 2018/867 della Commissione24;
regolamento di esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione25;
regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione26;
regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione27;
regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione28;
regolamento di esecuzione (UE) 2019/774 della Commissione29;
regolamento di esecuzione (UE) 2019/775 della Commissione30;
regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione31;
regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione32;
regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione33;
regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione34;
regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione35;
regolamento di esecuzione (UE) 2020/424 della Commissione36;
direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio37;
direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio38;
direttiva 2014/38/UE della Commissione39;
decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione40.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE.
La posizione dell’Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sulle decisioni del Comitato misto SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisioni del Comitato misto SEE41.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2021 Per il Consiglio Il presidente G. Dovžan