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Direttiva di esecuzione (Ue) 2020/177 della commissione dell’11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere1, in particolare l’articolo 21 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali2, in particolare l’articolo 21 bis,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite3, in particolare l’articolo 17 bis,

vista la direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali4, in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi5, in particolare l’articolo 45,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate6, in particolare l’articolo 18, lettera c), e l’articolo 24,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra7, in particolare l’articolo 24,

vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi8, in particolare l’articolo 4,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti9, in particolare l’articolo 4,

Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio10 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Affinché le sue disposizioni diventino pienamente efficaci, devono essere adottate norme di attuazione che disciplinano gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, nonché le pertinenti prescrizioni necessarie a proteggere il territorio dell’Unione dai rischi fitosanitari.

Dovrebbero pertanto essere stabilite norme specifiche al fine di istituire un elenco di organismi nocivi regolamentati non da quarantena («ORNQ») rilevanti per l’Unione, nonché misure volte a prevenirne la presenza sulle rispettive piante da impianto.

Gli organismi nocivi il cui elenco figura nell’allegato I, parte A, e nell’allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio11 sono stati oggetto di una rivalutazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») al fine di redigere l’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/2031. La rivalutazione è stata necessaria per aggiornare lo status fitosanitario di tali organismi nocivi in base agli ultimi sviluppi tecnici e scientifici come pure per determinare la loro conformità ai criteri di cui all’articolo 3 per quanto riguarda il territorio dell’Unione e all’allegato I, sezione 1, di detto regolamento.

L’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) ha proceduto a una rivalutazione degli organismi nocivi il cui elenco figura nell’allegato II, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE, delle colture di cui al punto 3 e degli organismi nocivi di cui al punto 6 dell’allegato I della direttiva 66/401/CEE, degli organismi nocivi di cui all’allegato II, punto 3, della direttiva 66/402/CEE e all’allegato I e all’allegato II, punto 4, della direttiva 68/193/CEE, degli organismi nocivi i cui elenchi figurano negli atti adottati a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 98/56/CE e di cui all’allegato II della direttiva 2002/55/CE e agli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE, nonché degli organismi nocivi i cui elenchi figurano negli atti adottati a norma dell’articolo 18, lettera c), di tale direttiva e di cui all’allegato I, punto 4, e all’allegato II, parte I, punto 5, della direttiva 2002/57/CE e all’articolo 4 della direttiva 2008/72/CE.

A seguito di tale rivalutazione, i pertinenti ORNQ, le rispettive piante da impianto e le soglie per la presenza di ORNQ sulle rispettive piante da impianto sono inclusi nell’elenco che figura nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione12. Nell’allegato V del medesimo regolamento di esecuzione figurano inoltre le misure volte a prevenire la presenza di ORNQ.

È opportuno che le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 93/49/CEE, 93/61/CEE e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE prevedano misure supplementari per quanto riguarda gli ORNQ pertinenti per il loro ambito di applicazione.

Tali direttive dovrebbero pertanto essere aggiornate per adattare o sopprimere le disposizioni relative ad alcuni organismi nocivi che si configurano come ORNQ a norma del regolamento (UE) 2016/2031.

Per motivi di chiarezza e di adeguamento al nuovo quadro giuridico, in tali direttive dovrebbe essere indicato che le sementi o altro materiale riproduttivo vegetale, a seconda dei casi, devono soddisfare anche i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena di cui agli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, dell’articolo 32, paragrafo 3, dell’articolo 37, paragrafo 2, dell’articolo 37, paragrafo 4, dell’articolo 40, paragrafo 2, dell’articolo 41, paragrafo 2, dell’articolo 53, paragrafo 2, dell’articolo 54, paragrafo 2, dell’articolo 72, paragrafo 1, dell’articolo 73, dell’articolo 79, paragrafo 2, e dell’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento. Tale indicazione dovrebbe essere inserita anche nella direttiva 66/401/CEE, anche se in essa non sono previsti ulteriori requisiti per specifici ORNQ.

Per assicurare la coerenza e l’armonizzazione dei diversi termini utilizzati, è opportuno indicare in tali direttive che le sementi o altro materiale riproduttivo vegetale, a seconda dei casi, devono essere praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle sementi o di altro materiale riproduttivo vegetale, a seconda dei casi.

In particolare, è opportuno aggiornare i riferimenti agli organismi nocivi e le relative soglie di cui agli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE al fine di garantire la coerenza con l’elenco dei rispettivi ORNQ e le soglie dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

La direttiva 68/193/CEE dovrebbe essere aggiornata per includere nuovi requisiti che riflettano lo sviluppo delle tecniche e delle conoscenze scientifiche per quanto riguarda la produzione delle viti e per comprendere nuovi requisiti sulla base della valutazione degli ORNQ da parte dell’EPPO. Tali requisiti dovrebbero sostituire i requisiti fitosanitari in vigore per i vivai e includere i requisiti relativi al terreno e le condizioni di produzione per i vivai, i requisiti relativi ai siti di produzione, alle ispezioni e agli elenchi degli ORNQ, nonché le corrispondenti misure per evitarne la presenza. Gli allegati I e II di detta direttiva dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

Gli elenchi degli ORNQ, degli organismi nocivi e delle piante di cui agli allegati delle direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE dovrebbero essere aggiornati e sostituiti da nuovi elenchi al fine di garantire la coerenza con gli ORNQ, le piante da impianto e le soglie corrispondenti di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

In tali direttive è opportuno prevedere inoltre che nel luogo di produzione i rispettivi materiali di moltiplicazione debbano, almeno a un’ispezione visiva, essere praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi elencati nei rispettivi allegati di tali direttive per quanto riguarda i pertinenti materiali di moltiplicazione. Ciò è necessario per garantire a livello di produzione un approccio meno rigoroso rispetto a quello adottato per i requisiti relativi ai materiali di moltiplicazione che sono commercializzati.

L’elenco degli insetti di cui all’allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva 2002/55/CE dovrebbe essere sostituito da un nuovo elenco al fine di garantire la coerenza con gli ORNQ, le piante da impianto e le soglie corrispondenti di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Gli organismi nocivi di cui agli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE dovrebbero essere sostituiti da quelli di un nuovo elenco al fine di garantire la coerenza con gli ORNQ e le soglie corrispondenti per i tuberi-seme di patate di base e i tuberi-seme di patate certificati di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

È opportuno modificare di conseguenza i riferimenti agli organismi nocivi, le relative soglie e talune condizioni riguardanti le rispettive piante da impianto nell’allegato della direttiva di esecuzione 2014/21/UE.

Gli organismi nocivi di cui agli allegati I e II della direttiva 2002/57/CE dovrebbero essere sostituiti da quelli di un nuovo elenco al fine di garantire la coerenza con gli ORNQ, le piante da impianto e le soglie corrispondenti di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

L’EPPO ha inoltre concluso che due organismi nocivi presenti nel suolo, ossia Phialophora gregata e Phytophthora megasperma, che potrebbero essere trasmessi attraverso il suolo alle sementi di soia, non dovrebbero figurare nell’elenco degli ORNQ. La materia inerte pertanto non presenta più un rischio in relazione a tali organismi nocivi e la prescrizione in tema di materia inerte per le sementi di soia dovrebbe essere esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva.

La direttiva di esecuzione 2014/98/UE dovrebbe essere ulteriormente aggiornata per includere nuove prescrizioni che riflettano gli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche per quanto riguarda la produzione delle piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione di tali piante e sulla base della valutazione degli ORNQ da parte dell’EPPO. Tale aggiornamento dovrebbe comprendere i requisiti fitosanitari in vigore per le diverse categorie di materiali di moltiplicazione e includere nuovi ORNQ, nonché le misure per tali ORNQ, e introdurre altresì requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona, al fine di evitare la presenza sulle rispettive piante da impianto di tutti gli ORNQ elencati.

Al momento dell’adozione della direttiva di esecuzione 2014/98/UE non era stabilita una chiara distinzione tra i materiali presenti nei siti di produzione e i materiali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione. Per quanto riguarda i requisiti fitosanitari per le diverse categorie di materiali di moltiplicazione della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, è opportuno operare una chiara distinzione tra i requisiti fitosanitari per le piante madri e i materiali di moltiplicazione presenti nei siti di produzione e quelli per i materiali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione. I materiali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione dovrebbero essere esenti, a un’ispezione visiva, da tutti gli ORNQ elencati nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda i generi e le specie interessati. Per questo motivo, l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 contiene una soglia di tolleranza zero per tutti gli ORNQ. Le piante madri e i materiali di moltiplicazione delle categorie di base, certificata e CAC (Conformitas Agraria Communitatis) presenti nei siti di produzione possono presentare sintomi di alcuni ORNQ, a condizione che le piante madri e i materiali di moltiplicazione in questione siano stati oggetto di misure adeguate. Tali misure possono riguardare la rimozione delle piante madri e dei materiali di moltiplicazione dal sito che ospita altri materiali di moltiplicazione della stessa categoria, o l’estirpazione e, se del caso, la distruzione dei materiali in questione.

La direttiva di esecuzione 2014/98/UE, agli articoli 10, 16 e 21 e nell’allegato I, parte B, fa riferimento a soglie senza indicare a quale tipo di materiali tali soglie si applichino. Per motivi di chiarezza l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 contiene una soglia di tolleranza zero per tutti gli ORNQ sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinati alla commercializzazione. Gli articoli 10, 16 e 21 della direttiva di esecuzione 2014/98/UE dovrebbero essere aggiornati di conseguenza, in linea con tale approccio, e le soglie per gli ORNQ dovrebbero essere soppresse dall’allegato I, parte B.

È opportuno includere nuovi ORNQ negli allegati I e II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, mentre alcuni nomi di specie di frutta dovrebbero essere aggiornati nell’allegato III di tale direttiva.

È inoltre opportuno aggiornare i requisiti di cui all’allegato IV della direttiva di esecuzione 2014/98/UE tenendo conto della valutazione dell’EPPO.

È opportuno che la presente direttiva entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in modo da lasciare alle autorità competenti e agli operatori professionali tempo sufficiente per prepararsi al suo recepimento e alla sua applicazione.

Affinché le autorità competenti e gli operatori professionali dispongano del tempo necessario per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, è opportuno che essa si applichi a decorrere dal 1o giugno 2020.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Modifica della direttiva 66/401/CEE

Gli allegati I e II della direttiva 66/401/CEE sono modificati conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Art. 2 Modifica della direttiva 66/402/CEE

Gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE sono modificati conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Art. 3 Modifica della direttiva 68/193/CEE

Gli allegati I e II della direttiva 68/193/CEE sono modificati conformemente all’allegato III della presente direttiva.

Art. 4 Modifica della direttiva 93/49/CEE

La direttiva 93/49/CEE è così modificata:

  1. 1) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Nel luogo di produzione i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali risultano, almeno a un’ispezione visiva, praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi elencati nell’allegato per quanto riguarda i pertinenti materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali. La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (“ORNQ”) sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali che sono oggetto di commercializzazione non supera, almeno a un’ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell’allegato. I materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono, almeno a un’ispezione visiva, praticamente esenti da organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi elencati nell’allegato per quanto riguarda i materiali di moltiplicazione specifici delle piante ornamentali, che riducano il valore di utilizzazione e la qualità di tali materiali, o da indizi o sintomi degli stessi. I materiali soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/203113, nonché le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

  2. 2) l’articolo 3 bis è soppresso;

  3. 3) l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV della presente direttiva.

Art. 5 Modifica della direttiva 93/61/CEE

La direttiva 93/61/CEE è così modificata:

  1. 1) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Nel luogo di produzione le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi risultano, almeno a un’ispezione visiva, praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi elencati nell’allegato per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti. La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle piantine e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi che sono commercializzati non supera, almeno a un’ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell’allegato. Le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi risultano, all’ispezione visiva, praticamente esenti da organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi elencati nell’allegato per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti, che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi. Le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena previsti nel regolamento (UE) 2016/203114 e negli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, comprese le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

  2. 2) l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato V della presente direttiva.

Art. 6 Modifica della direttiva 2002/55/CE

Gli allegati I e II della direttiva 2002/55/CE sono modificati conformemente all’allegato VI della presente direttiva.

Art. 7 Modifica della direttiva 2002/56/CE

Gli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato VII della presente direttiva.

Art. 8 Modifica della direttiva 2002/57/CE

Gli allegati I e II della direttiva 2002/57/CE sono modificati conformemente all’allegato VIII della presente direttiva.

Art. 9 Modifica della direttiva di esecuzione 2014/21/UE

La direttiva di esecuzione 2014/21/UE è così modificata:

  1. 1) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Requisiti minimi per i tuberi-seme di patate pre-base 1. Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti minimi: a) i tuberi-seme di patate pre-base provengono da piante madri indenni dai seguenti organismi nocivi: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, Potato spindle tuber viroid, Potato leaf roll virus, Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X e Potato virus Y; b) la percentuale numerica di piante in crescita non conformi alla varietà e la percentuale numerica delle piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,01 %; c) il numero massimo di generazioni sul campo è limitato a quattro; d) gli ORNQ, o i sintomi causati dai rispettivi ORNQ, non sono presenti sui tuberi-seme di patate pre-base in misura superiore alle soglie indicate nella seguente tabella: ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ Soglia per la presenza di ORNQ sulle piante in crescita per i tuberi-seme di patate pre-base Gamba nera (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0 % Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0 % Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0 % Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00] 0,1 % Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] 0 % ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ Soglia per la presenza di ORNQ sulla discendenza diretta dei tuberi-seme di patate pre-base Sintomi di virosi 0,5 % 2. Gli Stati membri provvedono affinché i tuberi-seme di patate pre-base possano essere commercializzati come appartenenti alla “classe PBTC dell’Unione” e alla “classe PB dell’Unione” conformemente alle condizioni di cui all’allegato. 3. La conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), è verificata mediante ispezioni ufficiali sul campo. In caso di dubbi, tali ispezioni sono integrate da prove ufficiali sulle foglie. Qualora vengano utilizzati metodi di micropropagazione, la conformità a quanto stabilito dal paragrafo 1, lettera a), è verificata mediante una prova ufficiale, oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale, sulla pianta madre. Qualora vengano utilizzati metodi di selezione clonale, la conformità a quanto stabilito dal paragrafo 1, lettera a), è verificata mediante una prova ufficiale, oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale, sul ceppo clonale.»;

  2. 2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Requisiti minimi concernenti i lotti di tuberi-seme di patate pre-base Gli Stati membri garantiscono che i lotti di tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti minimi: a) la presenza di terra e di corpi estranei non deve essere superiore all’1,0 % in massa; b) la percentuale numerica di patate colpite da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non deve essere superiore allo 0,2 % in massa; c) la percentuale numerica di patate con difetti esterni, compresi tuberi difformi o danneggiati, non deve essere superiore al 3,0 % in massa; d) la percentuale numerica di patate colpite da scabbia comune su più di un terzo della superficie non deve essere superiore al 5,0 % in massa; e) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare lo 0,5 % in massa; f) i lotti di tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti in merito alla presenza di ORNQ o di malattie causate dai rispettivi ORNQ come indicato nella tabella: ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ Soglia per la presenza di ORNQ sui lotti di tuberi-seme di patate pre-base Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0 % Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0 % Croste nere, presenti su più del 10 % della superficie dei tuberi, causate da Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 1,0 % Scabbia pulverulenta, presente su più del 10 % della superficie dei tuberi, causata da Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 1,0 % g) la percentuale numerica totale di patate di cui alle lettere da b) a f) non deve essere superiore al 6,0 % in massa.»;

  3. 3) l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato IX della presente direttiva.

Art. 10 Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE

La direttiva di esecuzione 2014/98/UE è così modificata:

  1. 1) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Requisiti fitosanitari per le piante madri di pre-base e per i materiali di pre-base 1. All’atto dell’ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti una pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base risultano esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati negli allegati I e II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dall’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore. L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre di pre-base o dei materiali di pre-base per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato II e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato I, l’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre di pre-base o dei materiali di pre-base in questione. 2. Per quanto riguarda il campionamento e l’analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, l’organismo ufficiale responsabile applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli. L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore presentano i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dall’organismo ufficiale responsabile. 3. In caso di risultato positivo a un’analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore rimuove la pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base infestati dal sito che ospita le altre piante madri di pre-base e gli altri materiali di pre-base conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, o all’articolo 4, paragrafo 3, o adotta adeguate misure conformemente all’allegato IV. 4. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 figurano nell’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. 5. Il paragrafo 1 non si applica alle piante madri di pre-base e ai materiali di pre-base durante la crioconservazione.»;

  2. 2) il titolo dell’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Requisiti relativi al terreno per le piante madri di pre-base e per i materiali di pre-base»;

  3. 3) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Requisiti fitosanitari per le piante madri di base e per i materiali di base 1. All’atto dell’ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti una pianta madre di base o i materiali di base risultano esenti dagli ORNQ, elencati negli allegati I e II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dall’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore. L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre di base o dei materiali di base per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato I, l’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre di base o dei materiali di base in questione. 2. Per quanto riguarda il campionamento e l’analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, l’organismo ufficiale responsabile applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli. L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore presentano campioni ai laboratori ufficialmente accettati dall’organismo ufficiale responsabile. 3. In caso di risultato positivo a un’analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore rimuove la pianta madre di base o i materiali di base infestati dal sito che ospita le altre piante madri di base e gli altri materiali di base conformemente all’articolo 15, paragrafo 7 o 8, o adotta adeguate misure conformemente all’allegato IV. 4. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 figurano nell’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. 5. Il paragrafo 1 non si applica alle piante madri di base e ai materiali di base durante la crioconservazione.»;

  4. 4) il titolo dell’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Requisiti relativi al terreno per le piante madri di base e per i materiali di base»;

  5. 5) l’articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Requisiti fitosanitari per le piante madri certificate e per i materiali certificati 1. All’atto dell’ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti una pianta madre certificata o i materiali certificati risultano esenti dagli ORNQ, elencati negli allegati I e II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dall’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore. L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato I, l’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati in questione. 2. Per quanto riguarda il campionamento e l’analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, l’organismo ufficiale responsabile applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli. L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore presentano campioni ai laboratori ufficialmente accettati dall’organismo ufficiale responsabile. 3. In caso di risultato positivo a un’analisi per uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore rimuove la pianta madre certificata o i materiali certificati infestati dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati conformemente all’articolo 20, paragrafo 7 o 8, o adotta adeguate misure conformemente all’allegato IV. 4. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 figurano nell’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. 5. Il paragrafo 1 non si applica alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione.»;

  6. 6) il titolo dell’articolo 22 è sostituito dal seguente: «Requisiti relativi al terreno per le piante madri certificate e per i materiali certificati»;

  7. 7) all’articolo 22, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se non diversamente indicato, il campionamento e l’analisi non sono effettuati nel caso delle piante da frutto certificate.»;

  8. 8) l’articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Requisiti fitosanitari per i materiali CAC 1. All’atto dell’ispezione visiva effettuata dal fornitore nelle strutture, nei campi e nei lotti nella fase di produzione, i materiali CAC risultano praticamente esenti dagli organismi nocivi elencati negli allegati I e II per quanto riguarda il genere o la specie in questione, se non diversamente indicato nell’allegato IV. Il fornitore effettua il campionamento e l’analisi della fonte identificata di materiali o dei materiali CAC per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato I, il fornitore effettua il campionamento e l’analisi della fonte identificata di materiali o dei materiali CAC in questione. I materiali di moltiplicazione CAC e le piante da frutto CAC in lotti, dopo la fase di produzione, sono commercializzati solo se all’atto dell’ispezione visiva effettuata dal fornitore risultano esenti da indizi o sintomi degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II. Il fornitore adotta le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 conformemente all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai materiali CAC durante la crioconservazione.»;

  9. 9) è inserito l’articolo 27 bis: «Articolo 27 bis Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono prodotti nel rispetto, oltre che dei requisiti fitosanitari e relativi al terreno di cui agli articoli 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22 e 26, anche dei requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui all’allegato IV, al fine di limitare la presenza degli ORNQ elencati in tale allegato per il genere o la specie in questione.»;

  10. 10) gli allegati da I a IV sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato X della presente direttiva.

Art. 11 Recepimento

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.